Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 26/05/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 37/2025 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difeso dall'avv. Diego Vaccaro) a mezzo ricorso depositato il 16/1/2025
contro
CO
(che resterà contumace)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 3, letterali):
“condannare (P. VA , quale CO C.F._1 titolare dell'omonima ditta, con sede in Colle Di Val D'Elsa (SI), Località Fattoria Di Buliciano n. 56, domicilio digitale a pagare al Email_1 ricorrente la somma € 13.274,00 al lordo (di cui € 1.461,54 per TFR), ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo di C.T.U., per le causali di cui sopra, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dal conteggio allegato, oltre interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio.
*
All'udienza 21/5/2025 nella causa n. 37/2025 rgl sono comparsi: per l'avv. Diego Vaccaro;
Parte_1 nes per . CO
Verificata la regolarità del contraddittorio (produzione ric. del 30/1/2025) il giudice ne dichiara la contumacia.
1
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 26/5/2025 ore 9:45.
All'udienza 26/5/2025 nella causa n. 37/2025 rgl sono comparsi: per l'avv. Diego Vaccaro;
Parte_1 nessuno compare per . CO
Parte ricorrente si richiama al proprio atto, argomentazioni, richieste e conclusioni.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
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Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assente la parte, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
afferma di aver lavorato alle dipendenze di , Parte_1 CO titola individuale avente sede a Colle di Val d'El Fattoria di Buliciano n. 56, dal 25/5/2023 al 31/5/2024, in qualità di operaio agricolo qualificato, seconda area, quinto livello CCNL Operai Agricoli (doc. 1 ric.).
Il ricorrente afferma inoltre di aver abitato nella fattoria di Buliciano, in un locale messo a disposizione dal datore di lavoro, dove si occupava del governo del bestiame e del rimessaggio attrezzi dell'azienda.
Il rapporto di lavoro cessava il 31/5/2024 a seguito di dimissioni per giusta causa del lavoratore.
Il ricorrente dichiara di aver ricevuto una retribuzione mensile in contanti, salvo un unico bonifico di € 200,00 versato sul proprio conto corrente, di € 800,00 fino al 12/2023, aumentata successivamente a € 900,00.
Il lavoratore afferma di non aver mai sottoscritto alcun contratto e di non aver ricevuto le buste paga se non a seguito di formale diffida del proprio legale del 29/7/2024 (doc. 3 ric.).
Il ricorrente contesta le buste paga relativamente alla parte variabile della retribuzione in quanto non corrispondente alle ore effettivamente lavorate.
2 La retribuzione oraria, in linea con i parametri stabiliti dalla contrattazione integrativa, afferma dover essere pari a € 12,22 (retribuzione base € 9,36 e terzo elemento € 2,85), con aumento a € 12,27 a partire a giugno 2023 (retribuzione base € 9,41 e terzo elemento € 2,85), con retribuzione giornaliera rispettivamente di € 79,43 e € 79,75, come da buste paga in atti (doc. 4 ric.).
Il datore di lavoro avrebbe unilateralmente corrisposto la retribuzione mensile indicando nei cedolini un numero di ore inferiore a quelle lavorate (tra 70 e 80/90) rispetto alle effettive. Il ricorrente avrebbe lavorato, invece, tutti i giorni della settimana - salvo un periodo di ferie dal 23/12/2023 al 2/1/2024 - dalle 5:00 del mattino fino alle 20:00 di sera, con una media di 14 ore di lavoro al giorno, occupandosi del governo del bestiame e del rimessaggio degli attrezzi dell'azienda.
Il ricorrente ribadisce che la retribuzione dovrebbe essere invece almeno corrispondente a quella del tempo pieno pari a 39 ore settimanali e perciò, limitando espressamente la domanda al solo lavoro ordinario e senza rinuncia alle spettanze maturate per le ore di straordinario, chiede la condanna del datore al versamento della somma di € 13.274,00 al lordo (di cui € 1.461,54 per TFR), a titolo di differenze retributive non corrisposte per il periodo dal maggio 2023 al maggio 2024 in base alle ore ordinarie previste dalla contrattazione collettiva (39 ore settimanali).
Ha prodotto a tal fine il conteggio elaborato dall'Ufficio Vertenze Cisl (doc. 5 ric.).
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Il principio generale della libertà contrattuale incontra nella materia del diritto lavoro numerose limitazioni stante la peculiare asimmetria dei poteri delle parti sin dagli esordi del rapporto giuridico. Per ciò che ci occupa, datore di lavoro e lavoratore, ogniqualvolta intendano stipulare un contratto a part-time, sono tenuti alla scrupolosa osservanza della disciplina di settore e, in particolare, del comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. 81/2015, che obbliga i contraenti a indicare puntualmente la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. L'indicazione della collocazione e della durata della prestazione è requisito imprescindibile posto a garanzia individuale del lavoratore il quale, essendo la parte contrattuale più vulnerabile nella fase di assunzione, può preventivamente conoscere la dimensione del proprio tempo libero ed eventualmente anche impegnarsi con altro datore di lavoro nelle forme e nei limiti consentiti dalla legge. Tuttavia, il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5 del d.lgs. 81/2015 non può spingersi al punto da ingessare le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro. Per tale ragione il legislatore consente – sempre purché concordemente tra le parti e in forma scritta – che la prestazione del lavoratore a part-time
3 possa subire delle variazioni in ordine alla collocazione temporale e in aumento della durata della prestazione attraverso l'utilizzo di apposite c.d. “clausole elastiche” ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del d.lgs. 81/2015. A pena di nullità, quantomeno della clausola elastica, il contratto di lavoro individuale part-time deve sempre indicare le modalità e le condizioni della modifica da parte datore di lavoro della collocazione temporale della prestazione e/o della sua durata. Questo perché, se non correttamente impostata la clausola elastica conduce all'incondizionata messa a disposizione del lavoratore “a comando” del datore di lavoro, con evidente lesione della certezza della prestazione e del tempo di riposo. Le clausole elastiche che richiedono il lavoro “a comando” devono quindi intendersi illegittime e, se presenti nel contratto, devono procurare al lavoratore un adeguato compenso in quanto lo costringono a sopportare una maggiore onerosità e penosità per aver dovuto mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie per un tempo maggiore e incerto rispetto a quello lavorato, con conseguente difficoltà di programmazione di altre attività.
Questo corrisponde a quanto verificatosi nel caso del lavoratore ricorrente, che dichiara di essere sempre stato effettivamente impegnato per l'intero arco della giornata.
Infatti, sul piano effettuale, la contumacia del datore di lavoro comporta ai fini del presente giudizio la mancata allegazione di fatti estintivi in via di eccezione e il conseguente raggiungimento della prova delle allegazioni fattuali del ricorrente.
Non essendo mai stato sottoscritto un contratto di lavoro individuale, a maggior ragione, non è mai stato indicato un orario di lavoro predefinito in termini di collocazione temporale e di durata della prestazione.
Anche richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale (sent. 1992/n. 210, confermata dalla successiva 2005/n. 283) e alla ricostruzione ermeneutica della giurisprudenza di legittimità, certo è che, in ragione della inosservanza di qualsivoglia indicazione della durata della prestazione e della collocazione temporale dell'orario di lavoro nel contratto individuale, ai sensi dell'art 10 del d.lgs. 81/2015, non potrà che riconoscersi in favore del ricorrente la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno sin dalla sua stipulazione.
Non avendo le parti concordato il part-time, il contratto di lavoro dovrà essere considerato a tempo pieno.
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Provato il fatto costitutivo della pretesa creditoria, rileviamo nuovamente essere il datore di lavoro rimasto contumace con ogni conseguenza correlata all'onere eccettivo di fatti in tutto o parzialmente estintivi, come di specifica contestazione del conteggio prodotto.
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P.Q.M.
accerta l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno, con inquadramento, seconda area, quinto livello CCNL Operai Agricoli, tra
[...]
; Pt_1 CO
condanna il datore di lavoro convenuto al pagamento di € 13.274,00 al lordo (di cui € 1.461,54 per TFR) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo ex artt. 429 cpc, 150 att. cpc;
condanna il datore di lavoro convenuto al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.994,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per studio e fase introduttiva, minimo per trattazione e decisione) oltre VA, Cap e 15 % come per legge con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Siena, 26/5/2025
il giudice Delio Cammarosano
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