Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 21/01/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01126/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00092/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 92 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Lamberti, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento n. K-OMISSIS-/5-OMISSIS-631 del -OMISSIS-di rigetto dell’istanza della concessione di cittadinanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, di origine albanese, ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ex art. 9 comma 1 lett. f) L. n. 91/1992, fondato sulla sussistenza a suo carico di precedenti penali e sulla mancanza del requisito reddituale.
L’esponente prospetta l’illegittimità della determinazione avversata per violazione della L. n. 91/-OMISSIS-02 e per vizio di eccesso di potere.
2. Si è costituito con memoria di stile il Ministero dell’Interno.
3. All’udienza del 17 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
Il deducente incentra le proprie difese sulla tardiva adozione del decreto, sulla risalenza nel tempo del precedente penale e omessa valutazione dell’intervenuta estinzione del reato.
Gli assunti vanno disattesi.
Utile, in via preliminare, una ricognizione dei principi interpretativi enunciati in materia dalla giurisprudenza amministrativa, in base ai quali:
- l’amplissima discrezionalità dell’amministrazione procedente si esplica in un potere valutativo che “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 18 aprile 2012, n. 3547);
- “ l'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 4 giugno 2013, n. 5565);
- « la concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico » (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 21 novembre 2024, n. 20690);
- “ trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell’amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall'Amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913);
- “ l’amministrazione può porre a base del diniego di riconoscimento della cittadinanza una appurata carenza del requisito reddituale in capo all'istante, atteso che la congruità dei redditi dell'aspirante deve essere tale da garantirne in ogni caso l'autosufficienza economica e che tale valutazione, nel silenzio della legge, deve essere effettuata avendo come parametro di riferimento l'ammontare prescritto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dall'art. 3 d.l. n. 382 del 25 novembre 1989, conv. in l. 25 gennaio 1990 n. 8, confermato dall'art. 2 comma 15, l. n. 549 del 28 dicembre 1995, fissato in € 8.263,31 annui, incrementato a € 11.362,05 annui in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 annui per ciascun figlio a carico, in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale. Ciò costituisce un requisito minimo indefettibile, in assenza di particolari benemerenze, che possano compensare l'insufficienza del reddito dichiarato, di talché l'insufficienza reddituale può costituire causa idonea ex se a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro: situazione la cui persistenza, comunque, è assicurata dalla carta di soggiorno ” ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 febbraio 2015, n. 1833).
Ciò chiarito, trasponendo al caso di specie i richiamati canoni ermeneutici, si ritiene che l’amministrazione abbia valutato in maniera corretta e non manifestamente illogica la situazione dell’istante.
Essa, invero, ha conferito adeguata considerazione sia al precedente penale del 1998 riportato dall’esponente -inerente alla condanna della Pretura di Pistoia per il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità- sia all’insufficienza del requisito reddituale, non risultando sotto quest’ultimo profilo idonee le allegazioni documentali dell’esponente.
Nello specifico, con riferimento alla vicenda penale la giurisprudenza ritiene che il reato di “ falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità ex art. 495 c.p.,… rappresenta un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza e dalla rigorosa, sicura osservanza delle leggi vigenti nell’ordinamento giuridico italiano volte a proteggere valori ritenuti fondamentali per la Comunità, oltre che una scarsa considerazione degli obblighi che si accompagnano a detta concessione ” ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 4 novembre 2024, n. 19980).
Sotto concorrente profilo, poi, per un verso l’intervenuta estinzione del reato non risulta documentata e per altro verso in ogni caso essa non preclude all’amministrazione di valutare la rilevanza del fatto storico in sé (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. -OMISSIS-57)
Il compendio di tali circostanze denota quindi, anche tenuto conto della tipologia del reato contestato, lo scarso inserimento nel contesto sociale, con conseguente infondatezza delle relative censure.
Da ultimo, rispetto alla lamentata adozione tardiva del provvedimento di rigetto -avvenuta il -OMISSIS-rispetto all’istanza del 31.03.2015- il Collegio rileva che per la richiesta di cittadinanza per naturalizzazione ex art. 9, comma 1, lett. f), L. n. 91 del 1992 non sussiste alcun limite temporale che impedisca l'adozione di un provvedimento negativo, cosicché, per come affermato dalla giurisprudenza, il mancato rispetto del termine previsto per la conclusione del procedimento di cui all’art. 9-ter legittima soltanto il ricorso al giudice amministrativo per la dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere espressamente sull’istanza ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 11 novembre 2024, n. 19942).
5. La domanda di annullamento è pertanto respinta.
6. La mera difesa di stile della resistente amministrazione consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.