Ordinanza cautelare 26 settembre 2019
Sentenza 22 luglio 2020
Decreto presidenziale 14 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/07/2020, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/07/2020
N. 01503/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01750/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1750 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Palermo, Questura di Palermo, Comando Legione Carabinieri Sicilia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento
- della nota n. 03250361-3P del 29.04.2019, conosciuta dall'odierno ricorrente in data 10/07/2019, con la quale la Legione Carabinieri Sicilia Comando Provinciale di Palermo chiedeva alla Prefettura di Palermo l'emissione, a carico del Sig. -OMISSIS- Umberto, di un provvedimento di divieto di detenzioni armi e munizioni;
- del Decreto prot. Interno n. 0073003 del 17/05/2019 del Prefetto della Provincia di Palermo, notificato all'odierno ricorrente in data 23/05/2019, con il quale è fatto divieto sig. -OMISSIS- -OMISSIS-di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti;
- del Decreto del Questore della Provincia di Palermo del 23/05/2019 notificato a mani all'odierno ricorrente il 10/06/2019, con il quale è stata revocata al sig. -OMISSIS- -OMISSIS-la licenza di porto di fucile per l'esercizio del tiro al volo;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e connesso nonché per l’emanazione di un ordine di esibizione ex art. 25 della l. n. 241/90 dei documenti richiesti con l'istanza d'accesso formulata dal ricorrente in data 06/06/2019 alla Prefettura di Palermo, volta ad ottenere il rilascio di copia della nota n. 0325036/1-3P del 29/04/2019, nonché di ogni altro atto o documento (note istruttorie, denunce, verbali ect.) relativo al Decreto prot. Interno n. 0073003 del 17/05/2019 del Prefetto della Provincia di Palermo, considerato che la Prefettura ha rilasciato solo copia della predetta nota, negando l'accesso agli ulteriori documenti contenuti nel fascicolo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’ Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, della Questura di Palermo e del Comando Legione Carabinieri Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Bartolo Salone nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto prot. Interno n. 0073003 del 17.05.2019, notificato il 23.05.2019, il Prefetto di Palermo ha emesso a carico del ricorrente il divieto di detenere armi, munizioni ed esplodenti ai sensi dell’art. 39 TULPS, a seguito della proposta avanzata dal Comando Provinciale Carabinieri di Palermo di cui alla nota n. 03250361-3P del 29.04.2019, in quanto il ricorrente era stato denunciato per il reato di violenza sessuale in relazione al quale è stato instaurato il procedimento penale n. 3467/2019 ed era risultato, da accertamenti espletati dallo stesso organo proponente, che l’interessato svolgesse attività di investigatore privato sprovvisto della licenza, revocata dalla Prefettura di Palermo in data 31.07.2017.
Con decreto del 23.05.2019, notificato a mani al ricorrente il 10.06.2019, il Questore della Provincia di Palermo, considerato che il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-non riuniva più i requisiti per il possesso del titolo di polizia in quanto gravato dal predetto divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti emesso dal Prefetto, ha proceduto alla revoca del porto di fucile per l’esercizio del tiro a volo.
Con il presente ricorso, il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-ha impugnato sia il decreto del Prefetto di divieto di detenzione di armi (unitamente alla relativa proposta avanzata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo con la menzionata nota n. 03250361-3P del 29.04.2019) sia il decreto del Questore di Palermo di revoca del porto di fucile.
Contro i suddetti provvedimenti, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di censura: 1) violazione degli artt. 7 e 8 L. 241/1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento in difetto del necessario presupposto di urgenza; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 del d.p.r. n. 773/1931 ed eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria in ordine ai fatti dai quali poter desumere la mancanza di affidabilità del ricorrente nell’uso delle armi quale presupposto legittimante tanto il divieto di detenzione di armi quanto la revoca della licenza di polizia.
Il ricorrente ha chiesto, infine, accertarsi la illegittimità della esibizione parziale dei documenti richiesti con istanza di accesso avanzata in data 6.06.2019 alla Prefettura di Palermo relativamente agli atti del procedimento definito con il decreto prot. Interno n. 0073003 del 17.05.2019 con il quale è stato fatto divieto allo stesso di detenere armi, munizioni e materie esplodenti e ha domandato ai fini istruttori disporsi un ordine di esibizione di tutti i documenti relativi al predetto procedimento con riserva di proporre motivi aggiunti a seguito del loro esame.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con atto depositato in data 8.08.2019.
All’udienza pubblica del 20 luglio 2020 – previo deposito di memorie difensive e di documenti in vista della trattazione – la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5 del d.l. n. 18/2020.
DIRITTO
Tanto premesso in fatto, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Con riferimento al primo motivo di censura, con il quale si deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per la mancata comunicazione di avvio del procedimento, occorre evidenziare che secondo il Consiglio di Stato i provvedimenti inibitori ex art. 39 TULPS ed in generale “ i provvedimenti in materia di detenzione e utilizzo di armi tendono a salvaguardare la collettività dal pericolo dell’uso delle armi da parte di un soggetto che si ritiene capace di abusarne e hanno dunque di per sé il carattere dell’urgenza, in considerazione della situazione di pericolo che mirano a prevenire. Essi rientrano pertanto fra gli atti per i quali l’art. 7 della l. n. 241/1990 consente di prescindere dalla previa comunicazione di avvio del procedimento ” (C. di S., 12.06.2014, n. 2897; in termini C. di S., 14.07.2014, n. 3609).
Il motivo è dunque infondato.
In relazione al secondo motivo di censura, relativo all’apprezzamento del presupposto legittimante – comune sia al provvedimento prefettizio di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti che al provvedimento del Questore di revoca della licenza di polizia – giova evidenziare che, se ai sensi dell’art. 43, comma 2 R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 “ La licenza può essere ricusata … a chi non può provare la sua buona condotta e non dà affidamento di non abusare delle armi ”, ai sensi dell'art. 39 del medesimo decreto, “ il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ”.
Il presupposto legittimante, comune ai provvedimenti in questione, è rappresentato dal c.d. pericolo di abuso, dato dalla mancanza del necessario affidamento in capo all’interessato circa l'esercizio della facoltà detentiva in condizioni di totale sicurezza, ovvero senza che la stessa possa rappresentare la condizione per la realizzazione di situazioni o condotte atte a compromettere i beni dell'ordine, della sicurezza pubblica e della pubblica e privata incolumità, alla cui primaria tutela quel divieto è preordinato.
È noto altresì che, secondo la giurisprudenza amministrativa, “ ai fini dell'accertamento del presupposto del divieto, l'Amministrazione esercita un potere connotato in senso tipicamente discrezionale, essendo demandate alla stessa l'accurata acquisizione e l'attenta ponderazione delle circostanze rilevanti ai fini del compimento della suddetta valutazione, in vista della individuazione, particolarmente nelle situazioni in cui il presupposto legittimante l'esercizio del potere inibitorio non sia plasticamente configurabile né ictu oculi rilevabile, di un ragionevole punto di equilibrio tra esigenze contrapposte, pur nella considerazione della natura cedevole dell'interesse del cittadino, proteso alla conservazione/acquisizione della facoltà di detenzione delle armi, a fronte del preminente interesse pubblico come dianzi delineato ” (in questo senso, v. da ultimo C. di S., sez. III, 15.07.2019, n. 4963).
Inoltre, ai fini della ricusazione delle licenze di polizia, rileva, ai sensi dell’art. 43 cit., oltre al ricordato presupposto del “ pericolo di abuso ”, anche la mancanza di “ buona condotta ”, come è stato chiaramente messo in risalto da C. di S., sez. III, 15.07.2019, n. 4963, secondo cui “ La necessità di uno specifico apprezzamento ed esplicitazione del "pericolo di abuso", non esauribile nella mera menzione di eventuali addebiti mossi in sede penale all'interessato (quale che sia lo stato del relativo procedimento), emerge con evidenza dalla comparazione della disposizione citata con quelle (artt. 11, comma 2, e 43, comma 2, D.R. cit.) disciplinatrici delle condizioni per il rilascio del titolo di polizia avente ad oggetto il porto delle armi (a mente delle quali, rispettivamente, "le autorizzazioni di polizia possono essere negate...a chi non può provare la sua buona condotta" e "la licenza può essere ricusata... a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi"): invero, il "pericolo di abuso", rispetto alla (mancanza di) "buona condotta", costituisce un elemento ostativo di carattere qualificato, perché presuppone non solo che l'interessato sia destinatario di rilievi suscettibili di compromettere (hic et nunc) la sua immagine di moralità e incensuratezza, indipendentemente dalla sussistenza di specifici elementi di collegamento con la materia delle armi (ed il pericolo di abusarne), ma che dalle contestazioni formulate nei suoi confronti in sede penale - alla luce dei relativi profili caratterizzanti, sul piano fattuale e giuridico - siano evincibili concreti elementi indicativi del rischio di utilizzare le armi in modo improprio, se non addirittura offensivo ”.
Ebbene, ritiene il Collegio che il divieto prefettizio di detenzione di armi, nel caso di specie, sia sostenuto da sufficienti ragioni atte ad evidenziare, con giudizio prognostico di tipo ipotetico e probabilistico, l’esistenza di un effettivo pericolo di abuso delle armi da parte del ricorrente.
A tal fine, induce ragionevolmente a dubitare dell’affidabilità del ricorrente circa l’uso delle armi la circostanza della pendenza di un procedimento penale per violenza sessuale, denotando il reato in esame – rientrante nella categoria dei delitti contro la persona – una specifica potenziale attitudine aggressiva e violenta, suscettibile di essere aggravata dalla disponibilità in capo al ricorrente di strumenti di offesa personale.
Il fatto, poi, che le relazioni personali tra il ricorrente e la persona offesa siano connotate da “ astio ” – come il medesimo ricorrente lascia intendere nell’atto introduttivo del presente giudizio – costituisce un elemento il quale, lungi dal contraddire il giudizio di inaffidabilità compiuto dall’amministrazione, mette ulteriormente in evidenza la necessità e l’urgenza dell’intervento inibitorio per la salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza pubblica e privata.
Infine, la revoca della licenza per l’esercizio della professione di investigatore privato disposta dalla Prefettura in data 31.07.2017 ex art. 134 TULPS (revoca impugnata con ricorso n. -OMISSIS-R.G. tuttora pendente presso questo Tribunale) rafforza ulteriormente la prognosi di inaffidabilità espressa con i provvedimenti impugnati, essendo sintomatica di un’indole poco propensa al rispetto delle norme di pubblica sicurezza.
I superiori rilievi dimostrano che la p.a. ha fatto buon uso, nella fattispecie, delle regole della discrezionalità amministrativa in punto di apprezzamento e valutazione dei presupposti normativi del provvedimento inibitorio e del provvedimento di revoca della licenza di polizia, dando conto puntualmente in motivazione dei criteri e delle ragioni della valutazione condotta nonché dei profili di interesse pubblico sottesi alle decisioni adottate.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 del d.p.r. n. 773/1931, l’eccesso di potere per carenza di motivazione e il difetto di istruttoria in ordine ai fatti dai quali poter desumere la mancanza di affidabilità del ricorrente nell’uso delle armi quale presupposto legittimante tanto il divieto di detenzione di armi quanto la revoca della licenza di polizia, è dunque parimenti infondato.
Infine, nessuna violazione della disciplina legale in materia di accesso ai documenti amministrativi è ravvisabile nella vicenda in esame. Infatti, con richiesta di accesso documentale del 6.06.2019 il ricorrente aveva chiesto di prendere visione della nota n. 03250361-3P del 29.04.2019 (menzionata nel decreto prot. Interno n. 0073003 del 17.05.2019) con la quale il Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo ha proposto nei confronti dell’istante la misura del divieto di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 TULPS nonché “ di ogni altro atto o documento (note istruttorie, denunce, verbali, etc…) relativo al procedimento conclusosi con il suddetto Decreto ”. In accoglimento della predetta istanza, la Prefettura di Palermo ha esibito e messo a disposizione del ricorrente la nota n. 03250361-3P del 29.04.2019, essendo quello l’unico documento – tra i tanti contenuti nell’ampio fascicolo personale del ricorrente conservato all’interno degli uffici della Prefettura di Palermo – afferente al procedimento conclusosi con il decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi.
È dunque priva di fondamento giuridico la pretesa del ricorrente di prendere visione di tutti gli atti del proprio fascicolo personale presente in Prefettura, compresi quelli non inerenti al procedimento suddetto e per i quali una istanza di accesso agli atti non era stata presentata.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari e senza tener conto della fase istruttoria in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente svolta.
Deve confermarsi, infine, l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato già disposta provvisoriamente dalla apposita Commissione con decreto n. 109/2019 REG. PATR.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle amministrazioni resistenti delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.900,00 (euro millenovecento/00), oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ammette definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dal decreto del Presidente del T.A.R. Sicilia n. 48 del 30 maggio 2020, con l’intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Bartolo Salone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Bartolo Salone | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.