Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 687 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. Lea Domenica Lucchese, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
CP_1 in persona del rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia
Sparacino, in forza della procura generale alle liti conferita con atto del Notaio , rep.n. 37590, raccolta n . 7131 Persona_1 del 23.01.2023,
E
Controparte_2 in persona di in qualità di Responsabile Controparte_3
Contenzioso , giusta procura rilasciata da CP_4 [...]
e autenticata per atto Notaio Controparte_5 Per_2
- Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del
[...]
22/06/2023, rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppina Longhitano
- resistenti -
O g g e t t o: opposizione ad intimazione di pagamento
All'esito dell'udienza del 24.12.2024, tenutasi nella modalità della trattazione scritta ha deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso,
Condanna e CP_1 Controparte_2
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di
[...] lite quantificate in euro 900.00 oltre spese generali, IVA e
CPA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Lea
Domenica Lucchese, antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.01.2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620239030357107, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29620110019507869 nella parte relativa ai contributi IVS anno 2007, per la somma complessiva di euro 3.214,00.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio e deducendo l'infondatezza del ricorso, CP_1 CP_6 del quale ne chiedevano il rigetto.
La causa all'udienza del 24.12.2024 tenutasi nella modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Ciò premesso va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
Il ricorso è fondato.
L'art. 3 comma 9 della L. 08.08.1995 n. 335, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito:
“le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.
166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria [..]”.
ha documentato Controparte_7 di avere notificato la cartella di pagamento n.
29620110019507869 in data 05.09.2011 e di avere inviato, in data 07/08/2015 una richiesta di compensazione n. 29628201500000844000 e in data 26/05/2016 una ulteriore richiesta di compensazione n. 29628201600000871000.
Da questa ultima data che ricomincia a decorrere il termine quinquennale di prescrizione.
Inoltre si osserva che l'art. 67 D.L. 18/2020 (Decreto Cura
Italia) conv. in legge 24.04.2020 n. 27 , adottato per far fronte alle contingenze emergenziali per la diffusione del Covid 19, ha disposto la sospensione dei termini di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e dagli avvisi di addebito affidati all'agente della riscossione in scadenza, nonché la sospensione dei relativi termini prescrizionali, inizialmente a far data dall'8.03.2020 ed a seguito di intervenute modifiche al quadro normativo emergenziale, l'ultimo dei quali con L. 106/2021 di conversione del “Decreto Sostegni bis” (D.L. 73/2021), è stato stabilito che il periodo di sospensione dell'attività di riscossione si protraesse sino alla data del 31.08.2021. Pertanto per effetto dell'entrata in vigore della normativa emergenziale suddetta alla data del 26.05.2021 vanno aggiunti i periodi di sospensione di cui sopra e precisamente 311 giorni.
L'intimazione di pagamento, considerando il periodo di sospensione COVID, non risulta, pertanto, notificata nei termini.
Per tale motivo il ricorso merita accoglimento.
Le spese processuali vanno poste a carico delle convenute, obbligate in solido, non avendo dato prova della notifica di ulteriori atti interruttivi prima della notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata.
P.Q.M.
Decide come in dispositivo.
Così deciso all'esito dell'udienza del 24.12.2024 tenutasi nella modalità della trattazione scritta.
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio