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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, nella persona del giudice dott.ssa Egle La Ferla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 499/2021 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo,
promossa
Da
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
quivi residente ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta, in Viale Sicilia n. 126, presso lo studio legale dell'Avv. Claudio Cutrera, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
nato il [...] a [...] e quivi residente in contrada Piano (c. f.: Controparte_1 [...]
), , nato il [...] a [...] e quivi residente in [...] CP_2
n. 5 (c. f.: ), , nato il [...] a [...] e quivi CodiceFiscale_3 Controparte_3
residente in [...] (c. f..: ), tutti elettivamente domiciliati CodiceFiscale_4
1 in Gangi (PA) Via Torino n. 113, presso lo studio dell'Avv. Gandolfo Blando che per procura su foglio separato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo li rappresenta e difende
CONVENUTI OPPOSTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 26 settembre 2024, la difesa di parte opponente “precisa le conclusioni coma da atto
di opposizione e successive memorie, insistendo, in particolare, per l'ammissione dei propri mezzi
istruttori, richiesti e non ammessi.”
La difesa degli opposti “precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta,
insistendo in tutte le domande ed eccezioni ivi formulate, nonché nella richiesta di ammissione delle
prove testimoniali formulata nella memoria ex art. 183, coma VI, c.p.c. n. 2.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 50/2021 del 16 febbraio 2021, emesso dal Tribunale di Caltanissetta
nel procedimento R.G. n. 204/2021, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore dei ricorrenti,
in ragione di 1/3 ciascuno, la somma di €uro 50.000,00, oltre interessi moratori nella misura stabilita dal comma 4 dell'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo, e oltre le spese del procedimento monitorio.
A sostegno della domanda di revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente deduceva l'illegittimità
dell'azione monitoria per insussistenza dei presupposti ex art. 633 e ss c.p.c., per essere la documentazione allegata al ricorso insufficiente ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio.
Più precisamente, nel contestare il preteso credito, lamentava di essere stato chiamato a corrispondere l'importo ingiunto in forza di un presunto e non ben specificato diritto di credito degli opposti,
scaturente dalle transazioni dagli stessi effettuate con la Controparte_4
[..
[...] [...]
e con la , le quali
[...] Controparte_5
avrebbero asseritamente vantato dei crediti, anche nei confronti dell'opponente, in forza di presunte fideiussioni prestate da quest'ultimo in loro favore ( Cfr. atto di citazione).
Riferiva di non aver mai prestato fideiussione in favore della Controparte_4
e della , le quali,
[...] Controparte_5
pertanto, non potevano e non possono vantare alcun credito nei suoi confronti.
Rilevava, infine, che il diritto di surroga e il diritto di regresso, per costante giurisprudenza, non potevano essere fatti valere in via cumulativa.
Nel costituirsi in giudizio, i convenuti – opposti contestavano la fondatezza della proposta opposizione, della quale invocavano il rigetto per le ragioni meglio spiegate in comparsa.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il giudice precedente assegnatario concedeva i termini perentori di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Indi, mutata la persona del giudicante, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 26 settembre
2024, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Così ricostruiti gli accadimenti processuali maggiormente rilevanti e le posizioni assunte dalle parti,
in primis, sarà utile ricordare che il decreto monitorio è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena dove l'opposto deve dare prova degli assunti di cui in sede monitoria chiede accoglimento, e dunque dei fatti costitutivi della sua pretesa i quali possono essere i medesimi nel giudizio di opposizione, mentre l'opponente, dal canto suo, deve dimostrare i fatti estintivi,
modificativi o impeditivi del diritto fatto valere dall'opposto e di cui è chiesto l'adempimento.
Conseguentemente, oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria,
3 originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza.
Tanto premesso in punto di diritto, l'opposizione proposta da è fondata su Parte_1
generiche allegazioni difensive e risulta priva di riscontro probatorio.
Dalla disamina degli atti di causa emerge che gli odierni opposti hanno dedotto di aver prestato,
unitamente al sig. , fideiussioni a garanzia dell'adempimento delle Parte_1
obbligazioni della MIRAGLIA GROUP SRL nei confronti di due istituti di credito (Banca di Credito
Cooperativo Mutuo Soccorso soc. coop. a r. l., e Banca di Credito Cooperativo San Michele di
Pietraperzia soc. coop. a r. l). Successivamente, avendo essi opposti definito le Controparte_5
posizioni debitorie con le Banche, e pagato per intero debiti per i quali erano obbligati in solido con l'opponente, hanno agito in monitorio, azionando il loro diritto di credito nei confronti del , Pt_1
diritto suscettibile di un duplice inquadramento: come surroga, ma anche come regresso ex art. 1954
c.c., che costituisce applicazione, in tema di confideiussione, degli artt. 1298 e 1299 c.c. circa i rapporti interni tra condebitori in solido.
Orbene, ritiene il Tribunale che gli opposti abbiano fornito prova adeguata della pretesa creditoria azionata in monitorio, versando in atti le lettere di fideiussione e, soprattutto, il decreto ingiuntivo n. 64/2011 reso dal Tribunale di Termini Imerese su ricorso della Banca di Credito Cooperativo
“Mutuo Soccorso” s.c.a.r.l., e il decreto ingiuntivo n. 362/2012 reso dal Tribunale di Caltanissetta
su ricorso della Banca di Credito Cooperativo San Michele Soc. Coop. arl, entrambi non opposti dall'odierno attore, e le quietanze di pagamento.
Deve, pertanto, ritenersi indubbio che la posizione debitoria della Miraglia Group srl nei confronti delle dette banche sia stata definita dagli opposti. E deve evidenziarsi che avverso i decreti monitori versati in atti l'odierno attore (opponente) non ha spiegato opposizione alcuna.
4 Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'opponente, deve ritenersi che diritto di surroga e diritto di regresso non si pongono in linea alternativa o di incompatibilità, giacché chi agisce in regresso fa anche valere la surrogazione legale, ai sensi degli artt. 1203, n. 3) e 1204 c.c. (sulla compatibilità del concorso tra surrogazione e regresso, in linea generale, Cfr. Cass., n. 13180/2007).
Chi scrive condivide pienamente il principio giurisprudenziale, richiamato dalla difesa degli opposti,
enunciato con Cassazione sez. 3 - , Sentenza n. 18782 del 28/07/2017, secondo cui: In tema di
"confideiussione", ex art. 1946 c.c., al confideiussore che ha pagato l'intero spetta nei confronti degli
altri un diritto che è suscettibile di duplice inquadramento: come di surroga, ex artt. 1203, n. 3), e
1204 c.c., ma anche come di regresso, ex art. 1954 c.c., trattandosi di diritti tra i quali non sussiste
alcun rapporto di alternatività o incompatibilità, in quanto chi agisce in regresso fa valere anche il
diritto di surrogazione legale, sia pure nei limiti della parte di obbligazione che non deve restare
definitivamente a suo carico ( Cfr. anche conformi ordinanza n. 31062 del 28.11.2019 e n. 8697 del
28.03.2023).
Per tutte le ragioni ora esposte, non avendo l'opponente dato prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi, la pretesa creditoria ingiunta deve ritenersi fondata.
L'opposizione proposta, conclusivamente, deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Si rileva che la liquidazione avviene sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/2014 aggiornato con DM n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività difensiva effettivamente prestata.
PQM
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
• Rigetta l'opposizione, e conferma il decreto ingiuntivo n. 50/2021 del 16 febbraio 2021 emesso dal Tribunale di Caltanissetta nel proc. n. 204/2021 RG.
5 • Condanna l'opponente al pagamento in favore degli opposti delle spese di lite che si liquidano in € 3.809,00 per compensi ex DM 55/2014 aggiornato con DM 147/2022, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Caltanissetta, 31 dicembre 2024
IL GIUDICE
FT Dott.ssa Egle La Ferla
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