Articolo 15 della Legge 16 agosto 1962, n. 1417
Articolo 14Articolo 16
Versione
20 ottobre 1962
Art. 15.
Spetta al Comitato esecutivo:
1) curare il conseguimento degli scopi dell'Ente nei limiti fissati dal Comitato direttivo:
2) predisporre gli schemi dei regolamenti e delle successive eventuali modificazioni da sottoporre al Comitato direttivo;
3) predisporre gli elementi per lo formazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi da sottoporre al Comitato direttivo;
4) deliberare sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali;
5) deliberare sugli impieghi dei capitali disponibili secondo i criteri generali e nei limiti stabiliti dal Comitato direttivo:
6) decidere l'assunzione del personale dell'Ente nei limiti dell'organico deliberato dal Comitato direttivo;
7) adempiere a tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.
Avverso la decisione del Comitato esecutivo sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali l'interessato puo' ricorrere al Comitato direttivo nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della decisione stessa.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1962