Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/1999, n. 1739
CASS
Sentenza 2 marzo 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In virtù del principio del "favor matrimoni", l'atto di matrimonio non perde validità se non sia stato impugnato per una delle ragioni indicate dagli artt. 117 e seguenti cod. civ. e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento; ne consegue che, in virtù della validità interinale del matrimonio contratto da cittadino italiano all'estero, pur secondo una legge prevedente la poligamia e il ripudio, ma nel rispetto delle forme ivi stabilite e ricorrendo i requisiti sostanziali di stato e capacità delle persone, non si può disconoscere l'idoneità di tale matrimonio a produrre effetti nel nostro ordinamento, finché non di deduca la nullità di tale matrimonio e non intervenga una pronuncia sul punto. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che, ritenuto che il profilo dell'ordine pubblico e del buon costume, connessi alle caratteristiche della poligamia e del ripudio, proprie del matrimonio islamico, erano estranei al rapporto dedotto in giudizio, aveva affermato il rilievo in sede ereditaria dello status di coniuge acquisito in virtù di matrimonio celebrato in Somalia nel rispetto delle forme stabilite dalla "lex loci" ed in presenza dei requisiti di stato e capacità delle persone).

Commentari4

  • 1Matrimoni misti e unioni paramatrimoniali
    https://www.osservatoriofamiglia.it/

  • 2Tribunale di Latina
    https://www.eius.it/articoli/

  • 3Tribunale di Latina
    https://www.eius.it/articoli/

  • 4Matrimonio, omosessuali, omologazione, esclusioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 marzo 2012
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/1999, n. 1739
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1739
Data del deposito : 2 marzo 1999

Testo completo