Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Pietro Lupi Presidente
2) Dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice
3) Dott.ssa Nicoletta Calise Giudice rel.- est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22691 R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: impugnazione di testamento, assegnata al giudice relatore ed estensore dott.ssa Nicoletta Calise, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Attilio Doria, domiciliatario in NA, alla via Crispi 62;
-attrice-
E
, nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Olivieri, domiciliatario in C.F._2
NA, alla via S. Brigida 64;
- convenuto -
Conclusioni: per : “si riporta alle risultanze della CTU grafologica che ha confermato la Parte_1
falsità della sottoscrizione del testamento olografo. Impugna nuovamente la testimonianza d[i]… , compiacente e smentita dagli stessi testimoni indicati dalla difesa Testimone_1
d[i]… ; nel merito: “1) Accertare e dichiarare la nullità o l'annullamento per CP_1
falsità del testamento olografo datato 20.6.2014 pubblicato dal notaio il 31.01.2017, Per_1 perché sia la grafia che la sottoscrizione non sono d[i]… ; 2) In Persona_2 conseguenza dell'accertamento della nullità o annullamento del testamento olografo impugnato, condannare… all'immediata consegna dell'immobile in Controparte_1
NA alla via Domenico di Gravina n.ro 1bis, posto al quinto piano, interno 16, riportato in catasto del Comune di NA alla sezione Avv. foglio 7, particella 67, sub. 16, nonché di tutti
”; 3) “In conseguenza dell'accertamento della nullità o annullamento del Persona_2
testamento olografo impugnato, condannare il convenuto al risarcimento dei danni per non avere permesso a[]… l'uso dell'immobile dalla data del decesso d[i]… Parte_1
fino al momento della consegna dell'immobile alla attrice, nella misura pari Persona_3 al canone locativo dell'immobile, che prudenzialmente si indica in € 1.500,00 mensili, … oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 cc 1° e 4° comma. 4) In via subordinata, nel caso in cui per qualsiasi ragione non fosse possibile consegnare l'immobile alla… , andrà condannato… al risarcimento dei danni subiti Pt_1 Controparte_1 dalla… nella misura pari al valore dell'immobile di € 320.000,00 pari al valore di Pt_1
vendita stabilito dallo stesso... e comunque in linea con la Controparte_1 valutazione OMI di 3.000,00 € al mq per la superficie di 110 mq, oppure nella misura che verrà stabilita dal Tribunale, anche con l'ausilio di un Consulente tecnico di ufficio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 cc 1° e 4° comma fino al soddisfo. 5) Sempre in via subordinata, nel caso in cui il convenuto non dovesse consegnare alla… tutti i Pt_1 beni che esistevano nell'abitazione al momento dell'apertura della successione di cui al capo
2 che precede, andrà condannato… al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 dalla… nella misura pari al valore degli stessi, che prudenzialmente si indica in € Pt_1
40.000,00, salvo diversa quantificazione che verrà stabilita dal Tribunale, anche con l'ausilio di un Consulente tecnico di ufficio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 cc
1° e 4° comma. 6) Con vittoria di spese legali”; “in via istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nelle note ex art. 183 cpc 2 e 3 termine”; per come da comparsa di risposta, vinte le distraende spese di Controparte_1
lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A) ha convenuto in giudizio esponendo che: Parte_1 Controparte_1
-. il 4.12.2016 era deceduto in NA , nato a [...] il [...], lasciando Persona_2
a sé superstite il figlio;
Controparte_1
-. dal 2001 il de cuius aveva avuto una “intensa relazione affettiva” con essa attrice;
-. “al momento della sua scomparsa il era proprietario di un ingente patrimonio Per_4
composto da circa 38 immobili in Frattamaggiore e da circa 34 immobili in NA molti dei quali in comproprietà con i fratelli, nonché da conti correnti, mobili e preziosi”;
-. con testamento pubblico del 16/1/2013 ricevuto dal notaio il de cuius Persona_5
“aveva disposto dei suoi beni lasciandoli integralmente al figlio ad Controparte_1 eccezione dell'appartamento in NA alla via Domenico Gravina n.ro 1/bis (erroneamente 3 indicato come 1/A), piano 5, interno 16, (riportato nel Catasto del Comune di NA sez.
Avv. Foglio 7, particella 67, sub. 16) con tutti i beni mobili, suppellettili e quant'altro fosse stato rinvenuto nell'immobile, che lasciava in legato alla… ”; Pt_1
-. con lettera del 19.1.2017 aveva comunicato al convenuto Controparte_1
l'avvenuta pubblicazione del testamento e gli aveva chiesto “la consegna dell'appartamento con tutto quanto ivi contenuto”, senza ricevere riscontro;
-. a seguito di accertamenti, aveva appreso che “ aveva dato incarico Controparte_1 ad una agenzia immobiliare di vendere l'immobile legato” a lei destinato;
aveva appreso, inoltre, che “il giorno 31.1.2017… aveva fatto pubblicare dal Controparte_1
notaio un testamento olografo, che sarebbe stato redatto da … il Per_1 Persona_2
20.6.2014, con il quale questi, nel revocare ogni precedente disposizione, avrebbe lasciato ogni bene al figlio”;
-. tale testamento olografo, secondo la prospettazione dell'attrice, non è autentico, essendo grafia e sottoscrizione apocrife, e, pertanto, è nullo per contrasto con l'art. 606 comma 1 c.c.
Ha chiesto, pertanto, vinte le distraende spese di lite, di:
1) “dichiarare la nullità o l'annullamento per falsità del testamento olografo datato 20.6.2014 pubblicato dal notaio il 31.01.2017”; Per_1
2) di conseguenza, “condannare… all'immediata consegna Controparte_1
dell'immobile in NA alla via Domenico di Gravina n.ro1 bis, posto al quinto piano, interno 16, riportato in catasto del Comune di NA alla sezione Avv. Foglio 7, particella
67, sub.16, nonché di tutti i beni mobili, suppellettili e quant'altro si trovava nello stesso al momento del decesso d[i]... ”, specificamente indicati e descritti alle pagg. Persona_2
6 e 7 dell'atto di citazione;
3) per l'effetto, “condannare il convenuto al risarcimento dei danni per non aver[le] permesso … l'uso dell'immobile dalla data del decesso” del de cuius “fino al momento della consegna dell'immobile …, nella misura pari al canone locativo dell'immobile”, indicato in
“€ 1.500,00 mensili, salvo diversa quantificazione … stabilita dal Tribunale … oltre rivalutazione monetaria ed interessi”;
4) “in via subordinata, nel caso in cui per qualsiasi ragione non fosse possibile consegnar[le]
l'immobile …, andrà condannato… al risarcimento dei danni subiti Controparte_1
… nella misura pari al valore dell'immobile, maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi fino al soddisfo”;
5) “sempre in via subordinata, nel caso in cui il convenuto non dovesse consegnare alla…
tutti i beni che esistevano nell'abitazione al momento dell'apertura della successione Pt_1
… andrà condannato… al risarcimento dei danni subiti … nella Controparte_1 4 misura pari al valore degli stessi”, indicato in “€ 40.000,00, salvo diversa quantificazione che verrà stabilita dal Tribunale … oltre rivalutazione monetaria ed interessi”;
6) “accertata la falsità del testamento impugnato, nel caso in cui il comportamento d[i]… rientrasse nei casi indicati dall'art. 463 cc n. 6, dichiarare Controparte_1
l'indegnità del convenuto a succedere”.
, costituitosi, ha chiesto il rigetto della domanda, ritenuta infondata Controparte_1
sotto ogni profilo, eccependo in particolare che il “testamento olografo è autentico e le disposizioni contenute corrispondono alla volontà del testatore” che aveva revocato il precedente legato effettuato in favore dell'attrice “poiché ormai quest'ultima non aveva più alcun bisogno della casa in Via Di Gravina ove egli viveva e ove aveva convissuto per brevi periodi con l'attrice, avendo quest'ultima di fatto trasferito ormai già da qualche anno la propria dimora abituale in altro immobile in Castel Volturno in Località Pescopagano”. Ha contestato, inoltre, l'esistenza di una “intensa relazione affettiva sin dal 2001” tra il padre e l'attrice, considerato che la si era “sposata con… il 17/5/2008 per poi Pt_1 Persona_6
divorziare il 2/11/2015”. Ha dedotto che il testamento olografo era stato redatto dal padre in presenza di terzi. Ha chiesto, inoltre, il “rigetto della domanda attorea di indegnità per carenza di legittimazione e di interesse”, essendo l'attrice, in ipotesi di nullità del testamento olografo, mera legataria in virtù del precedente testamento pubblico.
Espletata la mediazione (cfr. verbale negativo depositato nel fascicolo telematico l'8.2.2018), una C.T.U. grafologica e la prova testimoniale articolata dal convenuto, rigettata con ordinanza del 6.12.2018 l'interrogatorio formale deferito al convenuto e la prova testimoniale articolata dall'attrice, prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
B) Giova premettere che all'esito di una travagliata elaborazione giurisprudenziale culminata in una pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte, è ormai affermato il principio secondo cui “la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12307).
Nella specie, dunque, del tutto conformemente al suddetto orientamento giurisprudenziale l'attrice ha chiesto, tra l'altro, che questo Tribunale voglia “dichiarare la nullità Parte_1
o l'annullamento per falsità del testamento olografo datato 20.6.2014 pubblicato dal notaio il 31.01.2017”. Per_1
C) Ciò premesso e passando alla disamina della res controversa, rileva il Collegio che la controversia è stata istruita mediante espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio di 5 tipo grafologico, designando, all'uopo e quale ausiliaria, la dott.ssa , alla quale è Persona_7 stato conferito l'incarico di accertare l'autenticità della scrittura e della sottoscrizione di cui si compone la scheda testamentaria olografa attribuita al de cuius . Persona_2
Orbene, può ritenersi ampiamente acclarato, alla stregua della relazione di Consulenza
Tecnica d'Ufficio depositata nel fascicolo telematico il 28.2.2020 (ai cui condivisibili rilievi questo Collegio integralmente si riporta, inclusi quelli forniti dall'ausiliario, nelle pagg. 33 e ss., in replica alle osservazioni formulate dal convenuto: cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI,
27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante”) e delle dichiarazioni rese dagli stessi testimoni addotti dal convenuto, che il testamento olografo oggetto di impugnazione è da considerarsi senz'altro non autografo, cioè in quanto non scritto né sottoscritto dal de cuius . Persona_2
Inducono a tali conclusioni, in primo luogo, le risultanze della C.T.U. grafologica, ove (cfr. pagg. 9 e ss) testualmente si legge:
lo spazio tra lettere di una medesima parola è irregolare. Nella composizione di alcune, poche, lettere è evidente un tremolio denotante incertezza ed esitazione. Le lettere “i”, “u”, “n” “m” non presentano asole se non molto sporadicamente. Quanto alla morfologia dei singoli grafemi, è evidente la scelta stilistica che sta alla base della lettera “z” tracciata con allungo inferiore, in cui il filetto interseca l'asta, determinando la formazione di un'asola curvilinea perfettamente chiusa. Anche la lettera “C” maiuscola si presenta particolare nella sua composizione laddove è chiaramente visibile una sorta di ghirigoro nella fase iniziale del movimento grafico. Firma: quanto alla fluidità, essa presenta incoerenza compositiva dal momento che, mentre nella prima parte del nome e del cognome il gesto grafico avanza, pur in presenza di grafia slegata, con una seppur minima scorrevolezza nella realizzazione dei singoli grafemi, la parte finale del tracciato di entrambi presenta invece anomala e significativa incertezza grafica con difficoltà nella composizione di alcune singole lettere (in particolare la lettera “z” del nome e la lettera “o” finale di cognome). Il nome presenta un'unica legatura nel gruppo di lettere “cen”, mentre nel cognome sono legati soltanto i gruppi letterali “mi” e “no”. Contrariamente al testo, la firma è pendente;
infatti gli assi delle lettere sono costantemente inclinati verso destra. Nel cognome le lettere appaiono tendenzialmente oscure. Lo spazio tra nome e cognome è piuttosto ridotto ed anche quello tra le lettere del cognome. Sono talvolta presenti asole nelle lettere “i”, “n” ed “m” tendenzialmente cieche o comunque strette. Il tracciato si presenta perlopiù appoggiato al rigo di base in tutta la sua lunghezza, eccezion fatta per il gruppo “no”, finale di cognome, che scatta verso l'alto. L'evoluzione strutturale della lettera “z” del nome e della lettera “o” del cognome, nonché del gruppo “mmin” del cognome si presenta stentata e con moto grafico rallentato. … Nonostante le difformità grafiche sopra evidenziate tra testo e firma, la … CTU ritiene che l'impronta grafica, la peculiare evoluzione strutturale di talune lettere, le pause e riprese del moto grafico, il ritmo di legatura, la pressione tendenzialmente uniforme, e dunque la gestualità nel suo insieme, conducano al giudizio di unicità della mano scrivente.
Tuttavia, l'analitico esame dello scritto testamentario e della firma in calce allo stesso e la qualità e quantità degli elementi riscontrati in essi e rappresentati nelle immagini … riportate” nella CTU “costituiscono indizi di un tentativo di falsificazione. … Orbene, nel testamento oggetto dell'attuale esame si riscontrano taluni segni grafici comprovanti la realizzazione di un tentativo di imitazione mista ovvero lenta per ciò che concerne il testo e rapida o a mano libera per ciò che riguarda la firma. E' evidente che, infatti e senza necessità di operare misurazioni specifiche, nel testo della scheda testamentaria la pressione
è piuttosto uniforme, quindi piatta;
non risponde all'alternanza fisiologica di chiari e scuri di 7 chi scrive con naturalezza e spontaneità. Altresì evidente la difficoltà nel procedere verso destra della scrittura che arresta continuamente il proprio moto grafico e che determina generale lentezza, totale mancanza di coesione ritmica, assenza di disinvoltura nella gestualità grafica e, talvolta, instabilità del tratto grafico tanto più palese nei tremolii, nei depositi di inchiostro, nelle giustapposizioni, nelle anomale alzate di penna (elementi rilevati nelle immagini … ingrandite). A proposito dei tremolii vi è da aggiungere che essi, numericamente di poco conto nel testo, appaiono fenomenicamente opposti al tremore per patologie o per senilità. “Infatti, il tremore del falsario è dovuto ad un eccessivo controllo della penna che segue un percorso non familiare per cui la mano si muoverà con lentezza, cautela, accuratezza: tutti fattori che possono determinare per l'appunto esitazioni e tremori, anche per un possibile stato d'ansia”. Il flusso scrittorio è bloccato dallo sforzo attentivo necessitato dall'esigenza di riprodurre fedelmente la forma delle lettere con conseguente innaturalezza della composizione palesata anche dall'andamento rovesciato, scolastico, lento del tracciato. Anche “l'enfasi iniziale marcata” … è presente ed è riconoscibile nella grandezza maggiore della parte iniziale del testo rispetto al resto dello scritto. Quanto alla firma, ad una prima superficiale osservazione, essa può apparire spontanea, naturale, dotata di un buon grado di automatizzazione della gestualità grafica. Ma, dopo un'attenta disamina della qualità del tratto e del modo di costruzione di alcune lettere o parti di esse e, ancor prima della comparazione con la firma autentica del de cuius, le contraddizioni intrinseche al tracciato si manifestano con chiarezza. … Dalle immagini … riportate” a pag. 19 della CTU
“di ingrandimenti effettuati anche con microscopio digitale si deduce il tentativo da parte del soggetto scrivente di uscire dal proprio ruolo grafico per immedesimarsi in quello del de cuius generando nel tracciato contraddizioni, stentatezze, pause e stacchi innaturali, forzature nei cambi di direzione”>>.
Prosegue il CTU esaminando la sottoscrizione sicuramente proveniente dal de cuius, ovvero quella apposta in calce all'originale del testamento pubblico datato 16 gennaio 2013, per
Notaio dott.ssa repertorio n. 35 degli atti di ultima volontà e registrato Persona_5
mediante rogito datato 29 dicembre 2016, per Notaio dott.ssa repertorio Persona_5
n. 44883, raccolta n. 9907. Sul punto si legge quanto segue nella relazione del CTU: <<
Trattasi di firma apposta per esteso su un foglio di carta uso bollo con penna a sfera di colore nero, visionata ed esaminata in originale. Essa evidenzia un tracciato poco leggibile.
Infatti, le lettere minuscole della parte centrale del nome, slegate tra loro, sono vergate con formazione di asole;
caratteristica che rende oscura la loro identificazione. La lettera “o” in fine di nome è appena tracciata con un tratto lanciato che non presenta occhiellature. Le lettere minuscole del cognome, eccezion fatta per la prima “i”, si inanellano, con omissione 8 di alcuni grafemi, l'una con l'altra senza soluzione di continuità e con moto antiorario, determinando totale indecifrabilità della scrittura ed evidenziando alto grado di fluidità e di automatismo del gesto grafico. Nonostante nel nome non siano presenti legature tra le lettere, il moto grafico nel suo insieme risulta essere sufficientemente elastico con distribuzione pressoria perlopiù alternata tra tratti ascendenti e tratti discendenti. Il tracciato è tendenzialmente pendente in considerazione degli assi delle lettere nella maggior parte dei casi inclinati verso destra. Vi è una parziale tenuta del rigo di base dal momento che, nella parte finale del nome, la lettera “n” scatta verso l'alto e, dalla seconda metà del cognome, il tracciato progressivamente sale per poi ridiscendere nell'ultimo grafema che si appoggia al rigo. Il segmento orizzontale in alto della lettera maiuscola “V”, caratterizzato da un'erogazione pressoria particolarmente energica e costante lungo tutto il percorso, termina con un tratto aggiuntivo a mo' di uncino. Lo stesso dicasi per la lettera “o” finale del cognome. La “z” e la “o” del nome e la lettera “o” in fine di cognome si contraddistinguono per una composizione altamente personalizzata. Omesso è il puntino sulla seconda “i” del cognome >>.
Il CTU, quindi, ha proceduto a comparare il testamento in verifica e la firma comparativa autografa negli ingrandimenti e nei confronti riportati alle pagg. 24 e ss. della sua relazione e ha rilevato quanto segue: << Già sopra, nel procedere all'analisi intrinseca della scheda testamentaria si è posto l'accento sulla mancanza di spontaneità e naturalezza del gesto grafico e sulle contraddizioni insite in esso. Tanto più ora che ci si appresta a porre il testamento in verifica a confronto con la sottoscrizione certamente autografa del sig.
, balzano in tutta la loro evidenza gli elementi di dissimilitudine tra essi. Persona_2
Infatti gli scritti così raffrontati presentano un alto grado di incompatibilità sotto il profilo” della “line quality”, “definizione” che “comprende diversi aspetti che originano dai processi dinamici necessari per guidare la penna nel suo percorso sulla carta. Questi aspetti includono la pressione, la rapidità di esecuzione, gli stacchi, la coerenza ed uniformità dello scritto, il ritmo e l'abilità grafo-motoria. … Orbene, dal confronto analiticamente effettuato prendendo ad esame sia gli scritti (in verifica ed in comparazione) esaminati nel loro divenire, sia i singoli e peculiari segni grafici, tra i quali” i “gesti fuggitivi (ovvero quei gesti che si sottraggono alla volontà del soggetto scrivente e che vengono tracciati in maniera istintiva) emerge che le caratteristiche grafo-motorie tipiche della firma comparativa non si riscontrano nel testamento in verifica. Al di là di alcune apparenti somiglianze morfologiche tra lettere, soprattutto nel confronto tra firme, non sono assolutamente rapportabili i tratti altamente automatizzati, la disinvoltura del gesto nell'avanzare verso destra, il ritmo dell'incedere, la vitalità e spontaneità del comportamento grafico. Si veda nelle immagini” a 9 pagg. 26-27 della CTU “come non sia rapportabile il livello di fluidità della firma autografa con quello del testo e della sottoscrizione del documento in verifica. I ritmi di legatura … sono assolutamente incompatibili. La lettera “o” in finale di nome nella firma autografa è appena accennata perché corre velocemente verso destra. Non si ravvisa nel testamento alcun tratto così intensamente rapido, fluido, disinvolto. Lo stesso dicasi per la lettera “z” che nell'autografa è vergata con gestualità sobria e rapida che riduce al minimo i movimenti rendendo illeggibile la lettera stessa. Al contrario, nel testo della scheda testamentaria le medesime lettere “z” sono scritte con movimento lento ed attento alla “calligrafia”, alla leggibilità, alla chiarezza. Ancor di più nella firma in verifica la lentezza del movimento nel tracciare la lettera “z” è esasperata a tal punto da rendere impacciato il gesto grafico. Si noti anche, nel confronto tra firme, come in quella autografa la concatenazione delle lettere del cognome così spontanea ed istintiva, abbia portato il de cuius a non porre attenzione alla corretta composizione di ogni singola lettera con la conseguenza di aver omesso alcuni tratti. Al contrario, nella firma in verifica, ogni lettera è pensata ed è dunque vergata senza omissioni di segmenti con un incedere lento ed esitante che termina con la lettera “o” palesante incertezza nell'ideazione e nell'esecuzione di essa. Nelle immagini … esposte” a pag. 28 della relazione “sono stati inseriti ingrandimenti dei segmenti finali delle lettere “V” del nome e “o” del cognome. Appare chiaro che gli “uncini”, ovvero quei piccoli tratti discendenti posti nella parte terminale del tracciato delle lettere suddette, si rinvengono soltanto nella firma autografa. Nella firma in verifica quello che potrebbe sembrare un uncino nella iniziale “V” è semplicemente una striatura dell'inchiostro. Fenomeno che si verifica frequentemente quando il mezzo grafico è una penna a sfera. Il cd. “uncino” non attiene semplicemente ed esclusivamente alla morfologia delle lettere, ma rappresenta” un
““gesto fuggitivo”, ovvero quel gesto grafico automatizzato che sfugge al controllo della volontà dello scrivente e che non può essere riprodotto in maniera pedissequa dal falsario che, il più delle volte, neanche lo nota. La mancanza di tali tratti aggiuntivi nella firma in verifica è chiaro indice di contraffazione della stessa. Quanto all'evoluzione strutturale delle singole lettere”, riportata nelle immagini a pag. 29 della relazione, “E' evidente come non vi sia rapportabilità tra le lettere “o” poste a confronto. Nella verificanda il movimento si snoda con lentezza e stentatezza e con moto antiorario in diverse fasi: dopo un primo tratto orizzontale, la mano si ferma per poi riprendere il moto grafico risalendo e tracciando un segmento assolutamente mancante di angolosità e di fluidità (si veda il punto di esitazione).
Successivamente al tratto angoloso apicale e, successivamente a due cambi di direzione, il gesto si concretizza in un lungo tratto retto parallelo a quello basale con progressivo ispessimento. Nella comparativa invece, il percorso della penna si sviluppa con moto orario e 10 con vivacità, rapidità e slancio. Il primo tratto ascendente in collegamento con la lettera precedente, quasi filiforme, cambia repentinamente direzione formando un angolo acuto.
Dopodiché la penna scende lasciando sul foglio un segno grafico marcato e tendenzialmente curvilineo che si appoggia sul rigo di base formando un asola, poi sale verso sinistra con movimento elastico che vira gradualmente verso destra per tracciare in modo deciso una lunga linea. Tale linea termina con un breve tratto rientrante discendente a mo' di uncino. Si tratta di costruzioni grafiche che presuppongono elementi diversi. Nella prima, la lentezza, le incertezze, la rigidità sono sintomo di controllo del mezzo scrivente finalizzato al raggiungimento di una forma quanto più possibile somigliante all'aspetto della medesima lettera vergata dal de cuius nelle proprie sottoscrizioni.
Nella seconda, l'immediatezza, la spontaneità, l'elasticità sono il segnale di un gesto grafico sedimentato nella memoria ed altamente automatizzato da parte del suo autore. Le riflessioni svolte con riguardo alla lettera “o” finale di cognome valgono anche per la lettera “f” del nome. Infatti, anche per tale lettera, nella comparazione tra scritto in verifica e scritto autografo, ci troviamo dinanzi ad una composizione grafica del tutto discordante.
L'angolosità della comparativa stride con la rotondità, addirittura accentuata nella parte finale, della verificanda. Inoltre, nella firma comparativa il movimento è a tal punto fluido, sempre considerando che si tratta di grafia di una persona anziana, da rendere il grafema indecifrabile se preso singolarmente, avulso cioè dal contesto. Al contrario nella verificanda il movimento è compassato, scolastico, posato, accurato ed il prodotto grafico pertanto è chiaro e leggibile. … Nelle immagini … riportate” a pag. 32 della relazione “si veda come risulti del tutto incompatibile la gestualità grafica nel tracciare le asole: nella verificanda sono per la maggior parte chiuse o comunque strette;
nella comparativa sono aperte e, talvolta, addirittura dilatate>>.
Infine, alla pag. 35 della relazione di C.T.U., l'ausiliario ha concluso affermando che “la scheda testamentaria in verifica datata 20 giugno 2014 analizzata in tutte le sue parti e confrontata con la firma certamente autografa del de cuius non è riconducibile, in una percentuale dell'80%, all'alveo scrittorio del sig. Pertanto è da ritenersi, con alto Persona_2
grado di probabilità, apocrifa”.
Le risultanze della CTU, che hanno concluso per un alto grado di probabilità dell'apocrifia del testamento olografo per cui è causa, trovano riscontro, peraltro, nell'infondatezza della tesi del convenuto, secondo il quale il testamento olografo venne redatto dal padre il 20 giugno
2014 alla presenza di , e , tesi che non ha Testimone_1 Persona_8 CP_2 11 avuto alcun riscontro dall'istruttoria orale svolta, stante l'insanabile contrasto tra le dichiarazioni rese dalle testimoni.
In particolare, la testimone , cugina del convenuto, ha dichiarato di essere stata Testimone_1
“presente alla redazione del testamento da parte di in data 20 giugno Persona_2
2014” poiché fu “convocata assieme a e ”, aggiungendo Persona_8 CP_2 che “tutta la scheda testamentaria fu redatta di pugno dallo stesso ”, Persona_2
“datat[a] e sottoscritt[a] dal redattore”, “e poi contestualmente riletta anche alla presenza della e della … , che in quanto vicine di casa erano in Persona_8 CP_2 rapporti di amicizia con il de cuius avevano assunto la veste di testimoni”.
Contrariamente a quanto dichiarato dalla teste , tuttavia, le testimoni Testimone_1 Per_8
e hanno negato la loro presenza al momento della redazione del
[...] CP_2
testamento olografo da parte di , riferita dalla teste Persona_2 CP_1
In particolare, la testimone ha testualmente affermato: “ Persona_8 Persona_2
abitava nel mio palazzo, era amico di mio padre e di mio nonno. … non ero presente quando il signor ha redatto testamento, mia mamma che parlava con il Persona_2 CP_1
mi disse che lo stesso voleva fare testamento a favore del figlio, questo per quanto dettomi da mia mamma riguardava l'ultimo testamento. Quindi neppure so se questo testamento sia stato interamente scritto di pugno da , datato e sottoscritto sempre di suo Persona_2
pugno”.
Anche la testimone ha negato la sua presenza al momento della redazione Persona_8 del testamento olografo per cui è causa, dichiarando quanto segue: “non ero presente alla redazione di questo testamento di cui mi si chiede, l'unica cosa che posso dire è che il signor che viveva nel mio stesso palazzo ed era figlio dell'ex socio di mio suocero e quindi CP_1
conoscevo da anni, mi disse che aveva fatto un testamento lasciando la casa alla signora
. Non so se abbia poi fatto questo testamento o se ne abbia fatti altri”. Pt_1
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra indicate deve essere senz'altro affermata la nullità del testamento olografo oggetto di impugnazione, per difetto del requisito dell'autografia, ai sensi dell'art. 606, comma primo, cod. civ.
D) L'accoglimento della domanda giudiziale di nullità del testamento olografo datato
20.6.2014, pubblicato con verbale del notaio del 31.1.2017, determina, con tutta Per_1
evidenza, che la successione del de cuius è regolata dal precedente Persona_2
testamento pubblico del 16.1.2013 ricevuto dal notaio Persona_5
E) Va accolta la domanda di condanna di alla consegna Controparte_1 dell'immobile in NA, alla via Domenico di Gravina 1 bis, posto al quinto piano, int. 16, in catasto sez. Avv, fg. 7, p.lla 67 sub 16, costituendo circostanza non specificamente contestata 12 dal convenuto e, quindi, da ritenersi ammessa ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c., che il predetto immobile è quello assegnato dal de cuius a titolo di legato alla , giusta Pt_1
testamento pubblico del 16.1.2013 e che, inoltre, lo stesso è nel possesso del convenuto, unico erede di . Persona_2
Invero, ai sensi dell'art. 649 c.c., il legato si acquista senza bisogno di accettazione e quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata, la proprietà si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore. La proprietà dei beni oggetto del legato, pertanto, entra direttamente nel patrimonio giuridico della legataria. Diverso, però, è a dirsi del possesso dei predetti beni che, pacificamente, sono attualmente posseduti dal convenuto che, pertanto, deve restituire all'attrice il possesso della cosa legata.
Vanno rigettate, invece, la domanda di condanna del convenuto alla consegna dei beni mobili specificamente indicati e descritti nell'atto di citazione e la domanda proposta in via subordinata di condanna del convenuto al pagamento del controvalore dei citati beni mobili, del tutto prive in termini di prove dell'esistenza degli stessi, al momento del decesso di
, nell'immobile per cui è causa, non avendo l'attrice prodotto in giudizio, Persona_2 come rilevato nell'ordinanza del 6.12.2018 dal giudice istruttore, alcuna idonea documentazione (inventario) probatoria dell'esistenza degli stessi al momento dell'apertura della successione.
F). Quanto alla domanda dell'attrice di condanna del convenuto al risarcimento dei danni per l'occupazione esclusiva dell'immobile per cui è causa, giova rilevare che l'art. 1147 c.c., in base al quale la buona fede del possessore è presunta ed è sufficiente sussista al tempo dell'acquisto, detta un principio di carattere generale, applicabile anche al possessore dei beni ereditari;
ne consegue che chi agisce per rivendicare i beni ereditari, eventualmente previo annullamento del testamento che ha chiamato all'eredità il possessore di buona fede, può pretendere solo i frutti indebitamente percepiti nei limiti fissati dall'art. 1148 c.c. (cfr. Cass. sez. II, ord. n. 210 del 20 agosto 2019).
In base ai principi appena esposti, dovendosi presumere la buona fede del convenuto, atteso che la falsità del testamento olografo per cui è causa è stata accertata solo nel corso del presente giudizio, fa suoi i frutti civili maturati fino al giorno della Controparte_1 domanda giudiziale e, dunque, fino alla notifica dell'atto di citazione. Il convenuto, peraltro, deve rispondere verso l'attrice, fino al giorno in cui avverrà la restituzione dell'immobile per cui è causa, dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza del buon padre di famiglia.
Tali frutti possono essere individuati sulla base del valore locativo dell'immobile oggetto del legato che può essere stabilito nel valore indicato dall'attrice, pari a € 1.500,00 mensili, che 13 non è stato oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto e trova, peraltro, riscontro nelle quotazioni dei valori di locazione dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare relative all'anno 2017 prodotte dall'attrice unitamente alla memoria ex art. 183 comma n. 2 cpc.
Per l'esposte ragioni, va condannato al pagamento della somma di € Controparte_1
1.500,00 per ogni mese decorso dalla domanda giudiziale e cioè dall'atto di citazione notificato il 18.7.2017 fino alla presente sentenza e, quindi, della somma complessiva di €
136.500,00, nonché dell'ulteriore somma di € 1.500,00 al mese dalla presente sentenza e fino all'effettiva consegna dell'immobile per cui è causa, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.
G). L'accoglimento della domanda di condanna del convenuto alla consegna dell'immobile oggetto di legato determina, con tutta evidenza, la declaratoria di assorbimento della domanda proposta dall'attrice in via subordinata (e cioè esclusivamente in caso di mancata consegna dell'immobile) di condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'attrice nella misura pari al valore dell'immobile di cui al punto 4) delle conclusioni dell'attrice indicate in epigrafe.
H). Nel rendere per esteso le definitive conclusioni, parte attrice non ha riproposto la domanda di dichiarare l'indegnità a succedere del convenuto , la Controparte_1 quale, pertanto, va intesa come rinunciata, come peraltro precisato dall'attrice nella comparsa conclusionale depositata (cfr. pag. 12, “rinuncia alla domanda di indegnità”).
I). Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la maggiore soccombenza del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, Ottava Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1). Dichiara la nullità, per difetto di autografia, del testamento olografo datato 20.6.2014, attribuito al de cuius nato a [...] il [...] e ivi deceduto il Persona_2
4.12.2016, e pubblicato mediante verbale del 31.1.2017 per notaio Per_1
2). Condanna il convenuto a consegnare all'attrice Controparte_1 Parte_1
l'immobile in NA, alla via Domenico di Gravina 1 bis, posto al quinto piano, int. 16, in catasto sez. Avv, fg. 7, p.lla 67 sub 16;
3). Dichiara l'assorbimento della domanda convenuta al punto 4) delle conclusioni dell'attrice riportate in epigrafe;
3). Condanna al pagamento in favore di , per le causali Controparte_1 Parte_1 di cui in motivazione, della somma di € 136.500,00 nonché dell'ulteriore somma di € 14 1.500,00 al mese dalla presente sentenza fino all'effettiva consegna dell'immobile indicato al precedente capo 2) di questo dispositivo, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
4). Rigetta ogni altra domanda;
5). Condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
CTU e delle spese processuali, liquidate in euro 545,00 per spese ed euro 10.860,00 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio del 24.1.2025.
IL GIUDICE REL.-EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Nicoletta CALISE dott. Pietro LUPI