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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/07/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 238/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Anna Bora Presidente
Dott.ssa Valentina Rascioni Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 238/2025
Promosso da
C.F. con gli Avv.ti Alessandra Parte_1 C.F._1
Perticarà, ed Egle Asciutti del foro di Macerata
- appellante
CONTRO
C.F. , con l'Avv. Anna Di Controparte_1 C.F._2
Cosmo
– appellata ed appellante in via incidentale con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
Intervenuto
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n.95/2025 pubblicata in data 7.2.2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “NEL MERITO : accogliere il proposto appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. 95/2025 pubblicata il
07/02/2025 dal Tribunale di Macerata nella Camera di Consiglio del 07.2.2025 nel giudizio per cessazione degli effetti civili del matrimonio RG 2415/2023, e pertanto:
- in via principale:
- rigettare la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente, per difetto dei presupposti di legge e disporre che nulla sia dovuto dal a titolo di Pt_1 assegno divorzile in favore della CP_1
- disporre la ripartizione delle spese straordinarie per la figlia minore a metà tra i genitori, per difetto di motivazione in ordine al diverso criterio di ripartizione adottato nell'impugnata sentenza;
- disporre la ripartizione dell'A.U.U. in parti uguali tra le parti, essendo l'attribuzione disposta in prime cure in favore della sola ricorrente contra legem
e ultra petitum;
- in via meramente gradata, disporre che l'assegno divorzile sia dovuto dal passaggio ingiudicato della sentenza parziale sullo status;
In ogni caso, con vittoria di spese per il doppio grado del giudizio, inclusa la quantificazione delle somme dovute dalla al vista la CP_1 Pt_1 soccombenza della fase del reclamo incidentale ex art. 178 c.p.c.”
Per l'appellata – appellante incidentale:
“In via principale: rigettare l'appello principale siccome infondato in fatto ed in diritto confermando la sentenza anche in punto di decorrenza dell'assegno divorzile dalla data della domanda di primo grado, in presenza di fondate circostanze del caso concreto che andranno opportunamente esplicitate in sentenza, chiedendo che in via provvisoria ne venga disposto il pagamento mensile a far data dalla presente domanda per sopravvenute esigenze determinate dalla disoccupazione della sig.ra CP_1
- In via incidentale: - in riforma della sentenza impugnata, stante quanto dedotto e prodotto in entrambi gradi, porre le spese straordinarie della minore (nata Persona_1 il 23.11.2010) interamente a carico del padre, Sig. , con Parte_1 decorrenza dalla presente domanda;
- in riforma della sentenza impugnata, ordinare l'applicazione di opportune restrizioni della privacy dei profili che vengono utilizzati dai genitori per le pubblicazioni di immagini che ritraggono la loro figlia minore (nata il Per_1
23.11.2010) e/o l'acquisizione del previo consenso dell'altro genitore alla pubblicazione delle immagini che la ritraggano, fino a che non avrà raggiunto la maggiore età, salvi gli aggiustamenti che l'Ecc.ma Corte adìta riterrà opportuni alla luce della normativa nazionale ed europea;
- in riforma della sentenza impugnata, condannare il sig. alla refusione Pt_1 delle spese processuali in favore della sig.ra nella diversa misura CP_1 di euro 7.616,00 oltre RF Iva e Cap, in virtù della di lui totale soccombenza e in applicazione dei parametri medi per uno scaglione di valore contenuto tra 26 mila e 52 mila euro.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.”
Per il Procuratore generale:
“Rigetto dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza sopra indicata, il Tribunale di Macerata, emessa all'esito del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Macerata in data 31.12.2008, introdotto da ei confronti di Controparte_1 Parte_1
, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha affidato
[...] congiuntamente ai genitori la figlia minorenne , con collocazione paritaria Per_1 presso ciascun genitore a settimane alterne, ha stabilito che il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante versamento di un assegno di mantenimento di euro 300.00 mensili e che le spese straordinarie sostenute per la stessa verranno ripartite tra i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
ha riconosciuto alla un CP_1 assegno divorzile dell'importo di euro 150.00 mensili.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si è costituita in giudizio la che ha contestato le richieste e CP_1 deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto dell'appello ed interponendo appello incidentale chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte
È intervenuto il Procuratore Generale chiedendo il rigetto dell'appello.
Quindi, preso atto dello scambio di note difensive ex art. 83, comma 7, lett. h)
Dl 18/2020 e successive modificazioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'appellata.
Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, censura la sentenza di primo grado ritenendo che il Tribunale abbia fatto un'erronea valutazione della prova per testi e, sulla scorta di ciò, abbia erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Prima di passare all'esame del merito, deve evidenziarsi che l'appellata, nel costituirsi in giudizio, ha depositato nuova documentazione attestante delle modifiche sopravvenute delle proprie condizioni lavorative e, quindi, reddituali, documentazione in merito alla quale l'appellante ha eccepito l'inammissibilità della produzione.
Al riguardo, deve evidenziarsi che l'art.473-bis.35 cpc ha introdotto una specifica deroga alle preclusioni prescritte dall'art. 345, terzo comma, c.p.c. per nuove prove e nuovi documenti, nel senso che la relativa produzione o articolazione è sempre consentita, anche nel secondo grado di giudizio, quando questo ha per oggetto domande relative a diritti indisponibili, rimanendo operanti, di contro, le preclusioni istruttorie di cui al terzo comma dell'art. 345 c.p.c. per l'appello che riguardi domande aventi ad oggetto diritti disponibili (diritti patrimoniali), con riferimento al quale, a parte il giuramento decisorio, le nuove prove ed i nuovi documenti sono proponibili in grado di appello solo se la parte dimostri di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile.
Si è, quindi, scelto, nel nuovo rito di famiglia in appello, di limitare la deroga della disciplina dei "nova" di cu all'art.345 c.p.c. alle sole controversie in materia di diritti indisponibili, mentre la giurisprudenza di legittimità già da tempo (Cass.
8547/2003; Cass. 11319/2005; Cass. 5876/2012; Cass. 27234/2020; Cass.
17931/2022; Cass. 29908/2024) ha affermato, senza distinzione tra diritti disponibili o indisponibili, che nei procedimenti nella materia familiare, soggetti al rito camerale, nella fase di reclamo o appello, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è, quindi, ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie di documenti, alla sola condizione che sia assicurato - come in tutte le fattispecie soggette al rito camerale - un pieno e completo contraddittorio tra le parti.
Tuttavia, tale disposizione della novella va contemperata con le altre (artt. 473 bis.2 e 473 bis.12 c.p.c.) che pongono, nella materia della famiglia, un preciso obbligo alle parti di discovery, laddove si controverta di contributi economici o di mantenimento dei figli minori.
Si può, quindi, ritenere che i limiti posti dal nuovo art.473bis.35 cpc alla deroga alle preclusioni prescritte dall'art. 345, terzo comma, c.p.c., operino, quanto ai documenti, per i soli documenti esclusi dall'obbligo generale di discovery rinvenibile in altre disposizioni.(Cassazione civile sez. I,
15/04/2025, (ud. 20/03/2025, dep. 15/04/2025), n.9882)
Ne discende che, nel caso in esame, si ritiene che detta documentazione sopravvenuta, depositata all'atto della costituzione in giudizio, nel pieno rispetto del diritto al contraddittorio, sia pienamente ammissibile ed utilizzabile ai fini del decidere.
Passando all'esame del merito, conviene premettere che, com'è noto, secondo il più recente indirizzo delle Sez. U. della Cassazione, l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa e richiede, dunque, l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi (o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), non già in assoluto, ma alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dell'età del richiedente(Cass. Sez.U. n.18287 del 2018).
La sua attribuzione presuppone, dunque, l'accertamento di uno squilibrio effettivo e non di modesta entità delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi (Cass. n.21926 del 2019).
Orbene, nel caso di specie, il giudice di primo grado correttamente ha ritenuto che sussiste, nel caso di specie, lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi che costituisce la precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 (leggasi ad esempio Cass. Sez. 6-1, ordinanza n.29920 del 13.10.2022, nonché Cassazione civile sez. I, 16/03/2025, (ud.
06/03/2025, dep. 16/03/2025), n.7011), atteso che, a fronte di un reddito annuo dell'appellante pari ad euro 43.139,00 netti, l'appellata percepiva la somma di euro 1200.00/1300.00 mensili, reddito venuto meno a far data dal
28.2.2025, dal momento che la stessa è stata licenziata dalla società CP_2 presso la quale era impiegata per giustificato motivo oggettivo, (cfr doc 3.b – allegato alla comparsa di costituzione in appello), percependo ora la e CP_3 svolgendo lavori saltuari a chiamata come adeguatamente documentato.
La stessa, inoltre, deve pagare un canone di locazione di euro 400.00 mensili e le rate di un finanziamento acceso per la gestione delle necessità familiari, pari ad euro 108.00 mensili.
L'appellante, sul punto, sostiene che debba tenersi conto anche delle spese da cui è gravato e, quindi: € 423,00 quale rata del mutuo ipotecario contratto dai coniugi con banca
CA (doc.11), con impegno assunto dal lla manleva della moglie Pt_1
(punto 7 ricorso per separazione);
€ 650,00 quale rata mensile del finanziamento n. 00020942112 per € 78.289,84 totali in 120 rate, sottoscritto con la società CO (doc. 12), che egli sostiene integralmente da settembre 2022, avendo liberato la moglie condebitrice giusto accordo assunto in sede separativa (punto 6 ricorso);
- € 450,00 per canone di locazione, non essendo il proprietario di alcun Pt_1 bene immobile (doc. 13 comparsa);
- € 250,00, quale attuale contributo al mantenimento della minore rivalutato da indici ISTAT.
Orbene, anche a voler valutare dette spese mensili, dovendosi comunque precisare che i costi per la rata del mutuo attengono ad immobile non in comproprietà tra i coniugi, ma, come dedotto dall'appellata, acquistato per i genitori del in ogni caso, a fronte di un reddito netto mensile di euro Pt_1
3600.00 circa, sussiste comunque la disparità reddituale riconosciuta da giudice di primo grado.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per riconoscere un assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa, al fine di compensare il coniuge economicamente più debole per aver rinunciato alle proprie aspettative professionali e reddituali, dedicandosi prevalentemente alla famiglia e consentendo al marito di potersi meglio realizzare nella propria professione
(leggasi, in tal senso, Cass. Sez. I, sentenza n.23583 del 28.07.2022, nonché
Cass. Sez. 6-1, ordinanza n.29920 del 13.10.2022).
Risulta pacifico, al riguardo, che l'appellata, prima delle nozze, avesse un impiego full time come amministratrice delegata della Accorsi Consulting S.r.l., azienda di import/export di arredi, con uno stipendio - già all'epoca ( anno 2008)
- di circa 1.500 euro/mese.
All'udienza dell'8.5.24, il teste confermava integralmente che Testimone_1
“dopo le nozze, a fine 2008, il Sig. chiedeva alla proprietà aziendale di Pt_1 destituire sua moglie dalla carica di amministratrice delegata e di ricollocarla come impiegata”, aggiungendo che, nel 2010, con la nascita della figlia, la usufruiva di un anno e mezzo di maternità per poi rientrare a CP_1 lavorare ed essere licenziata nel febbraio 2013.
Il teste confermava, infine, che “a seguito dell'intervento personale del Sig. con il datore di lavoro affinché destituisse sua moglie dalla carica di Pt_1 amministratore delegato, il rapporto fiduciario con l'azienda è cambiato e quando si è verificata una contrazione di fatturato la proprietà ha colto l'occasione per porre fine al rapporto”. A domanda se il licenziamento fosse dipeso dal calo del fatturato il teste affermava: “no, è stata licenziata perché il marito ci ha messo in condizioni di licenziarla, facendole prendere permessi, malattia… aggiungendo che addirittura che “a volte telefonava il marito”.
Sostiene, allora, l'appellante che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto in debita considerazione la testimonianza di altro teste, sig. (verbale del Tes_2
17.7.24), zio dell'appellato, che avrebbe riferito che, poiché alla CP_1 quale amministratrice, venivano fatti sottoscrivere assegni postdatati, consigliò lui stesso, al fine di evitare che incorresse in responsabilità, di continuare a lavorare presso detta società quale semplice dipendente, circostanza che, comunque, comprova l'ingerenza del marito nelle questioni lavorative della moglie.
Ad ogni buon conto, a prescindere dalle motivazioni di tale cambio di ruolo della l'elemento che emerge in maniera incontestata è che la stessa, al CP_1 momento del rientro dalla maternità, venne licenziata, occupandosi, quindi, a tempo pieno della famiglia e della figlia minore e riprendendo l'attività lavorativa, peraltro con contratti part time che le consentissero di accudire la figlia, solo allorquando la bambina aveva sei anni di età e con contratti full time solo quando la minore non aveva più necessità di accudimento, dovendosi accontentare, comunque, sempre di mansioni inferiori a quelle ricoperte prima del matrimonio.
Ciò posto, può ritenersi che la oltre a far fronte alle esigenze CP_1 familiari e della figlia minore, abbia altresì contribuito, nei limiti delle sue possibilità, sia occupandosi della casa sia, con il proprio lavoro, alla formazione del patrimonio familiare.
Non è al riguardo necessario, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, che il coniuge beneficiario abbia interamente sacrificato le proprie aspettative professionali, né che si sia interamente fatto carico delle esigenze familiari, essendo sufficiente, come ravvisabile nel caso di specie, un significativo contributo alla conduzione e allo svolgimento dell'attività familiare, che può trovare adeguata compensazione nell'assegno divorzile, una volta che sia venuta meno la comunione materiale e morale tra i coniugi.
Considerata, dunque, la durata del matrimonio, l'età dell'appellata, che esclude la possibilità di un significativo incremento della capacità di reddito e la già menzionata rilevante sproporzione tra la situazione economica dei coniugi, deve ritenersi provata la sussistenza dei presupposti per la conferma dell'assegno divorzile, come riconosciuto dal Giudice di primo grado, la cui quantificazione peraltro non è stata censurata dalle parti.
Con il terzo motivo di appello, il censura la sentenza di primo grado Pt_1 nella parte in cui ha stabilito la decorrenza dell'assegno di mantenimento dalla data della domanda e non anche dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.
A tale principio ha introdotto un temperamento la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 10, così come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8, conferendo al giudice il potere di disporre, previa adeguata motivazione, in relazione alle circostanze del caso concreto, anche in assenza di specifica richiesta,la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio (Sez. 1, n. 20024 del 24/09/2014, Rv. 632412 - 01; Sez. 1, n. 24991 del 10/12/2010, Rv. 615030 - 01; Sez. 1, n. 3351 del 06/03/2003, Rv. 560935 - 01; Sez. 1, n. 7117 del 29/03/2006. Rv. 587776 - 01; Sez. 1, n. 18321 del
30/08/2007, Rv. 599631 - 01).
Orbene, la decisione del giudice di prime cure, pur difettando effettivamente di motivazione, va comunque, nel merito, confermata, dovendosi ritenere che, nel caso di specie, sussistevano i presupposti, allegati dalla stessa appellata, per anticipare la decorrenza dell'assegno divorzile: invero, la necessità di decorrenza anticipata deriva dal fatto che la in sede di separazione, ha CP_1 rinunciato a qualsiasi forma di mantenimento, ragion per cui sussistevano, già dal momento della domanda, le ragioni assistenziali, perequative e compensative per il riconoscimento di detto assegno.
Con il terzo motivo di impugnazione, il censura la sentenza di primo Pt_1 grado nella parte in cui ha attribuito all'appellata per intero l'assegno unico, peraltro in assenza di domanda da parte della CP_1
Preliminarmente deve osservarsi che lo stesso appellante, nel rassegnare le conclusioni nel primo grado di giudizio espressamente indicava che “la madre ha titolo per trattenere integralmente l'importo dell'Assegno Unico Universale”(cfr precisazione delle conclusioni del 20.11.2024), di talché il Tribunale si è limitato a recepire le conclusioni congiunte delle parti sul punto senza che possa in alcun modo parlarsi di ultra petita.
Ad ogni buon conto, ritiene la Corte che la sentenza di primo grado vada confermata sul punto, apparendo la statuizione de qua idonea a meglio tutelare la minore anche in considerazione delle sopra indicate diverse condizioni economiche delle parti.
Con il quarto motivo, il censura la sentenza di primo grado nella parte Pt_1 in cui ha determinato il contributo di esso appellante alle spese straordinarie per la figlia minore in misura del 60% in assenza di motivazione.
Al proposito, la ha interposto appello incidentale chiedendo che le CP_1 stesse vengano attribuite al 100% al padre.
Al riguardo, deve evidenziarsi che la sentenza di primo grado appare adeguatamente motivata, avendo il primo giudice ritenuto di dover parametrare le spese straordinarie in misura del 60% in considerazione del divario reddituale tra i due coniugi, in ossequio peraltro al principio per cui ogni genitore contribuisce alle spese straordinarie per il figlio in misura proporzionale al proprio reddito.
Ne discende che, come sopra evidenziato, sussistendo una disparità reddituale tra il e la come sopra evidenziata, acuita anche dalla Pt_1 CP_1 perdita del lavoro di quest'ultima, si ritiene corretta la statuizione del primo giudice che, quindi, deve essere confermata.
Invero, anche le doglianze mosse dalla on si reputano suscettibili CP_1 di accoglimento perché il divario reddituale riscontrato comunque non giustifica, tenuto conto anche del fatto che la minore è collocata in maniera paritaria presso i due genitori e che il padre versa per la stessa l'assegno di mantenimento,
l'integrale attribuzione alla elle spese straordinarie. CP_1
Con l'appello incidentale, la censura la sentenza di primo grado CP_1 nella parte in cui ha rigettato la propria domanda finalizzata a sottoporre le pubblicazioni future delle immagini della figlia minore sui profili social al previo consenso di essa genitrice.
Al riguardo, deve osservarsi che la tutela della vita privata e dell'immagine dei minori trova fonte, nel nostro ordinamento, nell'art. 10 c.c., nel combinato disposto degli art.4 , 7, 8 e 145 del d.lgs 196/2003 nonchè negli artt. 1 e 16 della Convenzione di New York del 20.11.1989, ratificata dall'Italia con legge
176/1991. Poiché l'immagine fotografica del figlio costituisce un dato personale ai sensi dell'art. 4 d.lgs 196/2003, la pubblicazione da parte di un genitore di numerose foto del figlio sui social network, in assenza del consenso dell'altro, si pone in contrasto con le norme citate ed integra un'illegittima interferenza nella vita privata, dovendosi ritenere che l'inserimento di foto dei minori sui social network debba considerarsi un'attività in sé pregiudizievole in ragione delle caratteristiche proprie della rete internet.
Ne discende che la pubblicazione di foto del figlio minore sui profili social, con la esposizione ai rischi derivanti dalla diffusione dell'immagine fra un numero indeterminato di persone, costituisce atto di straordinaria amministrazione necessitante del consenso di entrambi i genitori, ragion per cui, in accoglimento dell'appello incidentale va imposto ad entrambi i genitori, fino al raggiungimento della maggiore età della figlia, il divieto di pubblicare ulteriori fotografie della minore senza l'assenso dell'altro genitore.
La parziale riforma della sentenza di primo grado impone una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, circostanza che rende superflua la disamina del quinto motivo dell'appello principale, con cui il Pt_1 ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha provveduto alla liquidazione delle spese di lite e del motivo di appello incidentale sulle spese sollevato dalla CP_1
Orbene, tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cassazione civile sez. III, 26/03/2025, (ud.
19/03/2025, dep. 26/03/2025), n.8040), si ritiene che le spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase cautelare di primo grado, in considerazione della reciproca parziale soccombenza, debbano essere integralmente compensate tra le parti.
La decisione nel merito assorbe l'esame della richiesta di sospensiva.
A norma dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, stante la reiezione del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'accertamento, in capo all'appellante, dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'introduzione del giudizio di impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona respinge l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 95/2025, pubblicata il 7.2.2025
in parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dispone che entrambi i genitori, fino al raggiungimento della maggiore età della figlia, non pubblichino ulteriori fotografie della minore senza l'assenso dell'altro genitore.
Conferma per il resto la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2021, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 2.7.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Ssa Anna Bora
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Anna Bora Presidente
Dott.ssa Valentina Rascioni Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 238/2025
Promosso da
C.F. con gli Avv.ti Alessandra Parte_1 C.F._1
Perticarà, ed Egle Asciutti del foro di Macerata
- appellante
CONTRO
C.F. , con l'Avv. Anna Di Controparte_1 C.F._2
Cosmo
– appellata ed appellante in via incidentale con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
Intervenuto
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n.95/2025 pubblicata in data 7.2.2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “NEL MERITO : accogliere il proposto appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. 95/2025 pubblicata il
07/02/2025 dal Tribunale di Macerata nella Camera di Consiglio del 07.2.2025 nel giudizio per cessazione degli effetti civili del matrimonio RG 2415/2023, e pertanto:
- in via principale:
- rigettare la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente, per difetto dei presupposti di legge e disporre che nulla sia dovuto dal a titolo di Pt_1 assegno divorzile in favore della CP_1
- disporre la ripartizione delle spese straordinarie per la figlia minore a metà tra i genitori, per difetto di motivazione in ordine al diverso criterio di ripartizione adottato nell'impugnata sentenza;
- disporre la ripartizione dell'A.U.U. in parti uguali tra le parti, essendo l'attribuzione disposta in prime cure in favore della sola ricorrente contra legem
e ultra petitum;
- in via meramente gradata, disporre che l'assegno divorzile sia dovuto dal passaggio ingiudicato della sentenza parziale sullo status;
In ogni caso, con vittoria di spese per il doppio grado del giudizio, inclusa la quantificazione delle somme dovute dalla al vista la CP_1 Pt_1 soccombenza della fase del reclamo incidentale ex art. 178 c.p.c.”
Per l'appellata – appellante incidentale:
“In via principale: rigettare l'appello principale siccome infondato in fatto ed in diritto confermando la sentenza anche in punto di decorrenza dell'assegno divorzile dalla data della domanda di primo grado, in presenza di fondate circostanze del caso concreto che andranno opportunamente esplicitate in sentenza, chiedendo che in via provvisoria ne venga disposto il pagamento mensile a far data dalla presente domanda per sopravvenute esigenze determinate dalla disoccupazione della sig.ra CP_1
- In via incidentale: - in riforma della sentenza impugnata, stante quanto dedotto e prodotto in entrambi gradi, porre le spese straordinarie della minore (nata Persona_1 il 23.11.2010) interamente a carico del padre, Sig. , con Parte_1 decorrenza dalla presente domanda;
- in riforma della sentenza impugnata, ordinare l'applicazione di opportune restrizioni della privacy dei profili che vengono utilizzati dai genitori per le pubblicazioni di immagini che ritraggono la loro figlia minore (nata il Per_1
23.11.2010) e/o l'acquisizione del previo consenso dell'altro genitore alla pubblicazione delle immagini che la ritraggano, fino a che non avrà raggiunto la maggiore età, salvi gli aggiustamenti che l'Ecc.ma Corte adìta riterrà opportuni alla luce della normativa nazionale ed europea;
- in riforma della sentenza impugnata, condannare il sig. alla refusione Pt_1 delle spese processuali in favore della sig.ra nella diversa misura CP_1 di euro 7.616,00 oltre RF Iva e Cap, in virtù della di lui totale soccombenza e in applicazione dei parametri medi per uno scaglione di valore contenuto tra 26 mila e 52 mila euro.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.”
Per il Procuratore generale:
“Rigetto dell'appello”.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza sopra indicata, il Tribunale di Macerata, emessa all'esito del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Macerata in data 31.12.2008, introdotto da ei confronti di Controparte_1 Parte_1
, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha affidato
[...] congiuntamente ai genitori la figlia minorenne , con collocazione paritaria Per_1 presso ciascun genitore a settimane alterne, ha stabilito che il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante versamento di un assegno di mantenimento di euro 300.00 mensili e che le spese straordinarie sostenute per la stessa verranno ripartite tra i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
ha riconosciuto alla un CP_1 assegno divorzile dell'importo di euro 150.00 mensili.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si è costituita in giudizio la che ha contestato le richieste e CP_1 deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto dell'appello ed interponendo appello incidentale chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte
È intervenuto il Procuratore Generale chiedendo il rigetto dell'appello.
Quindi, preso atto dello scambio di note difensive ex art. 83, comma 7, lett. h)
Dl 18/2020 e successive modificazioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore dell'appellata.
Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, censura la sentenza di primo grado ritenendo che il Tribunale abbia fatto un'erronea valutazione della prova per testi e, sulla scorta di ciò, abbia erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Prima di passare all'esame del merito, deve evidenziarsi che l'appellata, nel costituirsi in giudizio, ha depositato nuova documentazione attestante delle modifiche sopravvenute delle proprie condizioni lavorative e, quindi, reddituali, documentazione in merito alla quale l'appellante ha eccepito l'inammissibilità della produzione.
Al riguardo, deve evidenziarsi che l'art.473-bis.35 cpc ha introdotto una specifica deroga alle preclusioni prescritte dall'art. 345, terzo comma, c.p.c. per nuove prove e nuovi documenti, nel senso che la relativa produzione o articolazione è sempre consentita, anche nel secondo grado di giudizio, quando questo ha per oggetto domande relative a diritti indisponibili, rimanendo operanti, di contro, le preclusioni istruttorie di cui al terzo comma dell'art. 345 c.p.c. per l'appello che riguardi domande aventi ad oggetto diritti disponibili (diritti patrimoniali), con riferimento al quale, a parte il giuramento decisorio, le nuove prove ed i nuovi documenti sono proponibili in grado di appello solo se la parte dimostri di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile.
Si è, quindi, scelto, nel nuovo rito di famiglia in appello, di limitare la deroga della disciplina dei "nova" di cu all'art.345 c.p.c. alle sole controversie in materia di diritti indisponibili, mentre la giurisprudenza di legittimità già da tempo (Cass.
8547/2003; Cass. 11319/2005; Cass. 5876/2012; Cass. 27234/2020; Cass.
17931/2022; Cass. 29908/2024) ha affermato, senza distinzione tra diritti disponibili o indisponibili, che nei procedimenti nella materia familiare, soggetti al rito camerale, nella fase di reclamo o appello, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è, quindi, ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie di documenti, alla sola condizione che sia assicurato - come in tutte le fattispecie soggette al rito camerale - un pieno e completo contraddittorio tra le parti.
Tuttavia, tale disposizione della novella va contemperata con le altre (artt. 473 bis.2 e 473 bis.12 c.p.c.) che pongono, nella materia della famiglia, un preciso obbligo alle parti di discovery, laddove si controverta di contributi economici o di mantenimento dei figli minori.
Si può, quindi, ritenere che i limiti posti dal nuovo art.473bis.35 cpc alla deroga alle preclusioni prescritte dall'art. 345, terzo comma, c.p.c., operino, quanto ai documenti, per i soli documenti esclusi dall'obbligo generale di discovery rinvenibile in altre disposizioni.(Cassazione civile sez. I,
15/04/2025, (ud. 20/03/2025, dep. 15/04/2025), n.9882)
Ne discende che, nel caso in esame, si ritiene che detta documentazione sopravvenuta, depositata all'atto della costituzione in giudizio, nel pieno rispetto del diritto al contraddittorio, sia pienamente ammissibile ed utilizzabile ai fini del decidere.
Passando all'esame del merito, conviene premettere che, com'è noto, secondo il più recente indirizzo delle Sez. U. della Cassazione, l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa e richiede, dunque, l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi (o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), non già in assoluto, ma alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dell'età del richiedente(Cass. Sez.U. n.18287 del 2018).
La sua attribuzione presuppone, dunque, l'accertamento di uno squilibrio effettivo e non di modesta entità delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi (Cass. n.21926 del 2019).
Orbene, nel caso di specie, il giudice di primo grado correttamente ha ritenuto che sussiste, nel caso di specie, lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi che costituisce la precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 (leggasi ad esempio Cass. Sez. 6-1, ordinanza n.29920 del 13.10.2022, nonché Cassazione civile sez. I, 16/03/2025, (ud.
06/03/2025, dep. 16/03/2025), n.7011), atteso che, a fronte di un reddito annuo dell'appellante pari ad euro 43.139,00 netti, l'appellata percepiva la somma di euro 1200.00/1300.00 mensili, reddito venuto meno a far data dal
28.2.2025, dal momento che la stessa è stata licenziata dalla società CP_2 presso la quale era impiegata per giustificato motivo oggettivo, (cfr doc 3.b – allegato alla comparsa di costituzione in appello), percependo ora la e CP_3 svolgendo lavori saltuari a chiamata come adeguatamente documentato.
La stessa, inoltre, deve pagare un canone di locazione di euro 400.00 mensili e le rate di un finanziamento acceso per la gestione delle necessità familiari, pari ad euro 108.00 mensili.
L'appellante, sul punto, sostiene che debba tenersi conto anche delle spese da cui è gravato e, quindi: € 423,00 quale rata del mutuo ipotecario contratto dai coniugi con banca
CA (doc.11), con impegno assunto dal lla manleva della moglie Pt_1
(punto 7 ricorso per separazione);
€ 650,00 quale rata mensile del finanziamento n. 00020942112 per € 78.289,84 totali in 120 rate, sottoscritto con la società CO (doc. 12), che egli sostiene integralmente da settembre 2022, avendo liberato la moglie condebitrice giusto accordo assunto in sede separativa (punto 6 ricorso);
- € 450,00 per canone di locazione, non essendo il proprietario di alcun Pt_1 bene immobile (doc. 13 comparsa);
- € 250,00, quale attuale contributo al mantenimento della minore rivalutato da indici ISTAT.
Orbene, anche a voler valutare dette spese mensili, dovendosi comunque precisare che i costi per la rata del mutuo attengono ad immobile non in comproprietà tra i coniugi, ma, come dedotto dall'appellata, acquistato per i genitori del in ogni caso, a fronte di un reddito netto mensile di euro Pt_1
3600.00 circa, sussiste comunque la disparità reddituale riconosciuta da giudice di primo grado.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per riconoscere un assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa, al fine di compensare il coniuge economicamente più debole per aver rinunciato alle proprie aspettative professionali e reddituali, dedicandosi prevalentemente alla famiglia e consentendo al marito di potersi meglio realizzare nella propria professione
(leggasi, in tal senso, Cass. Sez. I, sentenza n.23583 del 28.07.2022, nonché
Cass. Sez. 6-1, ordinanza n.29920 del 13.10.2022).
Risulta pacifico, al riguardo, che l'appellata, prima delle nozze, avesse un impiego full time come amministratrice delegata della Accorsi Consulting S.r.l., azienda di import/export di arredi, con uno stipendio - già all'epoca ( anno 2008)
- di circa 1.500 euro/mese.
All'udienza dell'8.5.24, il teste confermava integralmente che Testimone_1
“dopo le nozze, a fine 2008, il Sig. chiedeva alla proprietà aziendale di Pt_1 destituire sua moglie dalla carica di amministratrice delegata e di ricollocarla come impiegata”, aggiungendo che, nel 2010, con la nascita della figlia, la usufruiva di un anno e mezzo di maternità per poi rientrare a CP_1 lavorare ed essere licenziata nel febbraio 2013.
Il teste confermava, infine, che “a seguito dell'intervento personale del Sig. con il datore di lavoro affinché destituisse sua moglie dalla carica di Pt_1 amministratore delegato, il rapporto fiduciario con l'azienda è cambiato e quando si è verificata una contrazione di fatturato la proprietà ha colto l'occasione per porre fine al rapporto”. A domanda se il licenziamento fosse dipeso dal calo del fatturato il teste affermava: “no, è stata licenziata perché il marito ci ha messo in condizioni di licenziarla, facendole prendere permessi, malattia… aggiungendo che addirittura che “a volte telefonava il marito”.
Sostiene, allora, l'appellante che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto in debita considerazione la testimonianza di altro teste, sig. (verbale del Tes_2
17.7.24), zio dell'appellato, che avrebbe riferito che, poiché alla CP_1 quale amministratrice, venivano fatti sottoscrivere assegni postdatati, consigliò lui stesso, al fine di evitare che incorresse in responsabilità, di continuare a lavorare presso detta società quale semplice dipendente, circostanza che, comunque, comprova l'ingerenza del marito nelle questioni lavorative della moglie.
Ad ogni buon conto, a prescindere dalle motivazioni di tale cambio di ruolo della l'elemento che emerge in maniera incontestata è che la stessa, al CP_1 momento del rientro dalla maternità, venne licenziata, occupandosi, quindi, a tempo pieno della famiglia e della figlia minore e riprendendo l'attività lavorativa, peraltro con contratti part time che le consentissero di accudire la figlia, solo allorquando la bambina aveva sei anni di età e con contratti full time solo quando la minore non aveva più necessità di accudimento, dovendosi accontentare, comunque, sempre di mansioni inferiori a quelle ricoperte prima del matrimonio.
Ciò posto, può ritenersi che la oltre a far fronte alle esigenze CP_1 familiari e della figlia minore, abbia altresì contribuito, nei limiti delle sue possibilità, sia occupandosi della casa sia, con il proprio lavoro, alla formazione del patrimonio familiare.
Non è al riguardo necessario, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, che il coniuge beneficiario abbia interamente sacrificato le proprie aspettative professionali, né che si sia interamente fatto carico delle esigenze familiari, essendo sufficiente, come ravvisabile nel caso di specie, un significativo contributo alla conduzione e allo svolgimento dell'attività familiare, che può trovare adeguata compensazione nell'assegno divorzile, una volta che sia venuta meno la comunione materiale e morale tra i coniugi.
Considerata, dunque, la durata del matrimonio, l'età dell'appellata, che esclude la possibilità di un significativo incremento della capacità di reddito e la già menzionata rilevante sproporzione tra la situazione economica dei coniugi, deve ritenersi provata la sussistenza dei presupposti per la conferma dell'assegno divorzile, come riconosciuto dal Giudice di primo grado, la cui quantificazione peraltro non è stata censurata dalle parti.
Con il terzo motivo di appello, il censura la sentenza di primo grado Pt_1 nella parte in cui ha stabilito la decorrenza dell'assegno di mantenimento dalla data della domanda e non anche dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.
A tale principio ha introdotto un temperamento la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 10, così come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8, conferendo al giudice il potere di disporre, previa adeguata motivazione, in relazione alle circostanze del caso concreto, anche in assenza di specifica richiesta,la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio (Sez. 1, n. 20024 del 24/09/2014, Rv. 632412 - 01; Sez. 1, n. 24991 del 10/12/2010, Rv. 615030 - 01; Sez. 1, n. 3351 del 06/03/2003, Rv. 560935 - 01; Sez. 1, n. 7117 del 29/03/2006. Rv. 587776 - 01; Sez. 1, n. 18321 del
30/08/2007, Rv. 599631 - 01).
Orbene, la decisione del giudice di prime cure, pur difettando effettivamente di motivazione, va comunque, nel merito, confermata, dovendosi ritenere che, nel caso di specie, sussistevano i presupposti, allegati dalla stessa appellata, per anticipare la decorrenza dell'assegno divorzile: invero, la necessità di decorrenza anticipata deriva dal fatto che la in sede di separazione, ha CP_1 rinunciato a qualsiasi forma di mantenimento, ragion per cui sussistevano, già dal momento della domanda, le ragioni assistenziali, perequative e compensative per il riconoscimento di detto assegno.
Con il terzo motivo di impugnazione, il censura la sentenza di primo Pt_1 grado nella parte in cui ha attribuito all'appellata per intero l'assegno unico, peraltro in assenza di domanda da parte della CP_1
Preliminarmente deve osservarsi che lo stesso appellante, nel rassegnare le conclusioni nel primo grado di giudizio espressamente indicava che “la madre ha titolo per trattenere integralmente l'importo dell'Assegno Unico Universale”(cfr precisazione delle conclusioni del 20.11.2024), di talché il Tribunale si è limitato a recepire le conclusioni congiunte delle parti sul punto senza che possa in alcun modo parlarsi di ultra petita.
Ad ogni buon conto, ritiene la Corte che la sentenza di primo grado vada confermata sul punto, apparendo la statuizione de qua idonea a meglio tutelare la minore anche in considerazione delle sopra indicate diverse condizioni economiche delle parti.
Con il quarto motivo, il censura la sentenza di primo grado nella parte Pt_1 in cui ha determinato il contributo di esso appellante alle spese straordinarie per la figlia minore in misura del 60% in assenza di motivazione.
Al proposito, la ha interposto appello incidentale chiedendo che le CP_1 stesse vengano attribuite al 100% al padre.
Al riguardo, deve evidenziarsi che la sentenza di primo grado appare adeguatamente motivata, avendo il primo giudice ritenuto di dover parametrare le spese straordinarie in misura del 60% in considerazione del divario reddituale tra i due coniugi, in ossequio peraltro al principio per cui ogni genitore contribuisce alle spese straordinarie per il figlio in misura proporzionale al proprio reddito.
Ne discende che, come sopra evidenziato, sussistendo una disparità reddituale tra il e la come sopra evidenziata, acuita anche dalla Pt_1 CP_1 perdita del lavoro di quest'ultima, si ritiene corretta la statuizione del primo giudice che, quindi, deve essere confermata.
Invero, anche le doglianze mosse dalla on si reputano suscettibili CP_1 di accoglimento perché il divario reddituale riscontrato comunque non giustifica, tenuto conto anche del fatto che la minore è collocata in maniera paritaria presso i due genitori e che il padre versa per la stessa l'assegno di mantenimento,
l'integrale attribuzione alla elle spese straordinarie. CP_1
Con l'appello incidentale, la censura la sentenza di primo grado CP_1 nella parte in cui ha rigettato la propria domanda finalizzata a sottoporre le pubblicazioni future delle immagini della figlia minore sui profili social al previo consenso di essa genitrice.
Al riguardo, deve osservarsi che la tutela della vita privata e dell'immagine dei minori trova fonte, nel nostro ordinamento, nell'art. 10 c.c., nel combinato disposto degli art.4 , 7, 8 e 145 del d.lgs 196/2003 nonchè negli artt. 1 e 16 della Convenzione di New York del 20.11.1989, ratificata dall'Italia con legge
176/1991. Poiché l'immagine fotografica del figlio costituisce un dato personale ai sensi dell'art. 4 d.lgs 196/2003, la pubblicazione da parte di un genitore di numerose foto del figlio sui social network, in assenza del consenso dell'altro, si pone in contrasto con le norme citate ed integra un'illegittima interferenza nella vita privata, dovendosi ritenere che l'inserimento di foto dei minori sui social network debba considerarsi un'attività in sé pregiudizievole in ragione delle caratteristiche proprie della rete internet.
Ne discende che la pubblicazione di foto del figlio minore sui profili social, con la esposizione ai rischi derivanti dalla diffusione dell'immagine fra un numero indeterminato di persone, costituisce atto di straordinaria amministrazione necessitante del consenso di entrambi i genitori, ragion per cui, in accoglimento dell'appello incidentale va imposto ad entrambi i genitori, fino al raggiungimento della maggiore età della figlia, il divieto di pubblicare ulteriori fotografie della minore senza l'assenso dell'altro genitore.
La parziale riforma della sentenza di primo grado impone una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, circostanza che rende superflua la disamina del quinto motivo dell'appello principale, con cui il Pt_1 ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha provveduto alla liquidazione delle spese di lite e del motivo di appello incidentale sulle spese sollevato dalla CP_1
Orbene, tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cassazione civile sez. III, 26/03/2025, (ud.
19/03/2025, dep. 26/03/2025), n.8040), si ritiene che le spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase cautelare di primo grado, in considerazione della reciproca parziale soccombenza, debbano essere integralmente compensate tra le parti.
La decisione nel merito assorbe l'esame della richiesta di sospensiva.
A norma dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, stante la reiezione del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'accertamento, in capo all'appellante, dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'introduzione del giudizio di impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona respinge l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 95/2025, pubblicata il 7.2.2025
in parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dispone che entrambi i genitori, fino al raggiungimento della maggiore età della figlia, non pubblichino ulteriori fotografie della minore senza l'assenso dell'altro genitore.
Conferma per il resto la sentenza impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2021, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 2.7.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Ssa Anna Bora