Articolo 1 della Legge 21 ottobre 1948, n. 1307
Versione
28 novembre 1948
Art. 1. Articolo unico.

Per il pagamento delle integrazioni di aggio previste dall' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351 , e dall' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 , a favore degli esattori delle imposte dirette, sono autorizzate, in deroga all'art. 56, penultimo comma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, aperture di credito per un importo non superiore a lire trenta milioni, sempre che non sia possibile provvedere mediante l'emissione di mandati diretti.

Entrata in vigore il 28 novembre 1948