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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/02/2024, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 538 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 (cui
è stato riunito il fascicolo n. 2035/2023 R.G.),
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Cosimo Casaluci, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Valeria Carolì, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 10/01/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da rispettive note per la trattazione ritualmente depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/01/2023, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Taurisano (Le) il 18/05/2002 e che Controparte_1 dalla loro unione sono nate due figlie, entrambe maggiorenni;
che con decreto del
18/10/2021 il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale dei coniugi, secondo gli accordi tra loro intercorsi;
che la conflittualità tra i coniugi, da allora, è
1 aumentata e sussistono i presupposti per la pronuncia richiesta. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , per i motivi e alle condizioni meglio specificati in atti. Controparte_1 si è costituita, con memoria depositata il 10/06/2023, contestando Controparte_1 le avverse deduzioni senza opporsi alla declaratoria richiesta, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa. Ha chiesto, dunque, previa riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. 2035/2023 R.G. - avente il medesimo oggetto e pendente tra le stesse parti – dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle diverse condizioni indicate in atti.
Con ordinanza del 15/09/2023 il Presidente delegato ha emesso i provvedimenti provvisori ed urgenti confermando, allo stato, le condizioni di cui alla separazione.
Con note per la trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 10/01/2024, parte ricorrente ha chiesto pronuncia della sentenza parziale sul solo status e l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.. Parte resistente, si è riportata integralmente ai propri scritti difensivi, chiedendo l'assegnazione dei medesimi termini. Considerata la concorde volontà di entrambe le parti di giungere alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e ritenuto necessario proseguire il giudizio in merito agli ulteriori aspetti della controversia, la causa è stata immediatamente trattenuta per la decisione sul solo status.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata omologata la separazione personale dei coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione;
è emersa, poi, dalle dichiarazioni delle parti, la circostanza che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
2 Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, in vista dell'assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. invocati.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taurisano (Le) il
18/05/2002 da e trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile di quel Comune al n. 20, Parte II, Serie A, anno 2002;
2) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
3) spese al definitivo;
4) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12/02/2024.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 538 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 (cui
è stato riunito il fascicolo n. 2035/2023 R.G.),
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Cosimo Casaluci, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Valeria Carolì, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 10/01/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da rispettive note per la trattazione ritualmente depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/01/2023, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Taurisano (Le) il 18/05/2002 e che Controparte_1 dalla loro unione sono nate due figlie, entrambe maggiorenni;
che con decreto del
18/10/2021 il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale dei coniugi, secondo gli accordi tra loro intercorsi;
che la conflittualità tra i coniugi, da allora, è
1 aumentata e sussistono i presupposti per la pronuncia richiesta. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , per i motivi e alle condizioni meglio specificati in atti. Controparte_1 si è costituita, con memoria depositata il 10/06/2023, contestando Controparte_1 le avverse deduzioni senza opporsi alla declaratoria richiesta, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa. Ha chiesto, dunque, previa riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. 2035/2023 R.G. - avente il medesimo oggetto e pendente tra le stesse parti – dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle diverse condizioni indicate in atti.
Con ordinanza del 15/09/2023 il Presidente delegato ha emesso i provvedimenti provvisori ed urgenti confermando, allo stato, le condizioni di cui alla separazione.
Con note per la trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 10/01/2024, parte ricorrente ha chiesto pronuncia della sentenza parziale sul solo status e l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.. Parte resistente, si è riportata integralmente ai propri scritti difensivi, chiedendo l'assegnazione dei medesimi termini. Considerata la concorde volontà di entrambe le parti di giungere alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e ritenuto necessario proseguire il giudizio in merito agli ulteriori aspetti della controversia, la causa è stata immediatamente trattenuta per la decisione sul solo status.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata omologata la separazione personale dei coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione;
è emersa, poi, dalle dichiarazioni delle parti, la circostanza che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
2 Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, in vista dell'assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. invocati.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taurisano (Le) il
18/05/2002 da e trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile di quel Comune al n. 20, Parte II, Serie A, anno 2002;
2) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
3) spese al definitivo;
4) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12/02/2024.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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