Articolo 4 della Legge 31 ottobre 1949, n. 776
Articolo 3Articolo 5
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15 novembre 1949
Art. 4.
L'assegnazione a carico delle spese complementari per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi traghetto, prevista nella misura minima del 2,50° per cento, dei prodotti del traffico dalla legge 25 giugno 1909, n. 372 , e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1949-50, nella, misura minima dell'1 per cento.
Entrata in vigore il 15 novembre 1949