Art. 4.
L'assegnazione a carico delle spese complementari per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi traghetto, prevista nella misura minima del 2,50° per cento, dei prodotti del traffico dalla legge 25 giugno 1909, n. 372 , e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1949-50, nella, misura minima dell'1 per cento.
L'assegnazione a carico delle spese complementari per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi traghetto, prevista nella misura minima del 2,50° per cento, dei prodotti del traffico dalla legge 25 giugno 1909, n. 372 , e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1949-50, nella, misura minima dell'1 per cento.