Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/05/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N° 910/23 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 6 maggio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 910/23 R.G.L. e vertente
TRA con sede legale in Roma, via Parte_1
Ciro il Grande, 21, c.f. , in persona del legale rappresentante, rappre- P.IVA_1 sentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli (c.f. , pec avv.flavia.- C.F._1 E
, fax 06.94527726), elettivamente domiciliato in Email_1
Messina, Via Armeria 1, l'Avvocatura distrettuale dell'Inps– appellante
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...]c.da Dria 96, elettivamente domiciliata presso lo studio del'avv. Carmela Bonina ( ), fax 0941561465, pec C.F._3 [...]
che la rappresenta e difende- Appellata Email_3
OGGETTO: ripetizione di indebito- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di PA n° 1441 pronunciata in data 6 luglio 2023
CONCLUSIONI
riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare le T_ domande di , confermando la legittimità del recupero dell'inden- Controparte_1 nità di disoccupazione indebitamente percepita nell'anno 2013. Con condanna della controparte alle spese di lite di entrambi i gradi e alla restituzione di quanto even- tualmente erogato dall' in esecuzione dell'impugnata sentenza. T_
: rigettare l'appello con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore CP_1 della procuratrice antistataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di PA, , bracciante agricola Controparte_1 iscritta negli elenchi del Comune di residenza, lamentava che l' con lettera del T_
23 maggio 2017, le aveva chiesto la restituzione di 3.784,51 assuntamente pagate
in più sulla prestazione di disoccupazione agricola erogata per l'anno 2013, nel corso del quale ella sosteneva di avere lavorato per 101 giornate alle dipendenze della ditta Fazio Sandro Antonino. Chiedeva dichiararsi nulla essere dovuto. Resi- stendo l con sentenza n° 1441 pronunciata il 6 luglio 2023 il giudice di primo T_ grado ha accolto il ricorso, annullando “il provvedimento di indebito impugnato e ogni atto presupposto e consequenziale” con condanna dell' a restituire quanto T_ eventualmente trattenuto e a rimborsare alla ricorrente le spese di lite.
L ha proposto appello con ricorso depositato in data 27 dicembre 2023. Nella T_ resistenza di , depositate note di trattazione scritta entro il 6 mag- Controparte_1 gio 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- In primo grado la aveva innanzitutto negato che le somme oggetto di CP_1 ripetizione le fossero state erogate. Ha inoltre negato che la lettera di ripetizione contenesse gli elementi indispensabili (data e causale del pagamento). Invocava inoltre l'applicazione della disciplina di favore dell'art. 52 legge 88/1989, rivendi- cando l'assenza di dolo. Sosteneva infine che il diritto alla ripetizione si fosse estinto per prescrizione.
In ogni caso la lavoratrice rivendicava la genuinità del rapporto in agricoltura svolto nel 2013 per la ditta Fazio Sandro Antonino.
L' premesso che la era stata cancellata dalle liste dei lavoratori, ec- T_ CP_1 cepiva innanzitutto che ella era decaduta, ex art. 22 d.l. 7/1970, dall'impugnazione della cancellazione, con effetti sostanziali sul diritto alle prestazioni previdenziali che si basavano sul rapporto di lavoro agricolo, evidenziando di avere pubblicato la cancellazione con le modalità previste dall'art. 38 d.l. 98/2011 dal 15 dicembre
2016 al 10 gennaio 2017. Contestava anche il merito, evidenziando che la cancel- lazione era intervenuta in esito ad un accertamento ispettivo sulla Parte_2
, sfociato in verbale del 12 settembre 2016 in cui si constatava che il titolare
[...] aveva denunciato manodopera per oltre il triplo del fabbisogno aziendale, specie considerando che egli aveva dichiarato di occuparsi anche personalmente della col- tivazione e dell'allevamento, il tutto a fronte di un reddito praticamente inesistente.
L'istituto ha poi facilmente contraddetto l'eccezione di prescrizione, dato che le prestazioni risalivano al 2013 e pertanto, nel 2017, non era decorso nemmeno il termine breve, fermo restando che alla fattispecie si applica quello ordinario decen- nale.
Il tribunale ha tuttavia ritenuto indimostrato l'effettivo pagamento di quanto chie- sto in restituzione, e non adeguatamente indicate le prestazioni revocate, non pro- nunciandosi sulle altre eccezioni, evidentemente ritenute assorbite. N° 910/23 r.g.l.
2- L contesta entrambe le motivazioni poste a fondamento della sentenza im- T_ pugnata, ribadendo poi le difese in tema di decadenza e nel merito.
La valutazione di genericità dell'atto contenente la ripetizione non trova riscontro nell'esame della copia prodotta dalla stessa lavoratrice, ove si indicano con chia- rezza tutti gli elementi necessari (peraltro descritti dalla stessa nel proprio CP_1 ricorso), e cioè il titolo (disoccupazione agricola periodo gennaio – dicembre 2013),
l'importo della prestazione (3.784,51 euro), il motivo della revoca (cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, in seguito ad accertamenti ispettivi, notificata con il 3° elenco di variazione, pubblicato il 15 dicembre 2016), non essendo neces- sario, ai fini di una consapevole difesa, che la fosse informata pure delle CP_1 modalità di avvenuto pagamento, nell'ovvia considerazione che, se il pagamento c'è stato, il primo a saperlo dovrebbe essere chi l'ha ricevuto.
3- L'istituto non aveva di contro dato prova dell'avvenuto pagamento della presta- zione. Nel ricorso amministrativo contro la ripetizione la ricorrente, lungi dal con- testare il pagamento, asseriva però che "le somme corrisposte sono da considerarsi del tutto dovute", dando dunque per scontato il pagamento.
La sostiene che l avrebbe dovuto puntualmente contestare la nega- CP_1 T_ zione della ricezione contenuta nel ricorso introduttivo. Il principio di circolarità invocato dalla appellata non è tuttavia applicabile quando sia la stessa parte che ha negato un determinato fatto a produrre documenti che dimostrano il contrario. Il principio di acquisizione processuale impone al Giudice di valutare tutte le prove acquisite anche contro colui che le produce. sostiene ancora che l'espres- CP_1 sione utilizzata nel ricorso amministrativo è frutto di un errore materiale. Ciò può al più condurre a dubitare che il ricorso contenesse una vera e propria confessione stragiudiziale, ma è indubbio che si fosse aperto un campo di indagine che avrebbe dovuto indurre il Giudice ad approfondire l'argomento ai sensi dell'art. 421 c.p.c., essendo evidente che l di fronte ad una fase amministrativa in cui il pagamento T_ non veniva messo in dubbio, fosse indotta a concentrare le proprie difese su altri argomenti.
L produce in questa sede l'estratto del cassetto previdenziale nel quale si se- T_ gnala il pagamento di 3.614,51 euro a titolo di disoccupazione agricola 2013 in data
10 giugno 2014 tramite bonifico su conto corrente bancario.
L'acquisizione, indispensabile ai fini della decisione e non compiuta in primo grado, va fatta in questa sede. Di fronte a tale documento, la dovrebbe CP_1 quantomeno esprimere una puntuale contestazione, spiegando perché in sede am- ministrativa abbia dato per scontata l'avvenuta erogazione.
Una volta accertato che il pagamento è stato provato, non resta che constatare come l'iscrizione agli elenchi dei lavoratori agricoli abbia efficacia sostanziale e pertanto la decadenza dalla cancellazione, senz'altro intervenuta alla luce del cal- N° 910/23 r.g.l.
colo correttamente proposto dall rende non dovuta la prestazione e conseguen- T_ temente ripetibile quanto erogato. L' produce inoltre l'attestazione della pub- T_ blicazione del terzo elenco nominativo trimestrale 2016 di variazione, in cui risulta la cancellazione della (cfr. n° ord. 41). Non risulta che la lavoratrice abbia CP_1 proposto ricorso contro la cancellazione.
4- Problema diverso è il quantum. L dimostra con la produzione del 25 set- T_ tembre 2024 di avere pagato 3.614,51 euro, ma ne ripete 3.784,51. L'art. 150 D.L.
34/2020 ha modificato l'art. 10 Tuir introducendo il comma 2bis, e lo stesso T_ con circolare 174 del 22 novembre 2021, ha dato atto che le somme indebitamente erogate, persino se tassate in anni precedenti (e in questo caso non vi è nemmeno la prova che il versamento tributario sia avvenuto), vanno ripetute al netto e non al lordo. L quale sostituto d'imposta, ove abbia effettivamente versato all'erario, T_ potrà valersi del credito di imposta da dedurre in compensazione.
La conclusione è del resto coerente con il principio generale in tema di indebito oggettivo secondo il quale non si può chiedere all'accipiens più di quanto questi abbia ricevuto.
L'appello è pertanto solo parzialmente fondato, potendo l recuperare, ai sensi T_ dell'art. 2033 c.c. e tenuto conto della mala fede della accipiens, soltanto 3.614,51 euro con interessi dal giorno del pagamento.
5- Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia, la principale soccom- benza è in capo alla lavoratrice, la quale ha tuttavia prodotto in entrambi i gradi la dichiarazione art. 152 att. c.p.c. ai fini dell'esonero dalle spese.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 27 dicembre 2023 dall
[...] contro , avverso la sen- Parte_1 Controparte_1 tenza del Giudice del lavoro di PA n° 1441 pronunciata in data 6 luglio 2023, in parziali accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, dichiara do- vuta all la restituzione della somma di 3.614,51 euro con interessi legali dal T_ giorno del pagamento, disponendo l'esonero della appellata dalle spese di lite ai sensi dell'art. 152 att. c.p.c.
Messina 7 maggio 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario addetto all'ufficio per il processo dott.ssa Claudia D'Andrea.