Ordinanza cautelare 19 maggio 2022
Ordinanza presidenziale 8 novembre 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 03/06/2025, n. 10700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10700 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10700/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13399/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 13399 del 2021, proposto da
- RT DU, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Roma al Lungotevere Marzio n. 3, e domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Ministero della salute, Presidenza del consiglio dei ministri, Ministero dell’università e della ricerca, Università degli Studi Cagliari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi in giudizio dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
- LE AR, AN ZO CC, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2021/2022, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 28 settembre 2021, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;
- della schermata personale, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 24 settembre 2021, attraverso la quale i partecipanti alla prova hanno potuto prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica; - dell'elenco del 17 settembre 2021, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it, riportante il punteggio dei candidati (con il solo codice etichetta) in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;
- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 730, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022» e dei relativi allegati;
- dell'Allegato A del menzionato D.M. n. 730/2021, riportante i «Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria e in Medicina Veterinaria»;
- ove occorra, di tutti gli allegati, ancorché di estremi non conosciuti, relativi ai programmi relativi ai quesiti del test di ammissione ai corsi di laurea suddetti;
- dell'Allegato n. 1 al menzionato D.M., in tema di segretezza e anonimato della prova;
- del Decreto adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 25 giugno 2021, n. 742, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2021/2022»;
- del Decreto adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 25 giugno 2021, n. 740, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la «Definizione dei posti provvisori disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, (lingua italiana e lingua inglese)»;
- del Decreto Ministeriale n.1067, adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca in data 17 agosto 2021, di concerto con il Ministero della Salute, recante la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria per i candidati UE ed non UE residenti in Italia a.a. 2021/2022»;
- del Decreto Ministeriale n.1071, adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca in data 01 settembre 2021, di concerto con il Ministero della Salute, recante la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE»;
- delle deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2021/2022, di contenuto allo stato non conosciuto;
- delle deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2021/2022, di contenuto allo stato non conosciuto; - dei bandi di concorso delle Università per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2021/2022;
- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati in data 3 settembre 2021, con particolare riferimento alle domande n. 2, 21, 23, 28 della matrice ministeriale, corrispondenti alle domande n. 15, 20, 35, 39 del compito di parte ricorrente;
- della prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2021/2022 nella parte in cui il MUR non ha annullato al pari della domanda n. 56 della matrice ministeriale, anche le domande n. 2, 21, 23, 28 in quanto irrimediabilmente errate, corrispondenti alle domande n. 15, 20, 35, 39 del compito di parte ricorrente;
- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al D.M. 730/2021;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/21;
- degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;
- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione delle prove redatti dal CINECA;
- della scheda di valutazione della prova d'accesso espletata da parte ricorrente e pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.universitaly.it;
- dell'atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2021/2022 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- ove occorra, dell'Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 04 agosto 2021, Rep. atti n. 148/CSR, in merito alla “Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2020/2021, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e delle allegate Tabelle, in particolare delle stime riportate nella Tabella 1, riportante il fabbisogno formativo di medici chirurghi e odontoiatri; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente, ancorché di contenuto incognito;
- per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod. proc. amm.;
Relatore, all’udienza smaltimento del giorno 11 aprile 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori presenti in collegamento telematico, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Dato atto di come, con memoria depositata il 14 maggio 2025, i procuratori della ricorrente abbiano rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con contestuale domanda di compensazione delle spese di lite;
Ritenuta, in ragione di quanto innanzi, la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità del giudizio, in applicazione del principio dispositivo che trova applicazione anche nel processo amministrativo ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2019, n. 7399);
Ritenuta la sussistenza dei presupposti, avuto riguardo alla definizione in rito e al tenore dell’attività difensiva delle Amministrazioni intimate, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il ricorso improcedibile;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, in collegamento da remoto, nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, coll'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO