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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 17/10/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 558/2024 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. LAMBERTI MARCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore Parte ricorrente contro
), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MAGLIULO ANTONINO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 FRANCESCO FALSO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
, con il patrocinio dell'avv. GRIECO GIACINTO, elettivamente domiciliato come in atti in CP_3 Pistoia, piazza Dante n. 24
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_ Con ricorso del 18.6.2024, ha convenuto in giudizio ed proponendo Parte_1 CP_4 opposizione ad intimazione di pagamento n. 08920249001517690000 notificatale il 25.5.2024 da e relativa al mancato pagamento di cartelle di pagamento/avvisi di Controparte_5
CP_ addebito concernenti crediti vantati da e CP_3
CP_ In particolare, trattasi della cartella n. 08920170004422158000 e degli avvisi di addebito CP_3
n. 38920160000524254000, n. 38920160001448800000 e n. 38920170000695778000.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto alcuna notifica concernente le cartelle e gli avvisi di addebito oggetto dell'opposta intimazione di pagamento, eccependone dunque l'illegittimità sulla scorta, in sintesi, delle seguenti doglianze: i) prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale tra l'asserita notifica degli atti prodromici e quella dell'intimazione opposta, e, prima ancora, prescrizione delle pretese contributive sottostanti per omessa notificazione degli atti prodromici nel quinquennio dal sorgere del credito;
ii) nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza della notifica della stessa ai sensi dell'art. 26
d.P.R. 602/1973; iii) difetto di motivazione, tanto con riferimento alla omessa allegazione degli atti prodromici, tanto per la carenza degli elementi essenziali, nonché per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi;
iv) invalidità dell'intimazione di pagamento per omessa sottoscrizione.
Ha quindi chiesto che, previa sospensione della relativa efficacia esecutiva, fosse dichiarata la nullità o comunque pronunciato l'annullamento/illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata o, in subordine, fosse dichiarata la debenza della minor somma emersa in giudizio. Con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitisi tempestivamente, gli Istituti convenuti, opponendosi in via preliminare all'istanza di sospensiva, hanno dedotto l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso, chiedendone, a vario titolo, il rigetto.
All'udienza del 12 dicembre 2024, fissata per la discussione della causa, il giudice ha rilevato ex officio la questione pregiudiziale di rito inerente alla mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di all'esito della discussione delle parti sul punto, è stata disposta l'integrazione del CP_3 contraddittorio con l' che, con atto depositato il 9.1.2025, si è tempestivamente costituito per CP_3
l'udienza del 23 gennaio 2025, eccependo a propria volta l'inammissibilità del ricorso e chiedendone, in ogni caso, il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
***
Inammissibilità per carenza di interesse ad agire e violazione del principio del ne bis in idem
Pregiudiziale, rispetto all'esame nel merito delle doglianze proposte dalla ricorrente rispetto all'intimazione di pagamento opposta, risulta il vaglio della fondatezza dell'eccezione di bis in idem sollevata da tutti e tre gli enti resistenti. CP_
e hanno dedotto che, con sentenza di rigetto n. 256/2024 resa da questo Ufficio il CP_3 CP_4
02/07/2024 (cfr. produzioni documentali di tutti i resistenti), fosse stato definito un precedente giudizio
(R.G. 478/2022), inerente all'intimazione di pagamento n. 08920229001377323000, nel corso del quale l'odierna ricorrente aveva proposto doglianze di merito inerenti alle Cartelle n. n. CP_3
08920120012566829000, n. 08920140004158981000, n. 08920130008541932000, n.
0892014000415881000, n. 08920150005692151000, n. 08920150008988391000, n. CP_ 08920170007282215000 e n. 08920170004422158000 e agli avvisi di addebito n. n.
38920120000430017000, n. 38920120001596456000, n. 38920130001240110000, n.
38920140000481230000, n. 38920140001946481000, n. 38920150000755761000, n. 38920160000524254000, n. 38920160001448800000, n. 38920170000695778000, n.
3892018000084684000, n. 38920180001944486000, n. 38920190000600118000 e n.
38920190001651826000. La pronuncia resa da questo Tribunale respingeva il ricorso proposta da Pt_1
[...]
Ebbene, a questo proposito, emerge per tabulas che oggetto del precedente giudizio già definito come da ultimo indicato sono state proprio le pretese dedotte nelle cartelle e negli avvisi di CP_3
CP_ addebito di cui all'avviso di intimazione impugnata dalla nel presente giudizio. Pt_1
A fronte della sollevata eccezione di giudicato avanzata da tutti i resistenti, e verificata la coincidenza dell'oggetto del precedente giudizio definiti con sent. 256/2024 di questo Ufficio con i titoli oggetto dell'avviso d'intimazione opposto nell'odierno giudizio, ed in specie la cartella n. CP_3
CP_ 08920170004422158000 e gli avvisi di addebito n. 38920160000524254000, n.
38920160001448800000 e n. 38920170000695778000, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per opposizione all'intimazione di pagamento n. 08920249001517690000, per difetto di interesse ad agire per accertata violazione del principio del ne bis in idem.
Assorbita ogni ulteriore questione.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza: esse sono liquidate in dispositivo, in favore di ciascuno dei resistenti vittoriosi, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (da €
5.201 ad € 26.000), con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, considerata la natura meramente documentale della controversia.
Tenuto conto, inoltre, della manifesta inammissibilità del ricorso per come emersa dalle allegazioni dei resistenti e per come accertata nel presente giudizio, che denota una violazione dei doveri di lealtà nei confronti delle controparti ed una spendita della potestas agendi gravemente colpevole anche in quanto lesiva dell'interesse generale ad una efficiente amministrazione del servizio giustizia a causa della scarsa ponderazione da parte del ricorrente delle ragioni poste a base della domanda, si ritengono sussistenti giuste ragioni per condannare a corrispondere a ciascuna delle controparti la Parte_2 somma, equitativamente determinata, pari ad € 600,00, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., tenuto in considerazione il valore della controversia (cfr. in proposito Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2020, n.
26435).
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. dev'essere condannata la ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma pari ad € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Dichiara inammissibile il ricorso per le ragioni di cui in motivazione, con riferimento alla cartella n. 08920170004422158000 e agli avvisi di addebito n. 38920160000524254000, n.
38920160001448800000 e n. 38920170000695778000 di cui all'intimazione di pagamento n.
08920249001517690000 opposta, dichiarandola in parte qua esecutiva;
CP_ 2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di liquidate in complessivi € 3.727,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti;
3) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di , liquidate in CP_4 complessivi € 3.727,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti;
4) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di liquidate in CP_3 complessivi € 3.727,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti;
CP_
5) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di della somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. pari ad € 600,00;
6) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di della somma equitativamente CP_4 determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. pari ad € 600,00;
7) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di della somma equitativamente CP_3 determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. pari ad € 600,00;
8) Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 17 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 558/2024 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. LAMBERTI MARCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore Parte ricorrente contro
), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MAGLIULO ANTONINO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 FRANCESCO FALSO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
, con il patrocinio dell'avv. GRIECO GIACINTO, elettivamente domiciliato come in atti in CP_3 Pistoia, piazza Dante n. 24
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_ Con ricorso del 18.6.2024, ha convenuto in giudizio ed proponendo Parte_1 CP_4 opposizione ad intimazione di pagamento n. 08920249001517690000 notificatale il 25.5.2024 da e relativa al mancato pagamento di cartelle di pagamento/avvisi di Controparte_5
CP_ addebito concernenti crediti vantati da e CP_3
CP_ In particolare, trattasi della cartella n. 08920170004422158000 e degli avvisi di addebito CP_3
n. 38920160000524254000, n. 38920160001448800000 e n. 38920170000695778000.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto alcuna notifica concernente le cartelle e gli avvisi di addebito oggetto dell'opposta intimazione di pagamento, eccependone dunque l'illegittimità sulla scorta, in sintesi, delle seguenti doglianze: i) prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale tra l'asserita notifica degli atti prodromici e quella dell'intimazione opposta, e, prima ancora, prescrizione delle pretese contributive sottostanti per omessa notificazione degli atti prodromici nel quinquennio dal sorgere del credito;
ii) nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza della notifica della stessa ai sensi dell'art. 26
d.P.R. 602/1973; iii) difetto di motivazione, tanto con riferimento alla omessa allegazione degli atti prodromici, tanto per la carenza degli elementi essenziali, nonché per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi;
iv) invalidità dell'intimazione di pagamento per omessa sottoscrizione.
Ha quindi chiesto che, previa sospensione della relativa efficacia esecutiva, fosse dichiarata la nullità o comunque pronunciato l'annullamento/illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata o, in subordine, fosse dichiarata la debenza della minor somma emersa in giudizio. Con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitisi tempestivamente, gli Istituti convenuti, opponendosi in via preliminare all'istanza di sospensiva, hanno dedotto l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso, chiedendone, a vario titolo, il rigetto.
All'udienza del 12 dicembre 2024, fissata per la discussione della causa, il giudice ha rilevato ex officio la questione pregiudiziale di rito inerente alla mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di all'esito della discussione delle parti sul punto, è stata disposta l'integrazione del CP_3 contraddittorio con l' che, con atto depositato il 9.1.2025, si è tempestivamente costituito per CP_3
l'udienza del 23 gennaio 2025, eccependo a propria volta l'inammissibilità del ricorso e chiedendone, in ogni caso, il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
***
Inammissibilità per carenza di interesse ad agire e violazione del principio del ne bis in idem
Pregiudiziale, rispetto all'esame nel merito delle doglianze proposte dalla ricorrente rispetto all'intimazione di pagamento opposta, risulta il vaglio della fondatezza dell'eccezione di bis in idem sollevata da tutti e tre gli enti resistenti. CP_
e hanno dedotto che, con sentenza di rigetto n. 256/2024 resa da questo Ufficio il CP_3 CP_4
02/07/2024 (cfr. produzioni documentali di tutti i resistenti), fosse stato definito un precedente giudizio
(R.G. 478/2022), inerente all'intimazione di pagamento n. 08920229001377323000, nel corso del quale l'odierna ricorrente aveva proposto doglianze di merito inerenti alle Cartelle n. n. CP_3
08920120012566829000, n. 08920140004158981000, n. 08920130008541932000, n.
0892014000415881000, n. 08920150005692151000, n. 08920150008988391000, n. CP_ 08920170007282215000 e n. 08920170004422158000 e agli avvisi di addebito n. n.
38920120000430017000, n. 38920120001596456000, n. 38920130001240110000, n.
38920140000481230000, n. 38920140001946481000, n. 38920150000755761000, n. 38920160000524254000, n. 38920160001448800000, n. 38920170000695778000, n.
3892018000084684000, n. 38920180001944486000, n. 38920190000600118000 e n.
38920190001651826000. La pronuncia resa da questo Tribunale respingeva il ricorso proposta da Pt_1
[...]
Ebbene, a questo proposito, emerge per tabulas che oggetto del precedente giudizio già definito come da ultimo indicato sono state proprio le pretese dedotte nelle cartelle e negli avvisi di CP_3
CP_ addebito di cui all'avviso di intimazione impugnata dalla nel presente giudizio. Pt_1
A fronte della sollevata eccezione di giudicato avanzata da tutti i resistenti, e verificata la coincidenza dell'oggetto del precedente giudizio definiti con sent. 256/2024 di questo Ufficio con i titoli oggetto dell'avviso d'intimazione opposto nell'odierno giudizio, ed in specie la cartella n. CP_3
CP_ 08920170004422158000 e gli avvisi di addebito n. 38920160000524254000, n.
38920160001448800000 e n. 38920170000695778000, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per opposizione all'intimazione di pagamento n. 08920249001517690000, per difetto di interesse ad agire per accertata violazione del principio del ne bis in idem.
Assorbita ogni ulteriore questione.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza: esse sono liquidate in dispositivo, in favore di ciascuno dei resistenti vittoriosi, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (da €
5.201 ad € 26.000), con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, considerata la natura meramente documentale della controversia.
Tenuto conto, inoltre, della manifesta inammissibilità del ricorso per come emersa dalle allegazioni dei resistenti e per come accertata nel presente giudizio, che denota una violazione dei doveri di lealtà nei confronti delle controparti ed una spendita della potestas agendi gravemente colpevole anche in quanto lesiva dell'interesse generale ad una efficiente amministrazione del servizio giustizia a causa della scarsa ponderazione da parte del ricorrente delle ragioni poste a base della domanda, si ritengono sussistenti giuste ragioni per condannare a corrispondere a ciascuna delle controparti la Parte_2 somma, equitativamente determinata, pari ad € 600,00, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., tenuto in considerazione il valore della controversia (cfr. in proposito Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2020, n.
26435).
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. dev'essere condannata la ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma pari ad € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Dichiara inammissibile il ricorso per le ragioni di cui in motivazione, con riferimento alla cartella n. 08920170004422158000 e agli avvisi di addebito n. 38920160000524254000, n.
38920160001448800000 e n. 38920170000695778000 di cui all'intimazione di pagamento n.
08920249001517690000 opposta, dichiarandola in parte qua esecutiva;
CP_ 2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di liquidate in complessivi € 3.727,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti;
3) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di , liquidate in CP_4 complessivi € 3.727,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti;
4) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di liquidate in CP_3 complessivi € 3.727,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti;
CP_
5) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di della somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. pari ad € 600,00;
6) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di della somma equitativamente CP_4 determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. pari ad € 600,00;
7) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di della somma equitativamente CP_3 determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. pari ad € 600,00;
8) Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 17 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.