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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 4870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4870 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/11/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa AN Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 11980/2024 RGL, promosso da
Pt_1 contro
CP_1
alle ore 09.15 sono presenti l'avv. Donatella Calì in sostituzione dell'avv.
ZZ NA VA per parte ricorrente nonché l'avv. FERRARO
MANLIO per la parte resistente.
E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Per_1
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa AN Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11980 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Pt_1
Con l'Avv. ZZ NA VA, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
con l'Avv. FERRARO MANLIO, giusta procura in atti CP_1
- -resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Provvede come da separato decreto di pagamento in ordine alla disciplina delle spese di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 13.11.2023 il ricorrente deduceva di avere proposto ricorso per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti i benefici previsti per i portatori di handicap in situazione di
2 gravità ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 co.3 L.104/92 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato, dott.ssa
[...]
, concludeva riconoscendo il sig. portatore di handicap grave ex Per_2 CP_1
art. 3, co. 3, Legge 104/92 sin dalla domanda;
- premesso che l' proponeva tempestivamente contestazione alle Pt_1
risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
-- premesso che si procedeva al richiamo del medesimo CTU dott.ssa Per_2
al fine di chiarimenti;
-premesso che il CTU richiamato depositava i chiarimenti richiesti;
- premesso che il CTU modificava la propria consulenza dichiarando che “Il signor non è da ritenere portatore di handicap grave”. CP_1
- premesso che il CTU veniva invitato a rendere ulteriori chiarimenti e con note depositate in data 03.11.2025 chiariva che “Alla luce della ulteriore documentazione che attesta una patologia sopravvenuta e delle infermità già note, si ritiene giustificare ad oggi lo stato di portatore di Handicap grave comma 3 con decorrenza Luglio 2025, epoca in cui viene posta diagnosi della polineuropatia di grado severo”.
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali
(cfr. chiarimenti agli atti) e che pertanto vanno confermate;
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve essere condannata al pagamento, in virtù della decorrenza.
Provvede come da separato decreto di pagamento in ordine alla disciplina delle spese di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, ponendo tali spese a carico dello Stato
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica Pt_1
già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 13/11/2025
3 Il Giudice Onorario
AN Di Maio
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/11/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa AN Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 11980/2024 RGL, promosso da
Pt_1 contro
CP_1
alle ore 09.15 sono presenti l'avv. Donatella Calì in sostituzione dell'avv.
ZZ NA VA per parte ricorrente nonché l'avv. FERRARO
MANLIO per la parte resistente.
E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Per_1
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa AN Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11980 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Pt_1
Con l'Avv. ZZ NA VA, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
con l'Avv. FERRARO MANLIO, giusta procura in atti CP_1
- -resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Provvede come da separato decreto di pagamento in ordine alla disciplina delle spese di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 13.11.2023 il ricorrente deduceva di avere proposto ricorso per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti i benefici previsti per i portatori di handicap in situazione di
2 gravità ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 co.3 L.104/92 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato, dott.ssa
[...]
, concludeva riconoscendo il sig. portatore di handicap grave ex Per_2 CP_1
art. 3, co. 3, Legge 104/92 sin dalla domanda;
- premesso che l' proponeva tempestivamente contestazione alle Pt_1
risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
-- premesso che si procedeva al richiamo del medesimo CTU dott.ssa Per_2
al fine di chiarimenti;
-premesso che il CTU richiamato depositava i chiarimenti richiesti;
- premesso che il CTU modificava la propria consulenza dichiarando che “Il signor non è da ritenere portatore di handicap grave”. CP_1
- premesso che il CTU veniva invitato a rendere ulteriori chiarimenti e con note depositate in data 03.11.2025 chiariva che “Alla luce della ulteriore documentazione che attesta una patologia sopravvenuta e delle infermità già note, si ritiene giustificare ad oggi lo stato di portatore di Handicap grave comma 3 con decorrenza Luglio 2025, epoca in cui viene posta diagnosi della polineuropatia di grado severo”.
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali
(cfr. chiarimenti agli atti) e che pertanto vanno confermate;
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve essere condannata al pagamento, in virtù della decorrenza.
Provvede come da separato decreto di pagamento in ordine alla disciplina delle spese di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, ponendo tali spese a carico dello Stato
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica Pt_1
già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 13/11/2025
3 Il Giudice Onorario
AN Di Maio
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