Articolo 1 della Legge 2 agosto 1999, n. 264
Articolo 2
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11 gennaio 2002
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17 maggio 2025
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20 febbraio 2026
Art. 1. 1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:
a) ai corsi di laurea in architettura ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, , nonche' ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, in conformita' alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti; b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all' articolo 3, comma 2 , e all' articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 ; c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 ; d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 19 FEBBRAIO 2026, N. 19)) ; e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle universita' e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2026
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