Art. 1. 1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:
a) ai corsi di laurea in architettura ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, , nonche' ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, in conformita' alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti; b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all' articolo 3, comma 2 , e all' articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 ; c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 ; d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 19 FEBBRAIO 2026, N. 19)) ; e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle universita' e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.
a) ai corsi di laurea in architettura ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, , nonche' ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, in conformita' alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti; b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all' articolo 3, comma 2 , e all' articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 ; c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 ; d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 19 FEBBRAIO 2026, N. 19)) ; e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle universita' e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.