Decreto 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, decreto 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
N° 358 /2025 R.G.
Il Giudice Designato dott. Stefano Marzo
- Letto il ricorso per decreto ingiuntivo che precede;
- esaminati gli atti e i documenti allegati;
- ritenuta la propria competenza
- rilevato che il ricorrente, essendogli stato ordinato (ai sensi dell'art. 640 cpc) di integrare la prova documentale con la produzione del contratto di cessione di crediti in blocco da Intesa Sanpaol Finn SPV S.r.l., non ha prodotto il contratto richiesto, bensì ha prodotto una dichiarazione di cessione di crediti del 24.02.2025 a firma del dott. di con la quale viene confermato che Persona_1 Controparte_1 con contratto di cessione sottoscritto in data 10 marzo Controparte_1
2023 ha effettuato nei confronti di Finn SPV S.r.l. un'operazione di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, con efficacia giuridica a partire dal 13 marzo 2023 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999” tra cui quello oggetto del presente ricorso per ingiunzione di pagamento.
- considerato che, alla luce dei più recenti orientamenti della Corte di Cassazione, “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. Sent. n.
3405 del 06.02.25)
“…in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (…). Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta
-Ritenuto che, alla luce dei richiamati principi della giurisprudenza di legittimità, i due elementi di prova documentale forniti dal ricorrente (la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale e la dichiarazione resa dalla banca cedente), pur non costituendo prova documentale in senso stretto circa l'esistenza del contratto di cessione del credito dedotto, tuttavia integrano quelle “risultanze di fatto” costituenti un significativo
“quadro indiziario” (nel senso precisato nella richiamata sent. n. 3405/25 della Cassazione), che appare sufficiente (in assenza di contestazioni) per potere emettere l'invocata ingiunzione di pagamento;
- considerato, infine, che la parte nei cui confronti è proposta la domanda risulta essere un consumatore e che esaminate le clausole del contratto posto a fondamento del ricorso rilevanti in considerazione dell'oggetto della domanda, nessuna di esse risulta avere carattere vessatorio;
- visti gli artt. 633, 634, 640 e 641 c.p.c.;
ingiunge a (c.f. ), per tutte le ragioni Parte_1 C.F._1 esposte in ricorso, il pagamento in favore della società FINN SPV S.R.L. (p.i.:
) della somma di €.14.464,49, oltre agli ulteriori interessi legali di mora P.IVA_1 sulla sola sorte capitale, con decorrenza dal 12.12.2024 fino all'effettivo pagamento, nonché il pagamento delle spese processuali per il presente procedimento monitorio che si liquidano in €.145,50 per esborsi ed €. 567,00 per compensi, oltre rimb.forf. al 15%,
CAP e IVA, entro giorni quaranta dalla notifica del presente decreto;
avverte l'ingiunto che avverso il presente decreto è ammessa opposizione dinnanzi a questo stesso Tribunale con l'assistenza di un difensore entro giorni quaranta dalla notifica ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e che, in mancanza di pagamento o di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata e l'ingiunto, quale consumatore, decadrà dalla possibilità di far valere il carattere vessatorio delle clausole indicate in motivazione.
Brindisi, 10/03/2025
Il Giudice Designato
Dott. Stefano MARZO
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