Articolo 3 della Legge 2 agosto 1999, n. 264
Articolo 2Articolo 4
Versione
11 gennaio 2002
Art. 3. l. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'emanazione e nelle modificazioni del regolamento di cui all' articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 , come modificato dall' articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione annuale, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del numero di posti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalita' del sistema sociale e produttivo;
b) ripartizione dei posti di cui alla lettera a) tra le universita', con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio;
c) determinazione da parte delle universita' dei posti relativi ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), nonche' di cui all'articolo 2, previa valutazione della propria offerta potenziale;
d) previsione di attivita' di informazione e orientamento degli studenti da parte degli atenei e del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, introduzione graduale dell'obbligo di preiscrizione alle universita', monitoraggio e valutazione da parte del citato Ministero dell'offerta potenziale degli atenei.
2. La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, e' effettuata sulla base:
a) dei seguenti parametri:
1) posti nelle aule;
2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica;
3) personale docente;
4) personale tecnico;
5) servizi di assistenza e tutorato;
b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attivita' pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attivita' tecnico-pratiche e di laboratorio;
c) delle modalita' di partecipazione degli studenti alle attivita' formative obbligatorie, delle possibilita' di organizzare, in piu' turni, le attivita' didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonche' dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.
Nota all'articolo 3:
Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , come modificato dall' articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 :
"4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni."
Entrata in vigore il 11 gennaio 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente