Art. 11. Consorzi di garanzia 1. Le regioni possono, anche attraverso le societa' finanziarie regionali, erogare contributi ai fondi rischi consortili gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 .
Nota all'art. 11:
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell' art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ):
"Art. 5 (Garanzie di credito). - 1. La garanzia del Fondo di cui all' art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' estesa a quella prestata a favore delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, costituiti in forma di societa' cooperativa o consortili, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori agricoli".
Nota all'art. 11:
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell' art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ):
"Art. 5 (Garanzie di credito). - 1. La garanzia del Fondo di cui all' art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' estesa a quella prestata a favore delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, costituiti in forma di societa' cooperativa o consortili, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori agricoli".