Articolo 11 della Legge 15 dicembre 1998, n. 441
Articolo 10Articolo 12
Versione
6 gennaio 1999
Art. 11. Consorzi di garanzia 1. Le regioni possono, anche attraverso le societa' finanziarie regionali, erogare contributi ai fondi rischi consortili gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 .
Nota all'art. 11:
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell' art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ):
"Art. 5 (Garanzie di credito). - 1. La garanzia del Fondo di cui all' art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' estesa a quella prestata a favore delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, costituiti in forma di societa' cooperativa o consortili, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori agricoli".
Entrata in vigore il 6 gennaio 1999