Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 995
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Carenza ed erroneità di motivazione e difetto di prova

    La Corte rileva che il Comune di Roma ha proceduto tramite il sommario richiamo di precedenti avvisi di accertamento emessi nel 2015 (non allegati), che a loro volta richiamano valori OMI, DEI e delibere comunali (anch'essi non allegati). Il richiamo ad un atto di accertamento per l'anno 2015, nelle more già annullato con sentenza di primo e secondo grado, non è giuridicamente rilevante. Pertanto, l'appello è fondato per il difetto di motivazione e istruttoria nella determinazione del valore di stima del terreno edificabile.

  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di allegazione dei documenti

    La Corte rileva che il Comune di Roma ha proceduto tramite il sommario richiamo di precedenti avvisi di accertamento emessi nel 2015 (non allegati), che a loro volta richiamano valori OMI, DEI e delibere comunali (anch'essi non allegati). Il richiamo ad un atto di accertamento per l'anno 2015, nelle more già annullato con sentenza di primo e secondo grado, non è giuridicamente rilevante. Pertanto, l'appello è fondato per il difetto di motivazione e istruttoria nella determinazione del valore di stima del terreno edificabile.

  • Accolto
    Violazione dell'articolo 7 della Legge n. 212/2000 per motivazione apparente

    La Corte rileva che il Comune di Roma ha proceduto tramite il sommario richiamo di precedenti avvisi di accertamento emessi nel 2015 (non allegati), che a loro volta richiamano valori OMI, DEI e delibere comunali (anch'essi non allegati). Il richiamo ad un atto di accertamento per l'anno 2015, nelle more già annullato con sentenza di primo e secondo grado, non è giuridicamente rilevante. Pertanto, l'appello è fondato per il difetto di motivazione e istruttoria nella determinazione del valore di stima del terreno edificabile.

  • Accolto
    Illegittimità della pretesa tributaria per crisi economica e metodo di valutazione inadeguato

    La Corte rileva che il Comune di Roma ha proceduto tramite il sommario richiamo di precedenti avvisi di accertamento emessi nel 2015 (non allegati), che a loro volta richiamano valori OMI, DEI e delibere comunali (anch'essi non allegati). Il richiamo ad un atto di accertamento per l'anno 2015, nelle more già annullato con sentenza di primo e secondo grado, non è giuridicamente rilevante. Pertanto, l'appello è fondato per il difetto di motivazione e istruttoria nella determinazione del valore di stima del terreno edificabile.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 995
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 995
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo