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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/02/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Il giorno 03/02/2025, ore 9:42, davanti al g.o.p. Giuseppa Caraccia, nel processo iscritto al n. 15982/21 R.G.A.C., si dà atto che è presente l'Avv. Solli Daniele in sostituzione dell'Avv. Geraci per parte attrice e l'Avv. Cammalleri Pasquale Alessandro Contr in sostituzione dell'Avv. Spagnolo per che concludono come nei rispettivi atti e note conclusive, discutono brevemente la causa e chiedono che venga decisa. Nessuno è presente per il Comune di Palermo.
IL G.O.P.
Dopo la camera di consiglio, in cui si è ritirato dopo la trattazione degli altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, alle ore 14:30, riapre il verbale che allega alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui, in assenza delle parti, dà lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa
Caraccia, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
1 SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 15982/2021 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Geraci ( giusta Email_1 procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
COMUNE DI PALERMO, C.F. , in persona del Sindaco pro-tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in Palermo, Piazza Marina
n. 39 “Palazzo Rostagno”, rappresentato e difeso dall'Avv. dall'Avv. Laura S. M.
LL ( omune.palermo.it) per procura generale alle liti del Email_2
1/06/2018 Rep. 18 e determinazione dirigenziale
CONVENUTO
E
P.IVA , in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Palermo, Piazzetta B. Cairoli, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo
( giusta procura in calce alla comparsa di Email_3
costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 c.c.
………………
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ condanna il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore della sig.ra , della somma di € 8.903,00, Parte_1
oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
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Terza Sezione Civile
➢ rigetta la domanda dell'attrice avanzata nei confronti di Controparte_2
[...]
➢ condanna il Comune di Palermo, in persona del pro-tempore, al CP_3 pagamento delle spese di lite che vanno liquidate in € 2.540,00 per onorario, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge ed oltre le spese prenotate a debito da liquidarsi a cura della cancelleria, ponendone il pagamento in favore dell'Erario;
➢ pone definitivamente a carico del Comune di Palermo le spese di CTU, come liquidata in atti, ponendone il pagamento in favore dell'Erario;
➢ condanna l'attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore di
[...] che vanno liquidate in € 2.540,00 per onorario, oltre Controparte_2
al rimborso delle spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha chiesto la Parte_1
condanna, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., del Comune di Palermo e di
[...]
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Controparte_2 patrimoniali, quantificati in € 62.204,84, oltre rivalutazione monetaria e interessi, riportati in seguito al sinistro verificatosi in Palermo il giorno 13/01/2021, alle ore 17:30 circa.
L'attrice ha esposto che quel giorno, mentre passeggiava sul marciapiede di Piazza
TO RD (lato Hotel Excelsior), è rovinata a terra a causa dell'affossamento presente sul marciapiede, non visibile e non segnalato, riportando lesioni per le quali è stata accompagnata presso il Pronto Soccorso del P.O.G.F. Ingrassia di Palermo ove le è stata riscontrata “frattura composta sovra malleolare perone sin”.
Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice perché infondata e, in subordine, ha rilevato un concorso di colpa della stessa ed ha contestato il quantum debeatur.
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Si è costituita, altresì, eccependo, preliminarmente, il difetto di CP_2 legittimazione attiva dell'attrice nei propri confronti stante la mancanza di alcun rapporto contrattuale con la stessa nonché il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che, in relazione alle strade rientranti nell'ambito territoriale di propria competenza, per le ipotesi di dissesto di tipo non emergenziale, le compete solo l'obbligo di segnalare al Comune l'esistenza dell'ammaloramento, sì da consentire all'Ente di inserire in programmazione l'intervento ed autorizzare, conseguentemente,
l'esecuzione dei lavori necessari;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attrice in quanto infondata e, in subordine, ha rilevato il concorso di colpa di quest'ultima ex art. 1227 c.c. e l'eccessività delle pretese risarcitorie avanzate.
Espletata l'istruttoria mediante prova per testi e C.T.U. medico-legale, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 09/10/2025, poi anticipata all'udienza del 03/02/2025.
Negoziazione assistita
Preliminarmente, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/14 conv. in L. n. 162/14, stante l'invito alla stipula di negoziazione assistita inviato a mezzo pec al Comune di Palermo in data 23/02/2021
(cfr. doc. 7 allegata alla citazione).
Accertamento nesso causale
In punto di diritto, va evidenziato che, secondo la regola generale del processo, sancito dall'art. 2697 c.c. applicabile anche nel caso di responsabilità della pubblica amministrazione, è onere del danneggiato fornire la prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra il danno ed il bene di pertinenza della p.a. e ciò sia quando si richieda l'applicabilità della disposizione dell'art. 2051 c.c. ovvero di quella dell'art. 2043 c.c.
In particolare, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., il danneggiato è tenuto a provare la riconducibilità dell'evento all'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva del pericolo (cfr. Cass.
26/04/2013 n. 10096 e Cass. 5/08/2010 n. 18204).
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Allorquando, invece, viene invocata la responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve dimostrare che il fatto lesivo si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. tra le tante, Cass. 13/01/2015 n. 295 e Cass.
13/07/2011 n. 15389).
“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno;
qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (cfr. Cass. 21/06/2016 n.
12744).
Il custode per escludere la sua responsabilità deve, invece, offrire la prova del cd.
“caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia, avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass.
21/10/2022 n. 31106; Cass. 21/02/2017 n. 4390; Cass. 26/05/2014, n. 11661; Cass.
13/03/2013 n. 6306).
Con riferimento alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, va ricordato che l'ente proprietario o manutentore di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.
Tale responsabilità, come sopra detto, è esclusa quando l'amministrazione dimostri che l'evento è stato determinato da una causa estrinseca ed estemporanea creata da terzi
(che può consistere in una alterazione dello stato dei luoghi non conoscibile né tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con la più diligente attività di manutenzione) o dalla condotta della stessa vittima (qualora ometta le normali cautele esigibili in situazioni analoghe) che abbia determinato l'interruzione del nesso
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eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (cfr. Cass. 20/11/2020 n. 26524;
Cass. 30/10/2018 n. 27724; Cass. 19/03/2018 n. 67035).
In altri termini “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr. Cass.
18/06/2019 n. 16295; Cass. 19/03/2018 n. 6703; Cass. 08/05/2015 n. 9323).
Ciò posto, in merito alla dinamica dell'infortunio per cui è causa deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato al suddetto onere probatorio alla luce delle deposizioni del teste, sig. da considerarsi attendibile in quanto ha assistito Testimone_1 all'evento dannoso e le dichiarazioni dallo stesso rese sono precise e non contraddittorie con le altre risultanze probatorie.
Invero, il teste ha confermato che in data 13/01/2021, alle ore 17:30 circa, mentre passeggiava insieme all'attrice sul marciapiede di Piazza TO RD (lato Hotel
Excelsior), quest'ultima è rovinata a terra inciampando su una buca presente sul marciapiede prospiciente un tombino, ha precisato che la buca era ricoperta da foglie che non la rendevano visibile ed ha riconosciuto il luogo del sinistro nelle foto che gli sono state mostrate.
In particolare, il teste ha aggiunto: “…mia figlia è inciampata in una buca di circa 15-
20 cm che si trovava accanto ad un tombino sul marciapiede della piazza Mondini, accanto all'hotel Excelsior vicino al chiosco del fioraio. Precisamente il tombino era di forma quadrata e la buca era sulla destra dello stesso con riferimento al senso di marcia di mia figlia. All'epoca abitavamo in via Pitrè e mia figlia è passata da quel luogo con me per la prima volta, non so se vi era passate altre volte da sola… nel punto del sinistro c'era buio anche perché vi erano degli alberi…Aggiungo che prima ho portato mia figlia a casa, abbiamo messo del ghiaccio sul piede ma poi vedendo che
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gonfiava e l'ho accompagnata al Pronto Soccorso. Faccio presente che la buca non era segnalata da alcun cartello o nastro delimitatore” (cfr. verbale udienza 16.03.2023).
Dalla relazione redatta dal consulente tecnico d'ufficio è poi desumibile la compatibilità eziologica tra il predetto incidente e le lesioni lamentate nell'atto introduttivo: “…sulla scorta degli allegati 1-6), che le lesioni refertate a parte dopo il sinistro possono ad esso causalmente riconducibili” (cfr. relazione CTU Dott. Per_1
).
[...]
È stata, pertanto, raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità
CP_ causale ad un bene di proprietà dell' convenuto che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza a causa della presenza della piccola buca nel marciapiede.
“In tema di responsabilità dell'Ente proprietario della strada da danno cagionato al pedone caduto in una buca a causa di una sua condotta negligente, è sempre onere della Pubblica Amministrazione dimostrare, da un lato, di essersi attivata per evitare le situazioni di pericolo ai fruitori della strada;
dall'altro lato, che il comportamento colposo della vittima, avendo i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, poteva assurgere a caso fortuito ed escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.” (cfr.
Cass. 20/11/2020 n. 26524).
Nella fattispecie, l'amministrazione convenuta per escludere la sua totale responsabilità avrebbe dovuto provare che la presenza della buca non era circostanza conoscibile o tempestivamente eliminabile o segnalabile ai passanti.
Tale prova non è stata fornita.
Dalla documentazione fotografica in atti, si evince, infatti, che il dissesto è il frutto del degrado del marciapiede risalente negli anni, dunque, costituiva uno stato di pericolo già da tempo;
inoltre non risulta che detto dissesto fosse stato segnalato.
L'amministrazione proprietaria della strada non ha dimostrato, neanche, l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo al bene di sua proprietà avente i caratteri del “caso fortuito” idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
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Ciò detto, va osservato che nelle pronunce più recenti della Suprema Corte, i giudici di legittimità hanno affermato che " In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede,
l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2
c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (cfr. Cass.16/02/2021 n. 4035).
Invero, la visibilità e la riconoscibilità del pericolo non sono idonee ad escludere la responsabilità dell'amministrazione ex art. 2051 c.c., non integrando l'estremo del caso fortuito, trattandosi semmai di elementi da valutare ai fini di un eventuale concorso di colpa del fatto del danneggiato ex art. 1227 c.c.
“Stante la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia di cui all'art.
2051 c.c., la condotta del danneggiato rileva solo nella misura in cui costituisca un caso fortuito, con caratteri tali da costituire essa la causa del danno. Cosicché in caso di interazione tra la cosa e la condotta del danneggiato, quest'ultima affinché sia idonea ad escludere totalmente l'oggettività della responsabilità della cosa deve essere imprevedibile e non prevenibile tanto da essere causa stessa del danno. Tale situazione non può ritenersi ricorrente in caso di caduta del pedone in una buca stradale, in quanto l'evento caduta non è imprevedibile ed imprevenibile rispetto ad una buca del manto stradale” (cfr. Cass. 16/12/2022 n. 36901; Cass. SSUU 30/06/2022 n. 20943).
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
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interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. 12/11/2020 n.
25460; Cass. 03/04/2019 n. 9315).
La diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale va valutata, pertanto, in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quel bene con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo.
Nel caso in esame, non si rinviene alcuna prova che possa far presumere un comportamento colposo, neppure parziale, dell'attrice atteso che le concrete modalità di accadimento dell'evento dannoso inducono a ritenere che questa non potesse in alcuno modo evitare l'accaduto.
Infatti, l'infortunio si è verificato in un pomeriggio di pieno inverno (ore 17:30), quindi in presenza di condizioni di non visibilità sia perché a quell'ora non c'era più luce naturale sia perché, come riferito dal teste, la buca era ricoperta da foglie, presumibilmente cadute dagli alberi presenti nel marciapiede i cui rami, peraltro, riducevano la luce derivante dall'illuminazione pubblica.
Conseguentemente, l'attrice non era in grado di avvistare l'irregolarità presente nel piano di calpestio del marciapiede e di prevenire l'accaduto in quanto al di fuori del suo campo visivo.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda dell'attrice va accolta ed il
Comune di Palermo va condannato a risarcire i danni dalla stessa sofferti in conseguenza del sinistro.
Quantificazione danni
Per quanto concerne la quantificazione dei danni risarcibili all'attrice, va precisato che le SSUU della Suprema Corte con le sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del
2008 hanno affermato il principio secondo cui il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. ed ha una portata tendenzialmente onnicomprensiva.
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Conseguentemente nella nozione di danno biologico sono compresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale conseguente all'evento lesivo.
“Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili;
né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza
n. 26972 del 2008 delle sezioni unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti “ (Cass. 20/05/2016 n. 10414).
Va evidenziato che il Supremo Collegio ha affermano che la voce di danno morale, sostanziandosi in uno stato d'animo di sofferenza interiore, è autonoma e non assimilabile al danno biologico stricto sensu, in quanto sofferenza interiore e non relazionale e, perciò, meritevole di un compenso aggiuntivo rispetto a quello tabellare, al di là anche della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
Pertanto, la Corte ha precisato che, qualora non sia accertata tale sofferenza, nell'applicare le tabelle si dovrà considerare la sola voce del danno biologico senza applicare l'aumento automatico previso dalle tabelle stesse (cfr. Cass. 10/11/2020 n.
25164; Cass. 27.03.2018 n. 7513; Cass. n. 910/2018; Cass. n. 28989/2019).
Il danno morale va, quindi, liquidato qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati.
In altre parole, deve farsi rientrare nel danno biologico la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale, che esplica anche un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità. Così componendo il punto percentuale riferito alle
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tabelle nazionali con il danno alla salute, personalizzato a seconda dell'impatto di questo sulla psiche del danneggiato.
Nel caso in cui manchi la prova della sofferenza del danno morale, da valutarsi sempre in concreto, il quantum risarcitorio deve essere ridotto della relativa voce, ossia limitato al valore del solo danno biologico e, ove provato, a quello, in quest'ultimo ricompreso, del dinamico – relazionale (cfr. Cass. 10/11/2020 n. 25164).
Va evidenziato, inoltre, che “L'accertamento e la liquidazione del danno morale
(sofferenza interiore) non deve essere confuso con il differente criterio di
"personalizzazione" del danno biologico : ipotesi che ricorre esclusivamente nel caso in cui il criterio tabellare di valutazione del danno biologico - destinato alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe - non appare esaustivo a compensare idoneamente la perdita della capacità dinamico-relazionale essendo emerse dalle risultanze istruttorie
"specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale... di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento" (cfr. Corte cass. Sez. 3 -,
Sentenza n. 2788 del 31/01/2019): si tratta pertanto di circostanze peculiari che, qualificando in modo assolutamente non comune il vissuto del soggetto, vengono ad incidere -incrementandone la perdita- sulla capacità biologica, risultando dunque la
"personalizzazione" del tutto estranea all'autonoma voce di danno inerente la sofferenza interiore (danno morale)” (cfr. Cass. 26/05/2020 n. 9865).
In altre parole, la personalizzazione del danno deve mettere in evidenza le circostanze eccezionali e specifiche che caratterizzano il caso concreto, così che la valutazione dello stesso tenga conto non solo del danno che astrattamente ci si attende quale conseguenza di un dato evento lesivo, bensì anche del particolare nocumento che la persona del danneggiato concretamente può soffrire.
Per la Suprema Corte non può essere accordata alcuna personalizzazione del danno con conseguente aumento (o diminuzione) del valore tabellare di ristoro se non quando questa guardi esclusivamente alle specificità del caso concreto.
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Alla luce delle superiori considerazioni è evidente che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale e quindi dovrà essere il giudice a procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso onde pervenire al complessivo ristoro del danno.
Orbene, nella liquidazione di tale voce di danno, avente natura essenzialmente equitativa e l'equità deve essere intesa come parità di trattamento, va applicato il criterio del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Nella fattispecie, le lesioni riportate dall'attrice nell'occorso (frattura del malleolo peroneale) hanno provocato una inabilità temporanea assoluta delle attitudini del soggetto di 10 giorni, una inabilità temporanea delle attitudini del soggetto al 75% di 27 giorni, una inabilità temporanea delle attitudini del soggetto al 50% di 20 giorni, una inabilità temporanea delle attitudini del soggetto al 25% di 20 giorni e, infine, un danno biologico permanente pari al 2% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo esaustivo dal C.T.U, le cui argomentazioni vanno condivise sia con riferimento alle conclusioni che alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati;
argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, atte a renderle attendibili e rilevanti
(cfr. relazione della C.T.U., dott. ). Persona_1
Pertanto, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per l'anno 2024 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. 22/11/2023 n. 32373; Cass.
7/7/2011 n. 12408; Cass. 30/6/2011 n. 14402), parte attrice ha subito un danno non patrimoniale di carattere permanente che, tenuto conto della invalidità del 2% e dell'età della stessa all'epoca del sinistro (24 anni), va quantificato in € 2.620,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di € 1.480,36 (senza considerare l'aumento del 25% per il danno morale).
Infatti, non va riconosciuto il danno morale in quanto non è stato provato, per la verità neanche prospettato, che la menomazione accertata abbia inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali né va applicato alcun aumento per la
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personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni in ordine a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale, così come accertato dal C.T.U., va riconosciuta – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi – la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 5.203,75
(1.150,00+2.328,75+1.150,00+575,00) in valori attuali.
Va riconosciuta all'attrice la somma di € 314,01 per spese mediche documentate ritenute dal CTU congrue.
Ebbene, l'importo complessivo dovuto all'attrice per danno non patrimoniale ammonta ad € 7.823,75 e per danno patrimoniale € 314,01.
Considerato, però, che i danni liquidati per il danno non patrimoniale sono espressi in valuta attuale e per il danno patrimoniale in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi.
Per tale ragione è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data in cui è sorto il danno e poi procedere alla rivalutazione applicando gli interessi da “ritardato pagamento” o interessi compensativi (cioè l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta provocata dal ritardo con cui viene liquidato al danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno, conformemente al noto principio enunciato dalle SSUU della Cassazione con sentenza 17/02/1995 n. 1712.
Sulla scorta di tali dati, all'attrice spetta la somma complessiva, espressa in valore attuale ed interessi calcolati ad oggi, di € 8.903,00 (di cui € 712,72), il tutto oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
Difetto di legittimazione passiva CP_2
Va, poi, accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla CP_1
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L'attrice ha chiamato in giudizio, oltre all'amministrazione comunale, anche la CP_2
quale soggetto responsabile della manutenzione delle strade e dei marciapiedi.
[...]
Al riguardo, va rilevato che nessuna responsabilità in merito alle pretese risarcitorie
Contr attrici è addebitabile alla in quanto il soggetto preposto all'attività di vigilanza e controllo delle strade comunali è senz'altro il Comune di Palermo in qualità di proprietario della rete stradale cittadina.
In proposito, va precisato che la Suprema Corte ha espressamente chiarito che
“L'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non sottrae la sorveglianza ed il controllo al Comune per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponde direttamente in caso d'inadempimento. Infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 C.d.S. vigente, per cui deve ritenersi che
l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art.
2051 c.c.” (cfr. Cass. 19/02/2013 n.4039; Cass. civ. 23/01/2009 n. 1691).
In definitiva, l'ente comunale è tenuto all'esercizio del controllo, in qualità di custode, delle strade della città sicché, a prescindere dalla responsabilità eventualmente imputabile ad altri titoli a soggetti terzi, deve comunque rispondere dei danni subìti dal danneggiato in virtù della relazione qualificata con la res, in base al disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c.
In ogni caso, va evidenziato che l'amministrazione non ha avanzato alcuna domanda di manleva, in forza del contratto di servizio del luglio 2020 stipulato con la predetta società.
Spese processuali
In ultimo, in base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice e condanna quest'ultima al pagamento delle spese in favore della RAP.
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Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
La quantificazione di tali spese, come specificate in dispositivo, va effettuata sulla base dei parametri introdotti dal DM Giustizia n. 55/14, come modificato dal D.M. n.
147/22, facendo riferimento ai valori minimi della tabella n. 2 per le cause di valore da €
5.200,01 fino ad € 26.000,00 stante che il valore della causa è di poco superiore al margine minimo dello scaglione di riferimento, e avendo riguardo, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del detto decreto, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Dispone che il pagamento vada fatto in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R.
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), data l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Parte_1
Avvocati di Palermo del 18/11/2021 prot. 31633.
Così deciso in Palermo, 03 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppa Caraccia
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