Cass. civ., sez. III, sentenza 04/01/2023, n. 00163
CASS
Sentenza 4 gennaio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, emessa il 21 dicembre 2022 e pubblicata il 4 gennaio 2023. Le parti in causa erano il Ministero dell'Interno, ricorrente, e i proprietari dell'immobile, intimati. Il Ministero contestava la decisione della Corte d'appello di Cagliari, che aveva confermato la condanna al pagamento di un'indennità di occupazione per l'uso illegittimo di un immobile, sostenendo che la riduzione dell'indennità prevista dalla normativa dovesse decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 del 2012, anziché dal 1° luglio 2014, come stabilito dalla Corte d'appello.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, affermando che la riduzione del 15% per le indennità dovute per l'occupazione sine titulo si applica dalla data di entrata in vigore del decreto legge. Il giudice ha argomentato che la norma in questione non prevede una decorrenza differita per le occupazioni illegittime, e che la diversificazione temporale prevista per i contratti di locazione non si applica alle occupazioni senza titolo. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'appello di Cagliari per un nuovo esame, stabilendo un principio di diritto chiaro sulla decorrenza della riduzione.

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Massime1

La riduzione del 15%, prevista dall'art. 3, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modific. dalla l. n. 135 del 2012 (come modificato dall'art. 24, comma 4, lett. a), del d.l. n. 66 del 2014, conv. con modific. dalla l. n. 89 del 2014), per le indennità dovute per l'utilizzo a fini istituzionali di immobili, in assenza di titolo, da parte delle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. n. 196 del 2009, nonché dalle Autorità indipendenti (ivi inclusa la Consob), si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 del 2012.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/01/2023, n. 00163
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 163
Data del deposito : 4 gennaio 2023

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