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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 3254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3254 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9251/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.07.2025 da
Parte_1
Nata a Legnano (MI) il 01.03.1900
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Alfieri del Foro di Roma presso la quale ha eletto domicilio telematico e
Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Mariaelisabetta Rossignani del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Corbetta (MI) il 29.07.2018 (anno 2018 atto n. 24 parte I) In comunione dei beni.
Con una figlia, , nata a [...] il [...], cittadina italiana Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Affido condiviso della figlia , allo stato con collocamento prevalente presso Per_1 la madre;
i genitori dovranno pertanto consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di maggior rilevanza attinenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la crescita della figlia, rispetto alle quali le decisioni dovranno essere sempre tra loro concordate.
2) la casa coniugale in Inveruno (MI) via Trieste 20 con i relativi mobili ed arredi viene assegnata alla moglie, che vi vivrà con la figlia , mentre il marito ha Per_1 già riconsegnato le relative chiavi ed asportato i propri effetti personali e potrà ritirare il televisore Samsung 55 pollici, di propria esclusiva proprietà, non appena la moglie potrà acquistarne uno nuovo.
3) Permanenza di presso il padre: Per_1
A-un pomeriggio alla settimana (martedi, oppure venerdì quando il fine settimana è di spettanza della madre, con possibilità in tal caso, se concordato con congruo anticipo, di pernottamento di presso il padre fino alla mattina del sabato) Per_1 con ritiro all' asilo alle ore 17/17.30 e sino alle ore 21/22, cena inclusa;
B-a fine settimana alterni dalle ore 17/17.30 del venerdì alle ore 21/22 della domenica cena inclusa;
C-due settimane consecutive nel mese di agosto, ad anni alterni la prima o seconda quindicina (per il corrente anno trascorrerà con il padre il periodo 15/31 Per_1 agosto);
D-vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni, ad incominciare con il papà per la
Pasqua 2026, vacanze di Natale ad anni alterni il periodo 26/31 (mattina) ed il periodo 31/fine delle vacanze scolastiche, Vigilia e giorno di Natale pure ad anni alterni (per il corrente anno Vigilia con la mamma, sino a dopo cena, pernottamento e giorno di Natale con il papà).
4) Allo stato, in considerazione del fatto che il sig. vive per il momento presso Per_1 la propria madre a Bareggio (MI) e non sostiene quindi spese per un proprio alloggio, il padre corrisponderà alla madre quale contributo al mantenimento di la Per_1 somma mensile di Euro 400=, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario, con rivalutazione istat annuale (prima rivalutazione luglio 2026).
5) La madre percepirà integralmente l'assegno unico per la figlia, se ed in quanto previsto e dovuto.
6) I genitori concorreranno in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per
Serena, come previste dalle linee guida del Tribunale e della Corte d'Appello di
Milano in data 10.06.2025 e di seguito riportate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, cosi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet, calcolatrice scientifica) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed esame); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
h)spese per l'acquisto ed il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
7) I coniugi continueranno a pagare nella misura del 50% ciascuno la rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, mentre le spese relative alle utenze, alla manutenzione ordinaria (inclusa caldaia), spese condominiali ordinarie e la tassa rifiuti rimarranno ad esclusivo carico della SI , con decorrenza dalla Pt_1 sottoscrizione del ricorso.
8) Il sig. provvederà al pagamento delle rate residue relative al finanziamento Per_1 contratto per la sostituzione degli infissi;
la quota del 50% di quanto verserà dalla firma del presente ricorso al saldo verrà conteggiata a suo credito al momento dello scioglimento della comunione relativa all'immobile di via Trieste 20 ad Inveruno.
9) L'autovettura Opel Agila già intestata al marito è stata trasferita in proprietà alla moglie con atto 01.07.25 pertanto a far tempo da tale data resta a carico della SI il pagamento delle rate auto residue, come pure di assicurazione, Pt_1 bollo, spese di revisione, manutenzione ed eventuali multe.
10) I coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio dei passaporti e documenti validi per l'espatrio, anche per la figlia . Per_1
11) I genitori si impegnano inoltre a:
-riconoscere e salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale e mantenerne il rispetto, comunicare in modo costruttivo sulle questioni che riguardano la figlia, tenendo presente i suoi bisogni emotivi, affettivi e materiali;
-comunicare il luogo di vacanza, il recapito telefonico ed i propri spostamenti in altre località quando abbiano con sé la figlia;
-garantire alla figlia la continuità dei rapporti con i parenti materni e paterni;
-garantire che la figlia e l'altro genitore possano quotidianamente contattarsi telefonicamente, possibilmente con una videochiamata.
*****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Corbetta (MI) il 29.07.2018 (anno 2018 atto n.
24 parte I);
2. Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5. Nulla sulle spese di lite;
6. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corbetta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 15.10.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.07.2025 da
Parte_1
Nata a Legnano (MI) il 01.03.1900
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Alfieri del Foro di Roma presso la quale ha eletto domicilio telematico e
Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Mariaelisabetta Rossignani del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Corbetta (MI) il 29.07.2018 (anno 2018 atto n. 24 parte I) In comunione dei beni.
Con una figlia, , nata a [...] il [...], cittadina italiana Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Affido condiviso della figlia , allo stato con collocamento prevalente presso Per_1 la madre;
i genitori dovranno pertanto consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di maggior rilevanza attinenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la crescita della figlia, rispetto alle quali le decisioni dovranno essere sempre tra loro concordate.
2) la casa coniugale in Inveruno (MI) via Trieste 20 con i relativi mobili ed arredi viene assegnata alla moglie, che vi vivrà con la figlia , mentre il marito ha Per_1 già riconsegnato le relative chiavi ed asportato i propri effetti personali e potrà ritirare il televisore Samsung 55 pollici, di propria esclusiva proprietà, non appena la moglie potrà acquistarne uno nuovo.
3) Permanenza di presso il padre: Per_1
A-un pomeriggio alla settimana (martedi, oppure venerdì quando il fine settimana è di spettanza della madre, con possibilità in tal caso, se concordato con congruo anticipo, di pernottamento di presso il padre fino alla mattina del sabato) Per_1 con ritiro all' asilo alle ore 17/17.30 e sino alle ore 21/22, cena inclusa;
B-a fine settimana alterni dalle ore 17/17.30 del venerdì alle ore 21/22 della domenica cena inclusa;
C-due settimane consecutive nel mese di agosto, ad anni alterni la prima o seconda quindicina (per il corrente anno trascorrerà con il padre il periodo 15/31 Per_1 agosto);
D-vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni, ad incominciare con il papà per la
Pasqua 2026, vacanze di Natale ad anni alterni il periodo 26/31 (mattina) ed il periodo 31/fine delle vacanze scolastiche, Vigilia e giorno di Natale pure ad anni alterni (per il corrente anno Vigilia con la mamma, sino a dopo cena, pernottamento e giorno di Natale con il papà).
4) Allo stato, in considerazione del fatto che il sig. vive per il momento presso Per_1 la propria madre a Bareggio (MI) e non sostiene quindi spese per un proprio alloggio, il padre corrisponderà alla madre quale contributo al mantenimento di la Per_1 somma mensile di Euro 400=, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario, con rivalutazione istat annuale (prima rivalutazione luglio 2026).
5) La madre percepirà integralmente l'assegno unico per la figlia, se ed in quanto previsto e dovuto.
6) I genitori concorreranno in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per
Serena, come previste dalle linee guida del Tribunale e della Corte d'Appello di
Milano in data 10.06.2025 e di seguito riportate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, cosi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet, calcolatrice scientifica) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed esame); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
h)spese per l'acquisto ed il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
7) I coniugi continueranno a pagare nella misura del 50% ciascuno la rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, mentre le spese relative alle utenze, alla manutenzione ordinaria (inclusa caldaia), spese condominiali ordinarie e la tassa rifiuti rimarranno ad esclusivo carico della SI , con decorrenza dalla Pt_1 sottoscrizione del ricorso.
8) Il sig. provvederà al pagamento delle rate residue relative al finanziamento Per_1 contratto per la sostituzione degli infissi;
la quota del 50% di quanto verserà dalla firma del presente ricorso al saldo verrà conteggiata a suo credito al momento dello scioglimento della comunione relativa all'immobile di via Trieste 20 ad Inveruno.
9) L'autovettura Opel Agila già intestata al marito è stata trasferita in proprietà alla moglie con atto 01.07.25 pertanto a far tempo da tale data resta a carico della SI il pagamento delle rate auto residue, come pure di assicurazione, Pt_1 bollo, spese di revisione, manutenzione ed eventuali multe.
10) I coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio dei passaporti e documenti validi per l'espatrio, anche per la figlia . Per_1
11) I genitori si impegnano inoltre a:
-riconoscere e salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale e mantenerne il rispetto, comunicare in modo costruttivo sulle questioni che riguardano la figlia, tenendo presente i suoi bisogni emotivi, affettivi e materiali;
-comunicare il luogo di vacanza, il recapito telefonico ed i propri spostamenti in altre località quando abbiano con sé la figlia;
-garantire alla figlia la continuità dei rapporti con i parenti materni e paterni;
-garantire che la figlia e l'altro genitore possano quotidianamente contattarsi telefonicamente, possibilmente con una videochiamata.
*****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Corbetta (MI) il 29.07.2018 (anno 2018 atto n.
24 parte I);
2. Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5. Nulla sulle spese di lite;
6. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corbetta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 15.10.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG