Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 24/06/2025, n. 12499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12499 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12499/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09575/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9575 del 2021, proposto da
AR RA e PP IA, rappresentati e difesi dall’avvocato Orietta Bonifacio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determinazione dirigenziale del Municipio Roma 6 Direzione Tecnica – P.O. Edilizia Privata - Servizio Edilizia Privata - Ufficio Disciplina Edilizia e Contenzioso del 9 giugno 2021, n. rep. ch/1379/2021, n. prot. ch/89141/2021, con la quale è stata disposta la rimozione o la demolizione d'ufficio degli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati abusivamente e di ogni altra opera abusiva nel frattempo eseguita, nonché per l'annullamento di ogni atto presupposto connesso e conseguente a quello impugnato, ivi compreso l'esito dell'accertamento tecnico attestante la possibilità tecnica del ripristino prot. n. 78559 del 23 aprile 2019
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2025 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 7 settembre 2021 e depositato il 4 ottobre 2021, AR RA e PP IA hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, affidando il gravame a tre motivi.
1.1. Con il primo (rubricato “ Violazione degli artt. 33 e 34 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 16 della L.R. Lazio 15/2008. Violazione dell’art. 2 Legge n. 241/1990. Difetto di motivazione ”), si deduce l’illegittimità della Determinazione Dirigenziale impugnata, in quanto intervenuta prima della conclusione del procedimento avviato dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 12 ex Legge 47/1985, come sostituito dall’art. 34, comma 2, del DPR 380/01, finalizzato alla sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria.
1.2. Con il secondo (rubricato “ Violazione dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990. Difetto ed errore del procedimento ”), si rappresenta che, ove l’emissione dell’ordinanza di demolizione dovesse essere intesa come implicito provvedimento di rigetto dell’istanza finalizzata alla sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria, tale rigetto sarebbe illegittimo in quanto non preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi, da inviare obbligatoriamente ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990 nei procedimenti ad istanza di parte.
1.3. Con il terzo (rubricato “ Difettosa ed erronea istruttoria in ordine al preteso difetto di pregiudizio per le strutture preesistenti. Difetto di motivazione ”), si allega che il provvedimento impugnato è illegittimo nella parte in cui fa riferimento alla mancanza di pregiudizio per le strutture preesistenti mediante richiamo a motivato accertamento tecnico attestante la possibilità tecnica del ripristino, prot. 78559 del 23.04.2019, “ essendo tale accertamento erroneo e superficiale ” (cfr. p. 6 del gravame).
2. Roma Capitale si è costituita in resistenza il 15 ottobre 2021.
3. All’udienza di smaltimento del 4 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente, deve essere dichiarata l’inammissibilità del deposito documentale effettuato dall’amministrazione resistente in data 4 marzo 2025, in violazione del termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza (nel caso di specie tenutasi il 4 aprile 2025) previsto dall’art. 73 c.p.a.
5. Ciò posto, va rilevato che nei confronti degli odierni ricorrenti è intervenuta, in data 20 giugno 2019, ordinanza di demolizione n. 1516, avente ad oggetto il seguente abuso: “ sul terrazzo di copertura dell’immobile è stato realizzato un manufatto in muratura allo stato grezzo, con copertura in materiale coibentato e struttura in legno a due falde spioventi, delle dimensioni di mt 11,00 x 14,00 circa con altezza variabile da mt 2,70 a mt 3,70 circa. Parziale tamponatura dei muri esterni con varchi e finestre che si affacciano sui due balconi. Proseguimento delle opere abusive: sono state realizzate le tramezzature interne al fine di creare 4 vani e 2 bagni, la predisposizione parziale degli impianti idrici ed elettrici, l’installazione dei telai delle porte e delle finestre, queste ultime prive di infissi e corredate di avvolgibili, del torrino vano scala in muratura di mt 6,00 x 4,00 circa con altezza di mt 3,00 coperto con tavolato. Inoltre è stata installata la porta di accesso ed il manufatto è stato intonacato sia esternamente che internamente ”.
5.1. Il ricorso proposto avverso detta ordinanza è stato respinto con sentenza n. 4759 del 6 maggio 2020 di questo T.A.R., nella quale si dà atto, per un verso, della presentazione, in data 20 settembre 2019, ad opera degli odierni ricorrenti, di una richiesta di “trasformazione della sanzione demolitiva e di ripristino in una sanzione pecuniaria” e, per l’altro verso, della non rilevanza di tale circostanza in ordine alla legittimità dell’ordine di demolizione, alla luce del consolidato principio secondo cui “ la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall'amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 12 dicembre 2019, n. 8458) ”.
5.2. Ancorché nel provvedimento gravato con l’atto introduttivo del presente giudizio risulti ribadito l’ordine di rimozione degli abusi già oggetto dell’ordinanza di demolizione del 2019, lo stesso (nel quale si legge: “ sulla base di motivato accertamento tecnico, si ritiene che, al fine di conformare l’organismo edilizio in questione agli strumenti urbanistici ed alla normativa edilizia vigente, le suddette strutture edilizie abusivamente realizzate debbono essere rimosse/demolite, non comportando tale intervento problemi statici o comunque pregiudizio per le strutture preesistenti regolarmente realizzate/per le parti realizzate in conformità al titolo abilitativo ”) rappresenta la conclusione del procedimento ex art. 34, comma 2, che i ricorrenti assumono – erroneamente – non essere stato concluso.
5.3. Ne consegue l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
6. Il secondo motivo di ricorso non è fondato, dal momento che, in considerazione della condotta serbata dai ricorrenti nella pendenza del procedimento (sulla quale, v. infra ), il rigetto dell’istanza ex art. 34, comma 2, D.P.R. 380/2001, costituiva l’esito vincolato del suddetto procedimento, con conseguente applicabilità dell’art. 21 octies , comma 2, primo periodo, della L. 241/1990 (cfr., in relazione al rapporto tra il novellato art. 21 octies e il rigetto della richiesta di fiscalizzazione, T.A.R. Salerno, Sez. II, 30 aprile 2024, n. 1197 e T.A.R. Firenze, Sez. III, 27 gennaio 2025, n. 121).
7. Il terzo motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento.
7.1. Invero, i ricorrenti hanno riconosciuto di non avere riscontrato la richiesta di integrazioni formulata da Roma Capitale in data 21 aprile 2020, anche solo per rappresentare le problematiche derivanti dal lockdown allora in corso, viceversa allegate, tardivamente, nella memoria di replica del 13 marzo 2025 (e non già in sede di ricorso).
7.2. In ragione di tale mancata contestazione, deve ritenersi non dimostrato l’assunto secondo cui l’istanza era ab origine corredata di “ una circostanziata relazione tecnica l’impossibilità di procedere alla demolizione per la parte difforme senza pregiudizio per la parte conforme ” (cfr. p. 3 della memoria dei ricorrenti del 28 febbraio 2025), il quale risulta altresì smentito dal fatto che la relazione asseverata prodotta in causa dai ricorrenti (al di là della non specificità dei suoi contenuti) reca la data del 22 febbraio 2025, laddove l’istanza di fiscalizzazione risale al settembre del 2019.
7.3. Per altro verso, i ricorrenti non si sono attivati al fine di prendere visione degli esiti dell’accertamento tecnico attestante la possibilità tecnica del ripristino, prot. n. 78559 del 23 aprile 2019 (richiamato nel provvedimento gravato), in tal modo non dimostrando l’assunto, rimasto del tutto unilaterale e apodittico, secondo cui il detto accertamento sarebbe “erroneo e superficiale”.
7.4. Ne consegue che, nella pendenza del procedimento, i ricorrenti non hanno assolto l’onere della prova sugli stessi gravante (cfr., in questo senso, la sopra richiamata pronuncia Cons. Stato, n. 8458/2019) di dimostrare la ricorrenza dei requisiti per procedere ai sensi dell’art. 34, comma 2, D.P.R. 380/2001, sicché il provvedimento impugnato risulta immune da censure.
8. Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
9. Le spese, nell’ammontare liquidato in parte dispositiva, sono poste a carico dei ricorrenti in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere a Roma Capitale le spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Luca Biffaro, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Edoardo Fiorani | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO