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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/10/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1570/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, in persona della Giudice MA TO IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1570/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. MARZOLANI Parte_1 C.F._1
STEFANIA del foro Padova (C.F. ) C.F._2
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.I. ) rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Roberto Controparte_1 P.IVA_1
PI DO (CF ) C.F._3
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente : Pt_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria, per i titoli di cui in narrativa, in via preliminare:
- accertarsi e dichiararsi la prescrizione decennale del credito ingiunto, per i motivi dedotti in atto di citazione e successivi scritti;
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare che la signora
nulla deve ad , né ad altri eventuali successori del credito o Parte_1 Controparte_1 mandatari;
In via subordinata nel merito:
- accertarsi e dichiararsi il difetto di titolarità e/o legittimazione attiva e comunque il difetto di prova della titolarità del credito in capo per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto Controparte_2 revocarsi e dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- accertarsi e dichiararsi la nullità/invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, del contratto e delle clausole in esso contenute di cui è giudizio per tutti i motivi di cui in narrativa, in particolare dichiararsi
l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse applicato al contratto (TAN e TAEG) in quanto difforme da quello effettivamente applicato al rapporto con conseguente applicazione dell'art. 117 TUB.
- accertarsi e dichiararsi l'inadempimento da parte della convenuta agli obblighi di buona fede, contrattuali e di legge di cui in narrativa ed agli obblighi di cui a tutti i rapporti bancari oggetto di giudizio, in particolare ex art. 120, 121, 124 e 125 TUB e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno, anche in via equitativa;
- rideterminarsi il corretto “dare ed avere” tra le parti in relazione al rapporto bancario dedotto in narrativa e conseguentemente ridursi o annullarsi il quantum determinato da controparte nel decreto ingiuntivo opposto;
- conseguentemente condannarsi, accertarsi e dichiararsi il minor credito della convenuta, se dovuto, nei confronti dell'odierna attrice opponente;
- ordinare il corretto aggiornamento della segnalazione nella Centrale dei Rischi.
In via istruttoria: si chiede sia disposta CTU contabile finalizzata alla verifica della correttezza delle condizioni economiche e alla rideterminazione del corretto dare-avere tra le parti.
In ogni caso:
- Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi secondo, anche in applicazione del terzo comma dell'art. 96 c.p.c dato il rifiuto ingiustificato di controparte alla proposta formulata ex art. 185 cpc.”; per la CONVENUTA OPPOSTA : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così giudicare
In via preliminare – nel merito:
1) accertare e dichiarare che l'opposizione svolta dalla Sig.ra non è fondata su prova Parte_1 scritta e/o né di pronta soluzione e, per l'effetto,
2) concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 70/2024 emesso dal Tribunale di
Padova.
In via principale:
3) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per
l'effetto,
4) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 70/2024 emesso dal Tribunale di Padova.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso:
5) accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in narrativa, a carico della
Sig.ra ed in favore di , della somma complessiva di € 11.814,83, Parte_1 Controparte_1 di cui € 3.523,10 per rate scadute e impagate ed € 8.291,73 per capitale residuo, oltre interessi moratori al
2 tasso legale dal dovuto al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto,
6) condannare la Sig.ra al pagamento in favore di , della somma Parte_1 Controparte_1 complessiva di € 11.814,83, oltre interessi moratori al tasso legale dal dovuto al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio.
Con vittoria di compensi professionali e spese di lite”.
FATTI OGGETTO DI CAUSA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 19/03/2024 si opponeva al decreto ingiuntivo n. Parte_1
70/2024, emesso dal Tribunale di Padova in data 09/01/2024, con il quale le veniva ingiunto il pagamento a favore di della somma capitale di € 11.814,83 (oltre a spese ed interessi) Controparte_1 relativa a rate scadute e capitale residuo di un contratto di finanziamento stipulato con la società Consum.it in data 7/10/2008, il cui credito era stato successivamente ceduto a . CP_1
2. I fatti oggetto di causa sono così riassumibili.
3. In data 07/10/2008 l'opponente stipulava con Consum.it SP, cui è succeduta CA MO dei SC di
EN SP, il contratto di finanziamento n. 2948833, per un importo di € 16.160,00, da rimborsarsi mediante il versamento di n. 62 rate mensili di € 349,81 cadauna (docc.
2-4 convenuta opposta).
4. L'opponente si rendeva inadempiente sicché in data 31/10/2011 Consum.it provvedeva a dichiararla decaduta dal beneficio del termine e a richiedere il pagamento di quanto dovuto (doc. 5 parte opposta).
5. Con contratto di cessione di crediti pro-soluto del 22/06/2015 CA MO SC di EN SP (già
Consum.it) cedeva a CA IFIS SP il credito relativo al finanziamento oggetto di causa (doc. 06 e 12 parte opposta).
6. In data 21/08/2015 CA IS SP (cessionaria) unitamente a CA MO del SC di EN SP
(cedente) provvedeva a redigere una comunicazione con cui informava la debitrice dell'avvenuta Pt_1 cessione del credito, richiedendone il pagamento entro 20 giorni (doc. 07 parte opposta).
7. In data 23/08/2017 CA IFIS SP inoltrava alla debitrice un'ulteriore comunicazione (doc. 08 parte opposta) in cui si comunicava la nuova cessione, si informava che a causa dell'insolvenza c'erano i presupposti per la segnalazione alla centrale rischi e si invitava la debitrice a prendere contatti con la banca per chiarire la propria posizione e discutere di un eventuale piano di rientro.
8. La titolarità del credito oggetto di causa veniva successivamente trasferita in capo a CP_1 appartenente al Gruppo CA IFIS e soggetta alla sua direzione e al suo coordinamento, in virtù del verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda del 29/06/2018 (doc. 09 parte opposta).
9. mutava medio tempore la propria denominazione sociale nell'odierna CP_1 Controparte_1
[...]
CP_ 10. Il 20/12/2023 proponeva al Tribunale di Padova ricorso monitorio nei confronti della signora
3 , per ottenere l'ingiunzione al pagamento della somma capitale di € 11.814,83, oltre spese e Pt_1 interessi, pari alla somma tra le rate scadute (€ 3523,10) e il capitale residuo (8291,73). Veniva quindi pronunciato il decreto ingiuntivo n. 70/2024 del 09/01/2024, notificato al debitore in data 09/02/2024.
11. Con atto di citazione notificato in data 19/03/2024, la debitrice si opponeva al decreto ingiuntivo emesso, lamentando in particolare:
- la prescrizione decennale del credito: sia considerando quale termine iniziale di decorrenza della prescrizione la data di decadenza dal beneficio del termine (30/10/2008), sia quella dell'ultima data del finanziamento (06/01/2014), il primo atto idoneo a interrompere la prescrizione sarebbe stato il decreto ingiuntivo notificato in data 09/02/2024, quindi successivo allo spirare dei 10 anni previsti per l'estinzione del diritto;
- il mancato esperimento del procedimento di mediazione, previsto quale condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010;
- il difetto di titolarità del credito, in quanto non sarebbe stata data prova adeguata della sua cessione;
- la mancata prova dell'erogazione delle somme;
- la difformità del TAN e TAEG indicati in contratto, con conseguente nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG ai sensi dell'art. 125 bis, commi 6 e 7 del Testo Unico CArio;
- l'illegittimità del sistema di ammortamento adottato dalla banca (c.d. “ammortamento alla ) in Pt_2 violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.;
- la nullità della clausola relativa agli interessi moratori per contrarietà all'art. 33 Codice del Consumo e quindi la non debenza di interessi, neanche a tasso legale.
12. Correttamente instaurato il contraddittorio, si costituiva , obiettando che: Controparte_1
- la prescrizione sarebbe stata interrotta dalla diffida del 2015, da quella del 23/08/2017 e dalla notifica del decreto ingiuntivo nel febbraio 2024;
- la cessione del credito doveva ritenersi provata sulla base della documentazione prodotta e comunque l'avvenuta comunicazione o meno della cessione dei crediti poteva incidere solo sull'efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati dal debitore ceduto il quale, in questo caso, non aveva pagato nessuno;
- allo stesso modo l'erogazione delle somme doveva ritenersi documentalmente provata (doc. 4 parte opposta);
- TAN e TAEG risultavano contrattualmente previsti, rispettivamente nelle percentuali di 11,45% e 12,53%;
- il c.d. “ammortamento alla francese” è stato riconosciuto legittimo dalla giurisprudenza in quanto l'interesse non produce mai altro interesse, ma viene scisso dal capitale e solo quest'ultimo produce interesse;
- la presenza di clausole abusive nel contratto sarebbe stata esclusa dallo stesso Tribunale in sede di apposita verifica, prodromica all'emissione del decreto ingiuntivo;
4 - la banca creditrice avrebbe comunque chiesto il pagamento del capitale scaduto e capitale residuo alla data di decadenza del beneficio del termine, senza penali, né ulteriori interessi di mora, quindi senza applicazione di tassi di interesse diversi da quelli legali;
- l'opponente si sarebbe limitata a contestazioni generiche, apodittiche e teoriche, pertanto non idonee nei fatti a contestare il credito azionato.
13. Così instaurato il contraddittorio, a seguito di alcuni rinvii per trattative, non andati a buon fine neppure in sede di udienza per il tentativo di conciliazione, all'udienza del 09/01/2025 il Tribunale formulava una proposta ex art. 185 bis cpc, che non veniva però accettata dall'opposta.
14. Trasformato il rito in semplificato ed esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 16/09/2025 ai sensi dell'art. 281sexies u.c., come richiamato dall'art. 281terdecies c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
15. L'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo deve essere revocato per le ragioni che seguono.
INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO AZIONATO.
16. La presente controversia va definita seguendo il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., “secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio
2020).
17. In particolare, risulta dirimente l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte opponente.
18. È documentalmente provato che in data 07/10/2008 l'opponente stipulava con Consum.it SP il contratto di finanziamento n. 2948833, per un importo di € 16.160,00, da rimborsarsi mediante il versamento di n. 62 rate mensili di € 349,81 cadauna (docc.
2-4 convenuta opposta). All'inadempimento della debitrice in data
31/10/2011 Consum.it provvedeva a dichiararla decaduta dal beneficio del termine e a richiedere il pagamento di quanto dovuto (doc. 5 parte opposta).
19. Tuttavia, non è stata data prova da parte opposta che tale comunicazione sia stata regolarmente comunicata alla destinataria, in quanto non è stata allegata alcuna ricevuta di spedizione o ricezione della missiva.
D'altra parte, l'indirizzo indicato (Via Donatello, 9, Albignasego – PD) al momento della presunta spedizione della lettera non corrispondeva già più alla residenza dell'opponente, che dal 28/09/2009 si era trasferita in via Galileo Galilei 100/A, (cfr. certificato storico di residenza anagrafica prodotto
5 dall'opponente con la propria memoria del 17/0/2024).
20. Ne consegue che la comunicazione non può aver sortito alcun effetto di intimazione o messa in mora dell'opposta ed allo stesso modo non è idonea neppure a fare correre il termine prescrizionale decennale.
21. La giurisprudenza chiarisce infatti che la norma di cui all'art. 1186 c.c. è posta a vantaggio del creditore, il quale ha la facoltà di richiedere immediatamente l'adempimento del debitore, nonostante la previsione di un termine successivo, qualora egli diventi insolvente. Essa quindi non opera automaticamente come conseguenza dell'insolvenza, ma richiede una manifestazione di volontà del creditore al debitore di avvalersi di tale facoltà (ex multis, cfr Cass. 25376/2024).
22. Al fine di stabilire il dies a quo della prescrizione, quindi, occorre fare riferimento al momento della scadenza dell'ultima rata del finanziamento, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (ex multis cfr.
Cass. 17798/2011).
23. Nel caso concreto, il finanziamento prevedeva il rimborso mediante il versamento di n. 62 rate mensili, con pagamento della prima rata previsto dopo due mesi dall'erogazione delle somme (cfr doc. 2 parte opposta).
L'erogazione delle somme è avvenuta in data 07/10/2008 (cfr doc. 04 e doc. 10 parte opposta), sicché il credito è divenuto esigibile e la prescrizione è iniziata a decorrere in data 07/01/2014.
24. Passando quindi all'esame dei possibili eventi interruttivi della prescrizione, con riferimento alla missiva del 21/08/2015 con cui CA IS SP (cessionaria) unitamente a CA MO del SC di EN SP
(cedente) provvedeva ad informare la debitrice dell'avvenuta cessione del credito, richiedendone il pagamento entro 20 giorni (doc. 07 parte opposta), astrattamente idonea a interrompere la prescrizione, non
è stata fornita la prova della spedizione e del recapito alla debitrice opponente. Nessuna ricevuta è stata allegata e anche in questo caso l'indirizzo indicato nella lettera (Via Galileo Galilei, 100/A, San Giovanni
Lupatoto) è difforme rispetto a quello di residenza della debitrice (Via Galileo Galilei, 100/A,
Albignasego).
25. Ne consegue che la comunicazione del 21/08/2015 non è atto idoneo a interrompere la prescrizione.
26. Resta da esaminare l'unica raccomandata di cui viene data prova di spedizione all'indirizzo corretto (anche se tornata al mittente per compiuta giacenza) ovvero quella datata 23/08/2017 (doc. 08 parte opposta), in cui si legge:
“con la presente Le comunichiamo che, in data 19/06/2015, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
S.P.A. ha ceduto a CA IFIS S.p.A. il credito nei Suoi confronti, per un ammontare complessivo pari ad €
18.962,90.
La informiamo inoltre, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 125 del D. lgs. 1° settembre 1993 n. 385
(Testo Unico CArio), che sussistono per la Scrivente i presupposti di segnalazione a sofferenza nella
Centrale dei Rischi, secondo quanto imposto dalla Circolare della CA d'Italia n.139 dell'11 febbraio
6 1991. Al fine di valutare compiutamente la Sua situazione economica, La invitiamo, nel Suo interesse, in considerazione degli effetti pregiudizievoli che la segnalazione potrebbe avere sulla capacità di accesso al credito, a voler fornire alla Scrivente notizia di ogni eventuale elemento che possa far venir meno i presupposti di detta segnalazione, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della presente. Trascorso il termine suddetto e in assenza di un confronto utile ad interrompere l'iter dell'imminente segnalazione, Le comunichiamo, ottemperando agli obblighi della sopra citata Circolare, Capitolo 2, Sezione 5, Paragrafo
2, che procederemo alla segnalazione a sofferenza.
Desideriamo manifestarLe, tuttavia, la nostra disponibilità alla valutazione di una modalità di pagamento
a Lei favorevole, anche in considerazione delle Sue possibilità, al fine di evitare la maturazione di ulteriori oneri a Suo carico.”
27. Sennonché ritiene il Tribunale che tale comunicazione non sia qualificabile come atto idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c.
28. Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, esso deve presentare un elemento soggettivo ed un elemento oggettivo: da un lato, la chiara indicazione del soggetto obbligato e, dall'altro lato,
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cass. 7188/2025). Pur escludendo la necessità di formule di rito, è comunque necessario che l'atto costituisca uno strumento di esercizio del diritto e, al contempo, un percepibile richiamo all'adempimento (Cass. 13430/2025).
29. Il Tribunale ritiene che la comunicazione inviata da CA IFIS alla debitrice in data 23/08/2017 non contenga questi requisiti minimi e pertanto non sia idonea a interrompere la prescrizione.
30. La missiva della banca si pone infatti in ottica meramente interlocutoria, al fine di verificare la posizione debitoria ed evitare possibili ulteriori conseguenze negative dell'insolvenza della debitrice. Il credito non viene quantificato, ma genericamente indicato sulla base del contratto di finanziamento (e nel caso di specie la quantificazione sarebbe stata necessaria, tenuto conto del fatto che la banca ha successivamente agito in giudizio per un importo di € 11.814,83 inferiore a quello riportato nella lettera di € 18.962,90).
Dalla lettera neppure emerge una chiara richiesta di pagamento di un credito adeguatamente specificato, ma solo un invito a contattare la banca per chiarire e discutere la posizione debitoria, genericamente indicata.
31. Ne consegue l'inidoneità della raccomandata del 23/08/2017 a interrompere la prescrizione.
32. L'art. 2943 c.c. prevede che la prescrizione possa essere interrotta anche dalla notificazione dell'atto introduttivo di un procedimento giudiziale: nel caso concreto la creditrice ha agito in sede giudiziale con il ricorso monitorio depositato in data 20/12/2023. Sennonché il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione: occorre a tal fine la notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante,
7 manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto (cfr
Cass. 27944/2022).
33. La notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo è avvenuta solamente in data 09/02/2024, mentre il termine prescrizionale è maturato in data 07/01/2024: l'eccezione di prescrizione della debitrice opposta è pertanto fondata e assorbe la trattazione delle ulteriori censure proposte.
CONCLUSIONI
34. L'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
35. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 55/2014, con riferimento ai parametri relativi alle cause di cognizione avanti al Tribunale, scaglione di riferimento da 5.201,00 a € 26.000,00, con le fasi di studio e introduttiva ai medi tabellari, trattazione e decisoria ai valori sostanzialmente minimi alla luce della natura documentale e della speditezza dell'iter processuale.
36. Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della decisione.
p.q.m.
Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 1570/2024), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'eccezione di prescrizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 70/2024 emesso dal Tribunale di
Padova in data 09/01/2024;
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 del presente procedimento, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, € 145,50 per spese (CU e cancelleria) oltre 15% rimborso forfettario, Iva e c.p.a.
Padova, 13 ottobre 2025.
La Giudice
MA TO IO
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, in persona della Giudice MA TO IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1570/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. MARZOLANI Parte_1 C.F._1
STEFANIA del foro Padova (C.F. ) C.F._2
ATTRICE OPPONENTE contro
(P.I. ) rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Roberto Controparte_1 P.IVA_1
PI DO (CF ) C.F._3
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente : Pt_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria, per i titoli di cui in narrativa, in via preliminare:
- accertarsi e dichiararsi la prescrizione decennale del credito ingiunto, per i motivi dedotti in atto di citazione e successivi scritti;
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare che la signora
nulla deve ad , né ad altri eventuali successori del credito o Parte_1 Controparte_1 mandatari;
In via subordinata nel merito:
- accertarsi e dichiararsi il difetto di titolarità e/o legittimazione attiva e comunque il difetto di prova della titolarità del credito in capo per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto Controparte_2 revocarsi e dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- accertarsi e dichiararsi la nullità/invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, del contratto e delle clausole in esso contenute di cui è giudizio per tutti i motivi di cui in narrativa, in particolare dichiararsi
l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse applicato al contratto (TAN e TAEG) in quanto difforme da quello effettivamente applicato al rapporto con conseguente applicazione dell'art. 117 TUB.
- accertarsi e dichiararsi l'inadempimento da parte della convenuta agli obblighi di buona fede, contrattuali e di legge di cui in narrativa ed agli obblighi di cui a tutti i rapporti bancari oggetto di giudizio, in particolare ex art. 120, 121, 124 e 125 TUB e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno, anche in via equitativa;
- rideterminarsi il corretto “dare ed avere” tra le parti in relazione al rapporto bancario dedotto in narrativa e conseguentemente ridursi o annullarsi il quantum determinato da controparte nel decreto ingiuntivo opposto;
- conseguentemente condannarsi, accertarsi e dichiararsi il minor credito della convenuta, se dovuto, nei confronti dell'odierna attrice opponente;
- ordinare il corretto aggiornamento della segnalazione nella Centrale dei Rischi.
In via istruttoria: si chiede sia disposta CTU contabile finalizzata alla verifica della correttezza delle condizioni economiche e alla rideterminazione del corretto dare-avere tra le parti.
In ogni caso:
- Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi secondo, anche in applicazione del terzo comma dell'art. 96 c.p.c dato il rifiuto ingiustificato di controparte alla proposta formulata ex art. 185 cpc.”; per la CONVENUTA OPPOSTA : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito così giudicare
In via preliminare – nel merito:
1) accertare e dichiarare che l'opposizione svolta dalla Sig.ra non è fondata su prova Parte_1 scritta e/o né di pronta soluzione e, per l'effetto,
2) concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 70/2024 emesso dal Tribunale di
Padova.
In via principale:
3) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per
l'effetto,
4) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 70/2024 emesso dal Tribunale di Padova.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso:
5) accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in narrativa, a carico della
Sig.ra ed in favore di , della somma complessiva di € 11.814,83, Parte_1 Controparte_1 di cui € 3.523,10 per rate scadute e impagate ed € 8.291,73 per capitale residuo, oltre interessi moratori al
2 tasso legale dal dovuto al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto,
6) condannare la Sig.ra al pagamento in favore di , della somma Parte_1 Controparte_1 complessiva di € 11.814,83, oltre interessi moratori al tasso legale dal dovuto al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio.
Con vittoria di compensi professionali e spese di lite”.
FATTI OGGETTO DI CAUSA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 19/03/2024 si opponeva al decreto ingiuntivo n. Parte_1
70/2024, emesso dal Tribunale di Padova in data 09/01/2024, con il quale le veniva ingiunto il pagamento a favore di della somma capitale di € 11.814,83 (oltre a spese ed interessi) Controparte_1 relativa a rate scadute e capitale residuo di un contratto di finanziamento stipulato con la società Consum.it in data 7/10/2008, il cui credito era stato successivamente ceduto a . CP_1
2. I fatti oggetto di causa sono così riassumibili.
3. In data 07/10/2008 l'opponente stipulava con Consum.it SP, cui è succeduta CA MO dei SC di
EN SP, il contratto di finanziamento n. 2948833, per un importo di € 16.160,00, da rimborsarsi mediante il versamento di n. 62 rate mensili di € 349,81 cadauna (docc.
2-4 convenuta opposta).
4. L'opponente si rendeva inadempiente sicché in data 31/10/2011 Consum.it provvedeva a dichiararla decaduta dal beneficio del termine e a richiedere il pagamento di quanto dovuto (doc. 5 parte opposta).
5. Con contratto di cessione di crediti pro-soluto del 22/06/2015 CA MO SC di EN SP (già
Consum.it) cedeva a CA IFIS SP il credito relativo al finanziamento oggetto di causa (doc. 06 e 12 parte opposta).
6. In data 21/08/2015 CA IS SP (cessionaria) unitamente a CA MO del SC di EN SP
(cedente) provvedeva a redigere una comunicazione con cui informava la debitrice dell'avvenuta Pt_1 cessione del credito, richiedendone il pagamento entro 20 giorni (doc. 07 parte opposta).
7. In data 23/08/2017 CA IFIS SP inoltrava alla debitrice un'ulteriore comunicazione (doc. 08 parte opposta) in cui si comunicava la nuova cessione, si informava che a causa dell'insolvenza c'erano i presupposti per la segnalazione alla centrale rischi e si invitava la debitrice a prendere contatti con la banca per chiarire la propria posizione e discutere di un eventuale piano di rientro.
8. La titolarità del credito oggetto di causa veniva successivamente trasferita in capo a CP_1 appartenente al Gruppo CA IFIS e soggetta alla sua direzione e al suo coordinamento, in virtù del verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda del 29/06/2018 (doc. 09 parte opposta).
9. mutava medio tempore la propria denominazione sociale nell'odierna CP_1 Controparte_1
[...]
CP_ 10. Il 20/12/2023 proponeva al Tribunale di Padova ricorso monitorio nei confronti della signora
3 , per ottenere l'ingiunzione al pagamento della somma capitale di € 11.814,83, oltre spese e Pt_1 interessi, pari alla somma tra le rate scadute (€ 3523,10) e il capitale residuo (8291,73). Veniva quindi pronunciato il decreto ingiuntivo n. 70/2024 del 09/01/2024, notificato al debitore in data 09/02/2024.
11. Con atto di citazione notificato in data 19/03/2024, la debitrice si opponeva al decreto ingiuntivo emesso, lamentando in particolare:
- la prescrizione decennale del credito: sia considerando quale termine iniziale di decorrenza della prescrizione la data di decadenza dal beneficio del termine (30/10/2008), sia quella dell'ultima data del finanziamento (06/01/2014), il primo atto idoneo a interrompere la prescrizione sarebbe stato il decreto ingiuntivo notificato in data 09/02/2024, quindi successivo allo spirare dei 10 anni previsti per l'estinzione del diritto;
- il mancato esperimento del procedimento di mediazione, previsto quale condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010;
- il difetto di titolarità del credito, in quanto non sarebbe stata data prova adeguata della sua cessione;
- la mancata prova dell'erogazione delle somme;
- la difformità del TAN e TAEG indicati in contratto, con conseguente nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG ai sensi dell'art. 125 bis, commi 6 e 7 del Testo Unico CArio;
- l'illegittimità del sistema di ammortamento adottato dalla banca (c.d. “ammortamento alla ) in Pt_2 violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.;
- la nullità della clausola relativa agli interessi moratori per contrarietà all'art. 33 Codice del Consumo e quindi la non debenza di interessi, neanche a tasso legale.
12. Correttamente instaurato il contraddittorio, si costituiva , obiettando che: Controparte_1
- la prescrizione sarebbe stata interrotta dalla diffida del 2015, da quella del 23/08/2017 e dalla notifica del decreto ingiuntivo nel febbraio 2024;
- la cessione del credito doveva ritenersi provata sulla base della documentazione prodotta e comunque l'avvenuta comunicazione o meno della cessione dei crediti poteva incidere solo sull'efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati dal debitore ceduto il quale, in questo caso, non aveva pagato nessuno;
- allo stesso modo l'erogazione delle somme doveva ritenersi documentalmente provata (doc. 4 parte opposta);
- TAN e TAEG risultavano contrattualmente previsti, rispettivamente nelle percentuali di 11,45% e 12,53%;
- il c.d. “ammortamento alla francese” è stato riconosciuto legittimo dalla giurisprudenza in quanto l'interesse non produce mai altro interesse, ma viene scisso dal capitale e solo quest'ultimo produce interesse;
- la presenza di clausole abusive nel contratto sarebbe stata esclusa dallo stesso Tribunale in sede di apposita verifica, prodromica all'emissione del decreto ingiuntivo;
4 - la banca creditrice avrebbe comunque chiesto il pagamento del capitale scaduto e capitale residuo alla data di decadenza del beneficio del termine, senza penali, né ulteriori interessi di mora, quindi senza applicazione di tassi di interesse diversi da quelli legali;
- l'opponente si sarebbe limitata a contestazioni generiche, apodittiche e teoriche, pertanto non idonee nei fatti a contestare il credito azionato.
13. Così instaurato il contraddittorio, a seguito di alcuni rinvii per trattative, non andati a buon fine neppure in sede di udienza per il tentativo di conciliazione, all'udienza del 09/01/2025 il Tribunale formulava una proposta ex art. 185 bis cpc, che non veniva però accettata dall'opposta.
14. Trasformato il rito in semplificato ed esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 16/09/2025 ai sensi dell'art. 281sexies u.c., come richiamato dall'art. 281terdecies c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
15. L'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo deve essere revocato per le ragioni che seguono.
INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO AZIONATO.
16. La presente controversia va definita seguendo il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., “secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio
2020).
17. In particolare, risulta dirimente l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte opponente.
18. È documentalmente provato che in data 07/10/2008 l'opponente stipulava con Consum.it SP il contratto di finanziamento n. 2948833, per un importo di € 16.160,00, da rimborsarsi mediante il versamento di n. 62 rate mensili di € 349,81 cadauna (docc.
2-4 convenuta opposta). All'inadempimento della debitrice in data
31/10/2011 Consum.it provvedeva a dichiararla decaduta dal beneficio del termine e a richiedere il pagamento di quanto dovuto (doc. 5 parte opposta).
19. Tuttavia, non è stata data prova da parte opposta che tale comunicazione sia stata regolarmente comunicata alla destinataria, in quanto non è stata allegata alcuna ricevuta di spedizione o ricezione della missiva.
D'altra parte, l'indirizzo indicato (Via Donatello, 9, Albignasego – PD) al momento della presunta spedizione della lettera non corrispondeva già più alla residenza dell'opponente, che dal 28/09/2009 si era trasferita in via Galileo Galilei 100/A, (cfr. certificato storico di residenza anagrafica prodotto
5 dall'opponente con la propria memoria del 17/0/2024).
20. Ne consegue che la comunicazione non può aver sortito alcun effetto di intimazione o messa in mora dell'opposta ed allo stesso modo non è idonea neppure a fare correre il termine prescrizionale decennale.
21. La giurisprudenza chiarisce infatti che la norma di cui all'art. 1186 c.c. è posta a vantaggio del creditore, il quale ha la facoltà di richiedere immediatamente l'adempimento del debitore, nonostante la previsione di un termine successivo, qualora egli diventi insolvente. Essa quindi non opera automaticamente come conseguenza dell'insolvenza, ma richiede una manifestazione di volontà del creditore al debitore di avvalersi di tale facoltà (ex multis, cfr Cass. 25376/2024).
22. Al fine di stabilire il dies a quo della prescrizione, quindi, occorre fare riferimento al momento della scadenza dell'ultima rata del finanziamento, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (ex multis cfr.
Cass. 17798/2011).
23. Nel caso concreto, il finanziamento prevedeva il rimborso mediante il versamento di n. 62 rate mensili, con pagamento della prima rata previsto dopo due mesi dall'erogazione delle somme (cfr doc. 2 parte opposta).
L'erogazione delle somme è avvenuta in data 07/10/2008 (cfr doc. 04 e doc. 10 parte opposta), sicché il credito è divenuto esigibile e la prescrizione è iniziata a decorrere in data 07/01/2014.
24. Passando quindi all'esame dei possibili eventi interruttivi della prescrizione, con riferimento alla missiva del 21/08/2015 con cui CA IS SP (cessionaria) unitamente a CA MO del SC di EN SP
(cedente) provvedeva ad informare la debitrice dell'avvenuta cessione del credito, richiedendone il pagamento entro 20 giorni (doc. 07 parte opposta), astrattamente idonea a interrompere la prescrizione, non
è stata fornita la prova della spedizione e del recapito alla debitrice opponente. Nessuna ricevuta è stata allegata e anche in questo caso l'indirizzo indicato nella lettera (Via Galileo Galilei, 100/A, San Giovanni
Lupatoto) è difforme rispetto a quello di residenza della debitrice (Via Galileo Galilei, 100/A,
Albignasego).
25. Ne consegue che la comunicazione del 21/08/2015 non è atto idoneo a interrompere la prescrizione.
26. Resta da esaminare l'unica raccomandata di cui viene data prova di spedizione all'indirizzo corretto (anche se tornata al mittente per compiuta giacenza) ovvero quella datata 23/08/2017 (doc. 08 parte opposta), in cui si legge:
“con la presente Le comunichiamo che, in data 19/06/2015, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
S.P.A. ha ceduto a CA IFIS S.p.A. il credito nei Suoi confronti, per un ammontare complessivo pari ad €
18.962,90.
La informiamo inoltre, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 125 del D. lgs. 1° settembre 1993 n. 385
(Testo Unico CArio), che sussistono per la Scrivente i presupposti di segnalazione a sofferenza nella
Centrale dei Rischi, secondo quanto imposto dalla Circolare della CA d'Italia n.139 dell'11 febbraio
6 1991. Al fine di valutare compiutamente la Sua situazione economica, La invitiamo, nel Suo interesse, in considerazione degli effetti pregiudizievoli che la segnalazione potrebbe avere sulla capacità di accesso al credito, a voler fornire alla Scrivente notizia di ogni eventuale elemento che possa far venir meno i presupposti di detta segnalazione, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della presente. Trascorso il termine suddetto e in assenza di un confronto utile ad interrompere l'iter dell'imminente segnalazione, Le comunichiamo, ottemperando agli obblighi della sopra citata Circolare, Capitolo 2, Sezione 5, Paragrafo
2, che procederemo alla segnalazione a sofferenza.
Desideriamo manifestarLe, tuttavia, la nostra disponibilità alla valutazione di una modalità di pagamento
a Lei favorevole, anche in considerazione delle Sue possibilità, al fine di evitare la maturazione di ulteriori oneri a Suo carico.”
27. Sennonché ritiene il Tribunale che tale comunicazione non sia qualificabile come atto idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c.
28. Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, esso deve presentare un elemento soggettivo ed un elemento oggettivo: da un lato, la chiara indicazione del soggetto obbligato e, dall'altro lato,
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cass. 7188/2025). Pur escludendo la necessità di formule di rito, è comunque necessario che l'atto costituisca uno strumento di esercizio del diritto e, al contempo, un percepibile richiamo all'adempimento (Cass. 13430/2025).
29. Il Tribunale ritiene che la comunicazione inviata da CA IFIS alla debitrice in data 23/08/2017 non contenga questi requisiti minimi e pertanto non sia idonea a interrompere la prescrizione.
30. La missiva della banca si pone infatti in ottica meramente interlocutoria, al fine di verificare la posizione debitoria ed evitare possibili ulteriori conseguenze negative dell'insolvenza della debitrice. Il credito non viene quantificato, ma genericamente indicato sulla base del contratto di finanziamento (e nel caso di specie la quantificazione sarebbe stata necessaria, tenuto conto del fatto che la banca ha successivamente agito in giudizio per un importo di € 11.814,83 inferiore a quello riportato nella lettera di € 18.962,90).
Dalla lettera neppure emerge una chiara richiesta di pagamento di un credito adeguatamente specificato, ma solo un invito a contattare la banca per chiarire e discutere la posizione debitoria, genericamente indicata.
31. Ne consegue l'inidoneità della raccomandata del 23/08/2017 a interrompere la prescrizione.
32. L'art. 2943 c.c. prevede che la prescrizione possa essere interrotta anche dalla notificazione dell'atto introduttivo di un procedimento giudiziale: nel caso concreto la creditrice ha agito in sede giudiziale con il ricorso monitorio depositato in data 20/12/2023. Sennonché il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione: occorre a tal fine la notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante,
7 manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto (cfr
Cass. 27944/2022).
33. La notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo è avvenuta solamente in data 09/02/2024, mentre il termine prescrizionale è maturato in data 07/01/2024: l'eccezione di prescrizione della debitrice opposta è pertanto fondata e assorbe la trattazione delle ulteriori censure proposte.
CONCLUSIONI
34. L'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
35. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 55/2014, con riferimento ai parametri relativi alle cause di cognizione avanti al Tribunale, scaglione di riferimento da 5.201,00 a € 26.000,00, con le fasi di studio e introduttiva ai medi tabellari, trattazione e decisoria ai valori sostanzialmente minimi alla luce della natura documentale e della speditezza dell'iter processuale.
36. Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della decisione.
p.q.m.
Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 1570/2024), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'eccezione di prescrizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 70/2024 emesso dal Tribunale di
Padova in data 09/01/2024;
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 del presente procedimento, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, € 145,50 per spese (CU e cancelleria) oltre 15% rimborso forfettario, Iva e c.p.a.
Padova, 13 ottobre 2025.
La Giudice
MA TO IO
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