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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2585/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice Unico dott.ssa Simona Merra in funzione di Giudice di Appello dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note difensive depositate in vista dell'udienza del 22.05.2025 e le memorie conclusive autorizzate;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2585/2024 di R.G. promossa da: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Giancarlo Lombardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vittorio Russi sito in Bari al c.so Vittorio Emanuele n. 60;
- parte appellante -
CONTRO
AVV. in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio Controparte_1
studio sito in Bari alla via Principe Amedeo n. 25;
- parte appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 126/2024 emessa dal Giudice di Pace di Bari in data
18.01.2024 e depositata in data 22.01.2024 nel giudizio iscritto al n. R.G. 6362/2023.
CONCLUSIONI: parte appellata ha concluso come da note di trattazione c.d. scritta depositate in vista dell'udienza del 22.05.2025 e nei precedenti scritti difensivi.
Simona Merra CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia deve applicarsi la disciplina di cui all'art. 348 c.p.c. che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
Invero alla prima udienza del 24.10.2024 parte appellante non depositava note di trattazione scritta e, in ossequio al disposto di cui all'art. 348 co. 2 c.p.c., a mente del quale “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante” l'udienza veniva rinviata al 13.02.2025 per il prosieguo.
All'udienza del 13.02.2025 la scrivente, rilevata la mancata comparizione dell'appellante, rinviava la causa all'odierna udienza per la decisione.
Dopo la chiusura dell'udienza e successivamente anche alla comunicazione di cancelleria, il procuratore dell'appellante depositava note di trattazione scritta che devono considerarsi tamquam non essent non avendo la parte neppure avanzato istanza di rimessione in termini.
Dunque l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in mediante applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022 secondo lo scaglione fino a €.
1.100,000 limitatamente alla fase di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di
Part Giudice di Appello definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto Parte_1
di citazione in appello notificato in data 21.02.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA improcedibile l'appello;
2) CONDANNA parte appellante alla rifusione delle spese del presente Parte_1
Simona Merra giudizio in favore dell'appellato che liquida in €. 263,00 per compensi, oltre Controparte_1
esborsi, 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A..
Così deciso in Bari, il 22.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Merra
Simona Merra