Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 23/06/2025, n. 12420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12420 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12420/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11502/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11502 del 2017, proposto da NZ Bruno, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Amedeo Melegari, con domicilio eletto presso lo studio RI Petrucci in Roma, piazza di Villa Carpegna 42 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
Ente Parco Nazionale del Circeo, Comune di Sabaudia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della Deliberazione n. 427 del 25 luglio 2017 della Giunta regionale del Lazio, con la quale è stato adottato il Piano del Parco nazionale del Circeo ai sensi della legge 6.12.1991 n. 394, art. 12, comma 3 ed il rapporto ambientale e sintesi non tecnica ai sensi del D.lvo 3.4.2006 n. 152, pubblicata sul Burl in data 1.8.2017
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente riferisce di essere comproprietario del lotto di terreno sito nel Comune di Sabaudia, censito in catasto al foglio 100 con i mappali 156, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 e 172, dell’estensione complessiva di circa mq. 15.340.
Riferisce, altresì, che a seguito di un lungo contenzioso amministrativo, questo TAR per il Lazio, con sentenza n. 798/1982, passata in giudicato, annullò la deliberazione di Giunta Regionale di approvazione del P.R.G. comunale, limitatamente alle particelle qui in esame, riconoscendone la natura edificabile.
Successivamente a detta pronuncia, informa, si è sviluppato un lungo contenzioso per la corretta esecuzione di tale giudicato, nell’ambito di cui è stata emessa la sentenza n. 797/2014 del Consiglio di Stato che ha analizzato la portata e i limiti del giudicato amministrativo conseguente alla sentenza del TAR Lazio sopra citata.
Così si legge nella ridetta sentenza del Giudice dell’appello, “ il giudicato, contrariamente a quanto affermato dal Tar con l’impugnata sentenza, non si è limitato a rimuovere un vizio con valenza formale, quale il “riscontrato difetto di motivazione” (questo sì produttivo del diritto solo ad ottenere una riedizione dell’esercizio del potere pianificatorio sic et simpliciter), ma si è pronunciato (favorevolmente per gli interessati) nel senso di statuire che le aree oggetto di lottizzazione “Le Colline del Lago” avevano una loro ben precisa connotazione urbanistica, per essere state già utilizzate all’uso residenziale, sicché di tale sostanziale situazione occorreva che il Comune tenesse debito conto, considerato soprattutto che le previsioni attuative recate dal Piano di lottizzazione non sono mai state dichiarate decadute.
Se così è, il potere conformativo, derivante dal giudicato per l’Amministrazione comunale di Sabaudia, si atteggia nell’obbligo di sostanziale conservazione dello stato dei luoghi all’utilizzo residenziale a suo tempo approvato e di fatto mantenuto sia pure da coordinarsi con la normativa edilizia nelle more intervenute (considerato il lasso di tempo decorso); ma certamente la situazione del regime urbanistico connessa ad una permanente validità del piano attuativo più volte menzionato non poteva essere frustrata e integralmente messa in non cale da sopravvenienze di tipo paesaggistico invocate dal Comune, che, come più avanti si va ad esaminare, in realtà, nella specie, non possono costituire valida ragione per precludere la completa attuazione del Piano in parola” .
In seguito a tale statuizione, riferisce parte ricorrente, il Comune ha aperto un tavolo tecnico con la Regione Lazio relativamente al procedimento teso all’adozione di una variante al P.R.G. che desse esecuzione al risalente piano di lottizzazione interessante il lotto di parte ricorrente.
Ciò nonostante, mediante l’atto impugnato, la Regione Lazio ha adottato il Piano del Parco Nazionale del Circeo che ha inserito il lotto qui in rilievo, nelle aree di protezione denominate C1 “Superfici agricole”, con prescrizioni che sono trasfuse nell’art. 39 delle N.T.A. (all.to n. 5 al ricorso) e che appaiono antitetiche, e comunque non conformi alla vocazione residenziale dell’area come riconosciuta nella sentenza n. 797/2014, citata.
Ciò premesso, avverso l’atto impugnato, in epigrafe meglio dettagliato, sono mosse le seguenti censure, compendiate nei motivi di diritto che seguono.
Primo motivo. La procedura di Valutazione Ambientale Strategica come presupposto della pianificazione del Parco: illegittimità del procedimento amministrativo per difetto di logicità e per violazione dei principi generali di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa .
Si sottolinea che la V.A.S. costituisce un presupposto indefettibile di qualsiasi pianificazione territoriale che, per espressa previsione normativa, “ è effettuata anteriormente all’approvazione del piano o del programma … e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso” e la cui mancanza rende “i provvedimenti amministrativi di approvazione … annullabili per violazione di legge ” (art. 11 D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006).
Si evidenzia che la V.A.S. è stata pubblicata unitamente al Piano del Parco gravato, con una procedura che provoca un duplice ordine di problemi: da un lato, si è resa oltremodo difficoltosa l’analisi, la lettura e la comprensione di due distinte pianificazioni estremamente complesse e dall’altro, si manifesta il rischio di un cortocircuito amministrativo insanabile. Laddove, infatti, la V.A.S. dovesse subire modifiche anche minime in sede di definitiva approvazione regionale, il Piano del Parco, che deve necessariamente uniformarvisi, dovrà essere rielaborato e ripubblicato.
Il difetto di logicità e la violazione dei principi generali di economicità, efficacia ed efficienza che regolano l’azione amministrativa viziano, ad avviso del ricorrente, il provvedimento impugnato.
Secondo motivo. Violazione dell’art. 145 del D.lvo n. 42/2004 in tema di coordinamento tra Piano del Parco Nazionale del Circeo e P.T.P.R.; manifesta illogicità ed incoerenza dell’art. 9 delle N.T.A. del Piano del Parco Nazionale del Circeo .
Si dice che la prevista prevalenza delle disposizioni del Piano del Parco su quelle di TP (“ Nell’attuazione del Piano del Parco valgono le disposizioni più restrittive fra quelle disposte dal Piano e quelle disposte dal Piano Territoriale Paesistico Regionale vigente al momento ”), sia in contrasto con la riconosciuta natura sovraordinata del TP rispetto al Piano del Parco.
Terzo motivo. Illegittimità del procedimento amministrativo e della delibera di approvazione del Piano del Parco Nazionale del Circeo per assenza del prescritto parere di coordinamento con il Piano di Assetto Idrogeologico; eccesso di potere per manifesta illogicità e violazione dei principi generali di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa .
Si deduce che la pianificazione in oggetto è finalizzata anche alla tutela di tutti gli ambiti paesaggistici, compresi nel territorio del Parco, ivi comprese le componenti di carattere idrogeologico che ne rappresentano un aspetto di primaria importanza.
Pertanto, si afferma, per ragioni di completezza istruttoria e di coerenza con le finalità di pianificazione perseguite dal Piano del Parco, si imponeva la sottoposizione dell’intero Piano al parere dell’Autorità di Bacino in ordine alla sua compatibilità con il PAI.
La mancanza di tale valutazione rende, ad avviso del ricorrente, illegittima l’adozione del piano dell’Ente Parco Nazionale del Circeo non garantendo ab origine il necessario coordinamento con la sovraordinata strumentazione tesa a disciplinare l’assetto idrogeologico del comprensorio interessato.
Quarto motivo. Inottemperanza del giudicato amministrativo relativamente alle particelle oggetto della presente impugnazione; eccesso di potere per manifesta illogicità ed incoerenza dell’azione amministrativa .
Si osserva che a seguito di un percorso giurisprudenziale protrattosi per oltre tre decenni è stata ormai stabilita la vocazione residenziale delle particelle in rilievo.
Di contro, nella stesura del Piano del Parco Nazionale del Circeo - avvenuta mediante l’apporto anche del Comune di Sabaudia sia in maniera diretta (incontri con il Direttore del Parco verbalizzati in data 9 e 12 marzo 2012), che quale membro della Comunità del Parco - della lottizzazione denominata “Le Colline del Lago” non v’è traccia e i lotti dalla stessa interessati sono stati inseriti nella zona C1 come superfici agricole, con natura e vocazione diametralmente opposte rispetto a quelle indicate dal Comune di Sabaudia, dal giudice amministrativo e dalla stessa istruttoria attualmente in corso, per come indicata nella nota del Comune di Sabaudia n. 12133 del 10/5/2016 (all.to 4 al ricorso). A riprova di ciò, si sottolinea, l’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco, che prevede le prescrizioni da adottarsi nelle zone agricole C1 ove è stata situata la proprietà del ricorrente, al comma 2 così statuisce: “ Non è ammessa la costruzione di edifici residenziali”.
Si è costituita per resistere la Regione Lazio, difendendosi con documenti e memorie, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 6 giugno 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il mezzo di gravame va accolto, per le seguenti ragioni.
Emerge dalla nota della Regione Lazio del 28 luglio 2017 (doc. 1 allegato al ricorso) che gli elaborati del Piano del Parco e gli elaborati del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica sono stati pubblicati insieme, il primo agosto 2017.
Successivamente (cfr. deposito del 9 febbraio 2025) vi è stata la pubblicazione, sul Burl 23 luglio 2020, n. 93, supplemento n. 1, della “ Determinazione 1 luglio 2020, n. G07716 Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). Parere Motivato ai sensi dell'art.15 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i. relativo al Piano del Parco Nazionale del Circeo ”.
Sotto questo profilo deve condividersi quanto affermato (anche) di recente dalla giurisprudenza, secondo cui “ La procedura di VAS - quale passaggio endoprocedimentale - non deve avvenire al momento dell'adozione del piano o programma. Invece, dovrà essere esperita prima del varo finale dello stesso, consistente nell'approvazione, affinché la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stiano per divenire definitive”, (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 maggio 2025, n. 4244 e giurisp. ivi citata, che conferma T.A.R. Friuli-V. Giulia, Sez. I, 29 settembre 2021, n. 294).
Nel caso di specie la procedura di V.A.S. non ha seguito tali coordinate temporali, pertanto, data la fondatezza del primo motivo di diritto, il ricorso va accolto e per l’effetto va annullato l’atto impugnato, segnatamente l’approvazione del Piano del Parco nazionale del Circeo (Delib. G.R. Lazio, n. 427 del 25 luglio 2017), nella sola parte di interesse per il ricorrente, ossia relativamente alle previsioni lesive per il ricorrente stesso, contenute nel ridetto Piano e nelle relative N.T.A., inerenti il lotto già oggetto di giudicato (cfr. Sentenza del Consiglio di Stato n. 797/2014).
Per economia processuale, le rimanenti censure restano assorbite.
Sussistono sufficienti ragioni per la compensazione delle spese di lite, vista la particolarità della vicenda giudiziarie e amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Silvia Piemonte, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO