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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/04/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3576/2023
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 26.03.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3576/2023 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in Rimini, via Reno 21 int. 2, difeso in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rimini, Via della
Fiera n. 7, PEC: Email_1
Ricorrente
Contro
, in persona del ministro pro tempore nonché legale rappresentante;
Controparte_1
Resistente-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto di parte ricorrente depositato in data 29.11.2023, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 29.11.2023, l'Avv. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Rimini in data 9.11.2023, notificatogli il 13.09.2023.
Il ricorrente ha esposto di avere prestato la propria opera professionale in favore del sig. Parte_2 nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 5619/11– 1468/11 R.G.T. e, dopo aver proposto istanza di liquidazione dei compensi professionali per l'attività svolta, il Giudice penale gli ha liquidato il solo compenso per la fase di merito del giudizio in questione, omettendo integralmente di liquidargli il compenso per la precedente fase dell'udienza di convalida dell'arresto. A tal proposito, parte ricorrente ha riferito che l'imputato è stato tratto in arresto in data 2.08.2011 e il giorno successivo si è svolta l'udienza di convalida dell'arresto all'esito della quale è stata applicata al sig. la misura del divieto di dimora nella provincia Pt_2 di Rimini e ne è stata disposta l'immediata liberazione. Con il medesimo provvedimento il Giudice ha rinviato al 12.12.2011 la celebrazione del giudizio ordinario, definito con sentenza emessa in data 27.02.2012.
L'Avv. , da ultimo, ha precisato che, in relazione alla liquidazione dei compensi dovuti per Parte_1
l'udienza di convalida dell'arresto – dei quali in questa sede ha chiesto la corresponsione – non si deve applicare la riduzione di cui all'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014 in quanto è stata svolta un'attività completa e documentata.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti il Giudice, ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 281 terdecies c.p.c. All'udienza del 26.03.2025, il
Giudice, su istanza del ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Controparte_1
SUL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
Parte ricorrente ha dedotto che è errato il decreto di liquidazione adottato dal Tribunale di Rimini in quanto, il Giudice, Dott.ssa Fiorella Casadei, al quale è stata presentata la relativa istanza, ha liquidato unicamente le competenze a lui spettanti per l'attività espletata nel giudizio ordinario, senza tuttavia liquidargli le somme correlate all'attività svolta nell'ambito dell'udienza di convalida dell'arresto, corrispondenti a ulteriori euro 1.140,00 secondo quanto previsto dalla Tabella 15, nella colonna relativa ai
“cautelari personali”, allegata al D.M. 55/2014.
Nel caso in esame, costituisce circostanza provata che l'Avv. , in qualità di difensore di Parte_1 fiducia del sig. ha partecipato all'udienza ex art. 558 c.p.p. del 3.08.2011, tenutasi dinnanzi Parte_2 al Dott. Lucio Ardigò, avente ad oggetto la convalida dell'arresto del suo assistito (doc. 2 sub. 2 allegato al ricorso).
Sul piano normativo è opportuno evidenziare che l'art. 449 c.p.p. prevede che “quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore pagina 2 di 4 dall'arresto”. Al comma 3 la norma citata dispone che “se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio”. Il Giudizio direttissimo rappresenta un procedimento speciale che si caratterizza per la sua natura acceleratoria e deflattiva dell'udienza preliminare. Tale rito è applicabile quando l'accusa si basa su fondamenta talmente solide da rendere superflua non solo l'udienza preliminare, ma addirittura la ricerca di mezzi di prova. L'evidenza qualificata della prova deriva dall'arresto in flagranza di reato e dalla confessione resa durante l'interrogatorio in sede di convalida della misura pre-cautelare.
Nonostante detto rito speciale determini una contrazione delle attività processuali, la giurisprudenza di
Cassazione ha affermato che la fase della convalida si contraddistingue per una sua autonomia rispetto al successivo giudizio ordinario. Più nel dettaglio la Cassazione ha evidenziato che la mancata impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'arresto preclude la rilevabilità, nel corso del successivo giudizio direttissimo, della nullità relativa alla costituzione delle parti e dell'invalidità derivata degli atti compiuti nell'udienza di convalida. (In motivazione, la Corte ha osservato che la fase della convalida dell'arresto è del tutto autonoma rispetto a quelle successive, con la conseguenza che un'eventuale nullità verificatasi in quella sede deve essere fatta valere con il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza ex art. 391, comma 4, cod. proc. pen. e non si riverbera sul giudizio che segue) (Cassazione penale, sez. III, 22.02.2019, n. 36945).
Orbene, dalla summenzionata autonomia della udienza di convalida dell'arresto rispetto al successivo giudizio ordinario discende la fondatezza in ordine al profilo relativo all'an del ricorso proposto dall'Avv.
e la conseguente illegittimità del provvedimento adottato dalla Dott.ssa Casadei nella parte in Parte_1 cui ha omesso in toto la liquidazione delle attività svolte dal ricorrente in sede di udienza di convalida.
Ciò posto, in ordine al quantum che deve essere liquidato in favore dell'Avv. giova Parte_1 premettere che l'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, rubricato “Parametri generali per la determinazione dei compensi” all'ultimo periodo prevede che “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. In ordine alla interpretazione della norma citata, la Corte di Cassazione ha affermato che un eventuale scostamento dai valori medi di liquidazione è ammissibile nei limiti di legge purché sia sorretto da una idonea e adeguata motivazione dalla quale emergano le ragioni per le quali il Giudice ha deciso di incrementare o ridurre il compenso del difensore.
Nel caso in esame ritiene il presente Tribunale che, in contrasto con quanto argomentato dallo stesso ricorrente, ricorrano i presupposti per applicare la riduzione ex art. 12, comma 1, D.M. 55/2014. L'Avv.
, infatti, ha prestato la propria attività professionale in un procedimento che si è caratterizzato Parte_1 per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e per la conseguente semplicità dell'attività difensiva espletata. Infatti, il procedimento penale dal quale è originato il presente giudizio ha avuto ad oggetto un fatto di modesta gravità (il sig. è stato imputato del delitto di cui agli artt. 81 Pt_2
pagina 3 di 4 c.p.v., 110, 624, 625 n. 4 c.p. perché si è impossessato di un orologio del valore di euro 200,00 e di una borsa mare contenente due I-pod e un paio di occhiali da sole).
Ferma la ricorrenza dei presupposti per la riduzione dei valori medi ex art. 12, comma 1, D.M.
55/2014, l'importo da liquidare per l'attività professionale espletata dall'Avv. è pari ad euro Parte_1
855,00, somma che ridotta di 1/3 ex art. 106 bis c.p.c., è pari ad euro 570,00.
Sulla base delle argomentazioni svolte, il decreto impugnato deve essere annullato e parzialmente riformato nella parte in cui la Dott.ssa Casadei non ha liquidato in favore dell'Avv. la somma Parte_1 dovuta per l'attività espletata in sede di udienza di convalida dell'arresto
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alle spese del presente giudizio, il parziale accoglimento della opposizione e la mancata resistenza della parte convenuta ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'Avv. e annulla il Parte_1 decreto di pagamento del compenso del difensore emesso dal Tribunale di Rimini in data
9.11.2023, depositato in data 13 novembre 2023, nella parte in cui è stata omessa la liquidazione dell'attività svolta in sede di udienza di convalida (3.08.2011) nell'ambito del procedimento penale
R.G.N.R. n. 5619/11– 1468/11 R.G.T. e, per l'effetto, liquida per la predetta attività in favore dell'Avv. Faviomassimo Del Bianco l'importo di euro 570,00, già ridotto di 1/3 ex art. 106 bis
c.p.c., oltre IVA e CPA nella misura di legge, fermo quanto già disposto dal provvedimento impugnato in ordine alla liquidazione della successiva fase;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Rimini, 1 aprile 2025.
Il Giudice Dott. Antonio Miele
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 26.03.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3576/2023 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in Rimini, via Reno 21 int. 2, difeso in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rimini, Via della
Fiera n. 7, PEC: Email_1
Ricorrente
Contro
, in persona del ministro pro tempore nonché legale rappresentante;
Controparte_1
Resistente-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atto di parte ricorrente depositato in data 29.11.2023, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 29.11.2023, l'Avv. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Rimini in data 9.11.2023, notificatogli il 13.09.2023.
Il ricorrente ha esposto di avere prestato la propria opera professionale in favore del sig. Parte_2 nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 5619/11– 1468/11 R.G.T. e, dopo aver proposto istanza di liquidazione dei compensi professionali per l'attività svolta, il Giudice penale gli ha liquidato il solo compenso per la fase di merito del giudizio in questione, omettendo integralmente di liquidargli il compenso per la precedente fase dell'udienza di convalida dell'arresto. A tal proposito, parte ricorrente ha riferito che l'imputato è stato tratto in arresto in data 2.08.2011 e il giorno successivo si è svolta l'udienza di convalida dell'arresto all'esito della quale è stata applicata al sig. la misura del divieto di dimora nella provincia Pt_2 di Rimini e ne è stata disposta l'immediata liberazione. Con il medesimo provvedimento il Giudice ha rinviato al 12.12.2011 la celebrazione del giudizio ordinario, definito con sentenza emessa in data 27.02.2012.
L'Avv. , da ultimo, ha precisato che, in relazione alla liquidazione dei compensi dovuti per Parte_1
l'udienza di convalida dell'arresto – dei quali in questa sede ha chiesto la corresponsione – non si deve applicare la riduzione di cui all'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014 in quanto è stata svolta un'attività completa e documentata.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti il Giudice, ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 281 terdecies c.p.c. All'udienza del 26.03.2025, il
Giudice, su istanza del ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Controparte_1
SUL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
Parte ricorrente ha dedotto che è errato il decreto di liquidazione adottato dal Tribunale di Rimini in quanto, il Giudice, Dott.ssa Fiorella Casadei, al quale è stata presentata la relativa istanza, ha liquidato unicamente le competenze a lui spettanti per l'attività espletata nel giudizio ordinario, senza tuttavia liquidargli le somme correlate all'attività svolta nell'ambito dell'udienza di convalida dell'arresto, corrispondenti a ulteriori euro 1.140,00 secondo quanto previsto dalla Tabella 15, nella colonna relativa ai
“cautelari personali”, allegata al D.M. 55/2014.
Nel caso in esame, costituisce circostanza provata che l'Avv. , in qualità di difensore di Parte_1 fiducia del sig. ha partecipato all'udienza ex art. 558 c.p.p. del 3.08.2011, tenutasi dinnanzi Parte_2 al Dott. Lucio Ardigò, avente ad oggetto la convalida dell'arresto del suo assistito (doc. 2 sub. 2 allegato al ricorso).
Sul piano normativo è opportuno evidenziare che l'art. 449 c.p.p. prevede che “quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore pagina 2 di 4 dall'arresto”. Al comma 3 la norma citata dispone che “se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio”. Il Giudizio direttissimo rappresenta un procedimento speciale che si caratterizza per la sua natura acceleratoria e deflattiva dell'udienza preliminare. Tale rito è applicabile quando l'accusa si basa su fondamenta talmente solide da rendere superflua non solo l'udienza preliminare, ma addirittura la ricerca di mezzi di prova. L'evidenza qualificata della prova deriva dall'arresto in flagranza di reato e dalla confessione resa durante l'interrogatorio in sede di convalida della misura pre-cautelare.
Nonostante detto rito speciale determini una contrazione delle attività processuali, la giurisprudenza di
Cassazione ha affermato che la fase della convalida si contraddistingue per una sua autonomia rispetto al successivo giudizio ordinario. Più nel dettaglio la Cassazione ha evidenziato che la mancata impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'arresto preclude la rilevabilità, nel corso del successivo giudizio direttissimo, della nullità relativa alla costituzione delle parti e dell'invalidità derivata degli atti compiuti nell'udienza di convalida. (In motivazione, la Corte ha osservato che la fase della convalida dell'arresto è del tutto autonoma rispetto a quelle successive, con la conseguenza che un'eventuale nullità verificatasi in quella sede deve essere fatta valere con il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza ex art. 391, comma 4, cod. proc. pen. e non si riverbera sul giudizio che segue) (Cassazione penale, sez. III, 22.02.2019, n. 36945).
Orbene, dalla summenzionata autonomia della udienza di convalida dell'arresto rispetto al successivo giudizio ordinario discende la fondatezza in ordine al profilo relativo all'an del ricorso proposto dall'Avv.
e la conseguente illegittimità del provvedimento adottato dalla Dott.ssa Casadei nella parte in Parte_1 cui ha omesso in toto la liquidazione delle attività svolte dal ricorrente in sede di udienza di convalida.
Ciò posto, in ordine al quantum che deve essere liquidato in favore dell'Avv. giova Parte_1 premettere che l'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, rubricato “Parametri generali per la determinazione dei compensi” all'ultimo periodo prevede che “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. In ordine alla interpretazione della norma citata, la Corte di Cassazione ha affermato che un eventuale scostamento dai valori medi di liquidazione è ammissibile nei limiti di legge purché sia sorretto da una idonea e adeguata motivazione dalla quale emergano le ragioni per le quali il Giudice ha deciso di incrementare o ridurre il compenso del difensore.
Nel caso in esame ritiene il presente Tribunale che, in contrasto con quanto argomentato dallo stesso ricorrente, ricorrano i presupposti per applicare la riduzione ex art. 12, comma 1, D.M. 55/2014. L'Avv.
, infatti, ha prestato la propria attività professionale in un procedimento che si è caratterizzato Parte_1 per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e per la conseguente semplicità dell'attività difensiva espletata. Infatti, il procedimento penale dal quale è originato il presente giudizio ha avuto ad oggetto un fatto di modesta gravità (il sig. è stato imputato del delitto di cui agli artt. 81 Pt_2
pagina 3 di 4 c.p.v., 110, 624, 625 n. 4 c.p. perché si è impossessato di un orologio del valore di euro 200,00 e di una borsa mare contenente due I-pod e un paio di occhiali da sole).
Ferma la ricorrenza dei presupposti per la riduzione dei valori medi ex art. 12, comma 1, D.M.
55/2014, l'importo da liquidare per l'attività professionale espletata dall'Avv. è pari ad euro Parte_1
855,00, somma che ridotta di 1/3 ex art. 106 bis c.p.c., è pari ad euro 570,00.
Sulla base delle argomentazioni svolte, il decreto impugnato deve essere annullato e parzialmente riformato nella parte in cui la Dott.ssa Casadei non ha liquidato in favore dell'Avv. la somma Parte_1 dovuta per l'attività espletata in sede di udienza di convalida dell'arresto
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alle spese del presente giudizio, il parziale accoglimento della opposizione e la mancata resistenza della parte convenuta ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'Avv. e annulla il Parte_1 decreto di pagamento del compenso del difensore emesso dal Tribunale di Rimini in data
9.11.2023, depositato in data 13 novembre 2023, nella parte in cui è stata omessa la liquidazione dell'attività svolta in sede di udienza di convalida (3.08.2011) nell'ambito del procedimento penale
R.G.N.R. n. 5619/11– 1468/11 R.G.T. e, per l'effetto, liquida per la predetta attività in favore dell'Avv. Faviomassimo Del Bianco l'importo di euro 570,00, già ridotto di 1/3 ex art. 106 bis
c.p.c., oltre IVA e CPA nella misura di legge, fermo quanto già disposto dal provvedimento impugnato in ordine alla liquidazione della successiva fase;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Rimini, 1 aprile 2025.
Il Giudice Dott. Antonio Miele
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