Rigetto
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16/05/2025, n. 4244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4244 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04244/2025REG.PROV.COLL.
N. 02933/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2933 del 2022, proposto da
VE CH, RI ET, BI ET, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Scavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Daniele del Friuli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ino Pupulin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IV CH, Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, Azienda Agricola TT MA, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 294/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Daniele del Friuli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti – in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams" – gli avvocati Silvia Gotti per delega dell'avv. Angelo Scavone e Ino Pupulin.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni appellanti – comproprietari di un’abitazione con terreno circostante posta nelle vicinanze degli stabilimenti nei quali l’azienda agricola di cui è titolare la controinteressata esercita un’attività di allevamento industriale di bovini – hanno impugnato innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia la deliberazione del consiglio comunale del Comune di San Daniele del Friuli n. 91 del 28 dicembre 2020, di approvazione del PAC denominato “Sottozona E7.10 – Azienda Agricola TT MA, e della Variante al PRGC n. 94, nonché gli altri atti e provvedimenti ad essa collegati.
A sostegno del ricorso, essi hanno articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) Violazione dell’art. 38 delle NTA del P.U.R.G. - Violazione dell’art. 31 e dell’art. 31 bis del P.R.G.C. Violazione degli artt. 63 bis , 63 quater , 63 quinquies , 63 sexies , L.R. n. 5 del 2007 (come successivamente inseriti e modificati), anche in combinato disposto con gli artt. 25 63 sexies della medesima L.R. n. 5 del 2007. Eccesso di potere per sviamento; 2) eccesso di potere sotto vari profili; 3) Violazione degli artt. 6 e 12 d. lgs n. 152/2006. Violazione dell’art. 63- sexies , comma 4, L.R. n. 5/ 2007. Violazione dell’art. 4, comma 3, L.R. n. 16/2008.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, instando altresì per il risarcimento del danno da loro subito nella vicenda in esame, con riserva di successiva quantificazione. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di San Daniele del Friuli ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione e interesse ad agire dei ricorrenti. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
La controinteressata MA TT ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 294/21 il TAR Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale i sig.ri VE CH, RI ET e BI ET hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; erroneo rigetto del primo motivo di ricorso; 2) error in iudicando ; violazione dell’art. 38 NTA del PURG, nonché dell’art. 31 e 31-bis del PRGC; violazione degli artt. 63 bis , 63 quater , 63 quinquies , 63 sexies , L.R. n. 5 del 2007 (come successivamente inseriti e modificati), anche in combinato disposto con gli artt. 25 e 63- sexies della medesima L.R. n. 5 del 2007. Eccesso di potere; 3) erroneo rigetto del secondo motivo di ricorso; 4) error in iudicando ; violazione delle Linee Guida delle zone residenziali richiamate nei pareri dell’autorità sanitaria; 5) error in iudicando ; violazione della normativa in tema di VAS.
Hanno chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di San Daniele del Friuli ha reiterato le eccezioni di difetto di legittimazione e interesse ad agire degli appellanti. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, MA TT ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione e interesse ad agire degli appellanti. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 7.5.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello, nel merito, è infondato. Ciò esime il Collegio dall’esame delle preliminari censure di inammissibilità articolate dalle parti appellate.
3. Con un primo gruppo di censure (pp. 7-18), gli appellanti lamentano la violazione della normativa regionale in materia di disciplina della pianificazione, dettata dagli artt. 63 bis , 63 quater , 63 quinquies , 63 sexies , L.R. n. 5 del 2007.
Il motivo è infondato.
3.1. Ai sensi dell’art. 63 quinquies , comma 1, L.R. n. 5/07: “ In attuazione degli strumenti urbanistici generali comunali il PAC, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato ai sensi dell'articolo 25, può apportare modifiche al PRGC purché si rispettino le condizioni di cui all'articolo 63 sexies ”.
Dispone poi l’art. 63- sexies , comma 1, L.R. n. 5/07 che: “ Non coinvolgono il livello regionale di pianificazione ai sensi dell'articolo 63 bis le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente dotato di piano struttura, qualora ne rispettino gli obiettivi e le strategie, né quelle allo strumento urbanistico comunale vigente non dotato di tale piano, qualora prevedano almeno una delle seguenti fattispecie: ... c) le modifiche alle norme di attuazione, (…) senza incrementi dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura ”.
3.2. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, oggetto del progetto assentito dall’Amministrazione è rappresentato da:
- l’ampliamento di una tettoia già esistente di un fabbricato destinato a ricovero di attrezzi agricoli;
- la realizzazione, in luogo di due edifici esistenti, di un deposito di attrezzi agricoli/fienile di superficie non superiore alla somma dei due preesistenti.
Il tutto su terreno di proprietà della controinteressata, ricadente nella idonea zona E7 (insediamenti rurali maggiori, compresi quelli a carattere industriale), su terreni non interessati da alcun vincolo.
3.3. Per tali caratteristiche, trattasi di progetto che non impatta in alcun modo su: “ l’indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura ”, e pertanto non coinvolge in alcun modo il livello pianificatorio regionale.
3.4. Per tali ragioni, è evidente l’infondatezza dell’assunto di parte appellante, il quale si fonda su un’interpolazione della suddetta normativa regionale (artt. 63 ter e ss. L.R. n. 5/07), nonché dell’art. 31 NTA, del tutto sganciata dall’obiettiva realtà documentale, incentrata invece su un intervento che, si ribadisce, non impatta in alcun modo – in termini di maggiore superficie/volumetria/rapporto di copertura – sulla situazione preesistente, e che pertanto ben poteva essere assentito dall’Amministrazione comunale.
3.5. Alla stessa stregua, è del tutto inconferente, ai fini in esame, il riferimento al numero di capi allevabili all’interno della struttura in esame: trattasi invero di assunto del tutto inesistente, in quanto smentito dal progetto in atti, che in coerenza con il parere prot. P 0018966/P del 19/04/2019
dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 – nel quale viene specificato il numero massimo di capi allevabili nelle strutture ubicate all’interno della Sottozona E7.10 – stabilisce in maniera del tutto chiara che non verrà in alcun modo superato il numero di 136 capi allevabili all’interno dei ricoveri.
3.6. In sostanza, le censure di parte appellante si appuntano ora su una visione del tutto parziale e distorta della normativa di riferimento, ora su mere asserzioni di principio, e obliterano completamente, invece, i dati fattuali dell’approvato progetto, i quali:
- non prevedono aumenti di alcun tipo della volumetria/spazio di copertura esistente;
- non prevedono aumenti di alcun tipo quanto al numero dei capi allevabili all’interno dei ricoveri autorizzati, numero fissato in 136 unità.
3.7. Per tali ragioni, le relative censure sono infondate, e vanno dunque disattese.
4. Con un secondo gruppo di censure (pp. 18-28), gli appellanti lamentano l’illegittimità dell’impugnato PAC, per avere a loro dire “ perpetuato tale stato di fatto con il Piano Attuativo qui
impugnato, intervenuto sostanzialmente a sanatoria ” (cfr. atto di appello, p. 18).
In particolare, ad avviso degli appellanti, avrebbe dovuto farsi riferimento alla “ ... situazione di fatto
preesistente, della quale il Comune sembra essersi disinteressato, nonostante le evidenti e variegate illegittimità ”, individuate in precedenti pareri sanitari, a contenuto negativo.
Le censure sono infondate.
4.1. Le argomentazioni di parte ricorrente costituiscono il frutto di un’indebita commistione di elementi inconferenti ai fini di causa. Ci si riferisce, in particolare, ai pareri sanitari precedenti al procedimento di che trattasi, i quali pertanto nessuna valenza esplicano ai fini in esame.
Piuttosto, l’unico parere sanitario rilevante nel caso di specie è il citato parere prot. P 0018966/P del 19/04/2019 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3, reso nell’ambito del procedimento volto al rilascio del titolo. Parere che, some sopra esposto, è a contenuto ampiamente positivo, sotto condizione del rispetto del limite massimo del numero dei capi allevabili (136); limite ampiamente rispettato nel caso di specie, essendo su tale condizione approvato il PAC.
4.2. Alla stessa stregua, si palesano inconferenti le ampie dissertazioni svolte dagli appellanti al fine di dimostrare l’asserita illegittimità dell’allevamento esistente. All’evidenza, trattasi di argomentazioni miranti a revocare in dubbio la legittimità di un’attività da tempo assentita sulla base di titoli rimasti inoppugnati, e dunque in alcun modo sindacabili in questa sede, come gli appellanti pretendono invece di fare, attraverso una non consentita elusione della normativa sui termini decadenziali processuali.
4.3. Per tali ragioni, le relative censure sono infondate, e vanno dunque disattese.
5. Con l’ultimo motivo di gravame (pp. 28-31), gli appellanti lamentano anzitutto l’intempestiva sottoposizione del progetto a VAS, essendo la relativa deliberazione assunta soltanto dopo l’adozione del piano, la qual cosa avrebbe impedito al Comune – in thesi – una valutazione consapevole e informata sul progetto in esame.
In secondo luogo, essi censurano l’irragionevolezza della decisione, asseritamente “ ... dimostrata dal fatto che l’area nella quale si trova lo stabilimento zootecnico è vicino alla zona dell’Acqua caduta, Laghetto di Cimano, quindi è un’area naturale di valenza paesaggistico- culturale, ambientale e scientifico. Inoltre, come si è detto, l’Azienda sanitaria aveva espresso l’assenso solo nel 2019, pur con prescrizioni tassative. Pertanto, gli effetti sull’ambiente e sul paesaggio avrebbero dovuto essere valutati con ben altra conclusione ” (/cfr. atto di appello, p. 29).
Gli assunti sono infondati.
5.1. Per quel che attiene alla prima censura, va senz’altro dato seguito all’orientamento di questo Consiglio di Stato, secondo cui la valutazione in ordine al momento di svolgimento della procedura di VAS “ deve essere effettuata prima dell’approvazione del piano in quanto tale normativa ha individuato, quale unico limite temporale inderogabile per l’espletamento della valutazione ambientale, la data di approvazione e non di adozione; tanto che l’art. 11 cit., comma 5, ha dichiarato espressamente annullabili i provvedimenti di approvazione degli strumenti pianificatori, ove non siano stati preceduti dal subprocedimento in questione (Cons. Stato, sez. IV, n. 43 del 2014)” e che “la procedura di VAS - quale passaggio endo-procedimentale - non deve avvenire al momento dell'adozione del piano o programma. Invece, dovrà essere esperita prima del varo finale dello stesso, consistente nell'approvazione, affinché la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stiano per divenire definitive. Si è aggiunto che, atteso che la VAS è volta a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, sì da rendere compatibile l'attività antropica con le
condizioni di sviluppo sostenibile e ad integrare le scelte discrezionali tipiche dei piani e dei programmi, è del tutto ragionevole che venga esperita prima dell'approvazione del piano, piuttosto che alla data della adozione, per far sì che la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stanno per divenire definitive (sez. IV 2014 n. 3645) ” (C.d.S, sent. n. 6438/2019).
Ne consegue che la valutazione operata dall’Amministrazione dopo l’adozione del Piano, e prima della sua approvazione, è una scelta incensurabile sotto il profilo procedimentale, che pertanto non vizia in alcun modo l’atto impugnato.
5.2. Per quel che attiene al contenuto della relativa deliberazione della giunta comunale, di esclusione del PAC in esame dalla procedura di VAS, è sufficiente osservare che il progetto in esame non comporta in alcun modo ampliamento della volumetria esistente, limitandosi ad una mera riorganizzazione degli esistenti corpi di fabbrica. Inoltre, le modifiche in esame non sono visibili dall’esterno.
Per tali ragioni, è evidente che il progetto non impatta in alcun modo sull’intorno paesaggistico di riferimento, sicché anche sotto tale profilo l’atto impugnato si sottrae dalle lamentate censure, costituendo espressione di un potere correttamente esercitato.
5.3. Per tali ragioni, le relative censure sono infondate, e vanno dunque disattese.
6. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna solidalmente gli appellanti al rimborso delle spese di lite sostenute dalle parti appellate, che si liquidano, per ciascuna di esse, in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a – con l'intervento dei magistrati:
BI Franconiero, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | BI Franconiero |
IL SEGRETARIO