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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 1277/21
Udienza del 26.3.25
G.M. Dr. Ennio Ricci
E' presente l'avv. Gerardo Rauseo per parte appellante, il quale conclude riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni, e, letto l'art. 429 C.P.C., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa – durante la quale il difensore illustra le ragioni poste a fondamento della domande alla quale si riporta – decide la controversia pronunciando la sentenza di cui al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, Dr. Ennio Ricci, ha pronunciato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1277/2021 R.G.A.C., pronunciata a seguito di trattazione orale ex art. 429
CPC
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta delibera G.M. n. 26 del 2.3.2021, dall'avv. Gerardo Rauseo Napoli, in virtù di procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliato in Trevico, in Via Lungarella, n. 10, presso lo studio del medesimo difensore.
APPELLANTE E
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione, dall'avv. Glenda Blasi, ed elettivamente domiciliato in Grottaminarda (AV), in Via Nazionale Baronia, n. 3, presso lo studio del medesimo difensore.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino (Av) n. 359/2020 (R.G.
1479/2017), pubblicata il 17.9.20.
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/81 la società “ , ricorreva avverso Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 40 del 4.9.2017, notificata il 12.9.2017, con cui il Parte_1 irrogava la sanzione amministrativa di Euro 1.032,00, per violazione dell'art. 11 e 22 comma III del
D.Lgs n. 114/98, in quanto, come accertato da verbale n. 42/4-0/2017 elevato dai Carabinieri della
Compagnia di in data 17.4.2017 l'odierna appellata alle ore 03:15 ometteva di chiudere Parte_1 il locale gestito, violando in tal modo l'ordinanza del n. 2 del 2009, che ha Parte_1 fissato l'orario di chiusura degli esercizi pubblici alle ore 02:00.
L'opposizione era argomentata principalmente sulla base dell'asserita mancanza e/o incompletezza dell'impianto motivazionale dell'ordinanza opposta, nonché sulla violazione della regola procedimentale prevista dall'art. 18 comma II L. 689/81, non avendo l'autorità irrogante tenuto conto degli scritti difensivi presentati in via amministrativa da “ ” in data 17.5.17. Controparte_1
All'esito del giudizio, il Giudice di Pace di Ariano Irpino accoglieva il ricorso, ritenendo violata la regola procedimentale suesposta;
in particolare osservava che dal testo dell'ordinanza ingiunzione emergeva la mancata produzione da parte del trasgressore degli scritti difensivi entro i termini di rito. In diritto argomentava sulla indefettibilità dell'osservanza delle regole procedimentali preordinate all'emanazione di un provvedimento amministrativo, ancorché sanzionatorio, e sulla conseguente inderogabilità di quanto previsto dall'art. 18 comma II L. 689/81, da cui discenderebbe un obbligo per la Pubblica
Amministrazione procedente, la cui violazione sarebbe causa di invalidità dello stesso provvedimento finale.
Avverso tale sentenza, non notificata, il proponeva tempestivo appello, Parte_1 lamentando: a) il travisamento del fatto e delle prove, in quanto in realtà l'ordinanza ingiunzione opposta faceva espresso riferimento alla protocollazione degli scritti difensivi depositati da “ ”, Controparte_1 risultando dunque un mero errore materiare la dicitura “non ha prodotto scritti difensivi”, contenuta nel testo dell'ordinanza; b) la violazione di legge, in particolare dell'art. 18 comma II L. 689/81 come interpretato dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 1786/2010.
Si costituiva in giudizio l'appellato, che, in via preliminare, eccepiva la nullità della notificazione del ricorso in appello per violazione dell'art. 330 comma I CPC, poiché notificato alla parte personalmente e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado;
nel merito chiedeva la conferma della sentenza di primo grado, ritenuta corretta in fatto ed in diritto. All'udienza del 9.4.24 la causa era rinviata per la discussione all'udienza dell'11.6.24.
1. Questioni preliminari.
Non può trovare accoglimento la preliminare eccezione avanzata da “ ”, riguardante la Controparte_1 nullità della notificazione del ricorso in appello, in quanto effettuata direttamente alla parte appellata e non al domicilio eletto presso il difensore costituito in primo grado, essendo stata tale nullità sanata per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione in giudizio dell'appellata. Costituisce, infatti, principio consolidato nell'orientamento della Cassazione quello secondo il quale “la notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato
o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta ex officio la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata ex tunc secondo il principio generale dettato dall'art. 156, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. n. 19702 del 2011; Cass. SU n. 10696/2002; Cass.
n.13667/2007). E' inoltre infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 CPC, avendo l'appellante chiaramente individuato i punti contestati della sentenza gravata, ed esposto esaustivamente le proprie censure (cfr. S.U. n. 27119/2017).
2. Nel merito.
Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento.
Come primo motivo di appello il deduce l'erroneità della sentenza di primo Parte_1 grado per travisamento del fatto e delle prove, facendo l'ordinanza ingiunzione espresso riferimento agli scritti difensivi previsti dall'art. 18 L. 689/81, risultando dal testo dell'atto il numero di protocollazione degli stessi, mentre solo per errore materiale sarebbe stata riportato nell'ordinanza la dicitura “non ha prodotto scritti difensivi”. Orbene, dalla lettura dell'atto contestato, emerge che il testo dell'ordinanza contiene dapprima l'espressa indicazione che il trasgressore non avrebbe prodotto scritti difensivi entro i termini di rito, e successivamente, tra parentesi, l'espressa indicazione del numero di protocollazione della nota difensiva in questione, con l'indicazione della data di presentazione (17.5.2017), la quale coincide con il trentesimo giorno decorrente dalla notifica del verbale di contestazione (17.4.2017). Come per le note difensive presentate dal trasgressore, vi è anche l'indicazione di quelle depositate dall'ente accertatore, con speculare menzione del numero di protocollazione e della data di recepimento di tali note.
Da ciò appare ragionevole dedurre che la nota difensiva in questione sia stata considerata dall'ente competente ad irrogare la sanzione amministrativa, non risultando violato l'art. 18 L. 689/81.
In ogni caso, anche a voler diversamente opinare, come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione: “in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 d.lg. 30 aprile
1992 n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 l. 24 novembre 1981 n.
689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (Cass. sez. un., 28/01/2010, n. 1786).
L'esame della memoria difensiva ex art. 18 L. 689/81 prodotta dall'appellato non offre utili elementi ai fini di pervenire ad una diversa determinazione, riferendosi d'altra parte a fatti accertati dal verbale di accertamento n. 42/4-0/2017, atto pubblico fidefacente sino a querela di falso (Cass. sez. VI, 01/03/2023,
n.6108).
La sanzione irrogata, tra i limiti edittali previsti dall'art. 22 comma III del D.Lgs 114/98, nel quantum risulta infine proporzionata al fatto.
La particolarità della fattispecie induce a compensare anche le spese del giudizio d'appello.
P.Q.M.
1. Accogliendo per quanto di ragione l'appello, in riforma della sentenza gravata, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n. 40 del 4.9.2017.
2. Compensa le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Benevento, lì 26.3.25 Il Giudice
dott. Ennio Ricci
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 1277/21
Udienza del 26.3.25
G.M. Dr. Ennio Ricci
E' presente l'avv. Gerardo Rauseo per parte appellante, il quale conclude riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni, e, letto l'art. 429 C.P.C., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa – durante la quale il difensore illustra le ragioni poste a fondamento della domande alla quale si riporta – decide la controversia pronunciando la sentenza di cui al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, Dr. Ennio Ricci, ha pronunciato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1277/2021 R.G.A.C., pronunciata a seguito di trattazione orale ex art. 429
CPC
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta delibera G.M. n. 26 del 2.3.2021, dall'avv. Gerardo Rauseo Napoli, in virtù di procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliato in Trevico, in Via Lungarella, n. 10, presso lo studio del medesimo difensore.
APPELLANTE E
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione, dall'avv. Glenda Blasi, ed elettivamente domiciliato in Grottaminarda (AV), in Via Nazionale Baronia, n. 3, presso lo studio del medesimo difensore.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino (Av) n. 359/2020 (R.G.
1479/2017), pubblicata il 17.9.20.
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione ex art. 22 L. 689/81 la società “ , ricorreva avverso Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 40 del 4.9.2017, notificata il 12.9.2017, con cui il Parte_1 irrogava la sanzione amministrativa di Euro 1.032,00, per violazione dell'art. 11 e 22 comma III del
D.Lgs n. 114/98, in quanto, come accertato da verbale n. 42/4-0/2017 elevato dai Carabinieri della
Compagnia di in data 17.4.2017 l'odierna appellata alle ore 03:15 ometteva di chiudere Parte_1 il locale gestito, violando in tal modo l'ordinanza del n. 2 del 2009, che ha Parte_1 fissato l'orario di chiusura degli esercizi pubblici alle ore 02:00.
L'opposizione era argomentata principalmente sulla base dell'asserita mancanza e/o incompletezza dell'impianto motivazionale dell'ordinanza opposta, nonché sulla violazione della regola procedimentale prevista dall'art. 18 comma II L. 689/81, non avendo l'autorità irrogante tenuto conto degli scritti difensivi presentati in via amministrativa da “ ” in data 17.5.17. Controparte_1
All'esito del giudizio, il Giudice di Pace di Ariano Irpino accoglieva il ricorso, ritenendo violata la regola procedimentale suesposta;
in particolare osservava che dal testo dell'ordinanza ingiunzione emergeva la mancata produzione da parte del trasgressore degli scritti difensivi entro i termini di rito. In diritto argomentava sulla indefettibilità dell'osservanza delle regole procedimentali preordinate all'emanazione di un provvedimento amministrativo, ancorché sanzionatorio, e sulla conseguente inderogabilità di quanto previsto dall'art. 18 comma II L. 689/81, da cui discenderebbe un obbligo per la Pubblica
Amministrazione procedente, la cui violazione sarebbe causa di invalidità dello stesso provvedimento finale.
Avverso tale sentenza, non notificata, il proponeva tempestivo appello, Parte_1 lamentando: a) il travisamento del fatto e delle prove, in quanto in realtà l'ordinanza ingiunzione opposta faceva espresso riferimento alla protocollazione degli scritti difensivi depositati da “ ”, Controparte_1 risultando dunque un mero errore materiare la dicitura “non ha prodotto scritti difensivi”, contenuta nel testo dell'ordinanza; b) la violazione di legge, in particolare dell'art. 18 comma II L. 689/81 come interpretato dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 1786/2010.
Si costituiva in giudizio l'appellato, che, in via preliminare, eccepiva la nullità della notificazione del ricorso in appello per violazione dell'art. 330 comma I CPC, poiché notificato alla parte personalmente e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado;
nel merito chiedeva la conferma della sentenza di primo grado, ritenuta corretta in fatto ed in diritto. All'udienza del 9.4.24 la causa era rinviata per la discussione all'udienza dell'11.6.24.
1. Questioni preliminari.
Non può trovare accoglimento la preliminare eccezione avanzata da “ ”, riguardante la Controparte_1 nullità della notificazione del ricorso in appello, in quanto effettuata direttamente alla parte appellata e non al domicilio eletto presso il difensore costituito in primo grado, essendo stata tale nullità sanata per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione in giudizio dell'appellata. Costituisce, infatti, principio consolidato nell'orientamento della Cassazione quello secondo il quale “la notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato
o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta ex officio la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata ex tunc secondo il principio generale dettato dall'art. 156, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. n. 19702 del 2011; Cass. SU n. 10696/2002; Cass.
n.13667/2007). E' inoltre infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 CPC, avendo l'appellante chiaramente individuato i punti contestati della sentenza gravata, ed esposto esaustivamente le proprie censure (cfr. S.U. n. 27119/2017).
2. Nel merito.
Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento.
Come primo motivo di appello il deduce l'erroneità della sentenza di primo Parte_1 grado per travisamento del fatto e delle prove, facendo l'ordinanza ingiunzione espresso riferimento agli scritti difensivi previsti dall'art. 18 L. 689/81, risultando dal testo dell'atto il numero di protocollazione degli stessi, mentre solo per errore materiale sarebbe stata riportato nell'ordinanza la dicitura “non ha prodotto scritti difensivi”. Orbene, dalla lettura dell'atto contestato, emerge che il testo dell'ordinanza contiene dapprima l'espressa indicazione che il trasgressore non avrebbe prodotto scritti difensivi entro i termini di rito, e successivamente, tra parentesi, l'espressa indicazione del numero di protocollazione della nota difensiva in questione, con l'indicazione della data di presentazione (17.5.2017), la quale coincide con il trentesimo giorno decorrente dalla notifica del verbale di contestazione (17.4.2017). Come per le note difensive presentate dal trasgressore, vi è anche l'indicazione di quelle depositate dall'ente accertatore, con speculare menzione del numero di protocollazione e della data di recepimento di tali note.
Da ciò appare ragionevole dedurre che la nota difensiva in questione sia stata considerata dall'ente competente ad irrogare la sanzione amministrativa, non risultando violato l'art. 18 L. 689/81.
In ogni caso, anche a voler diversamente opinare, come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione: “in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 d.lg. 30 aprile
1992 n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 l. 24 novembre 1981 n.
689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (Cass. sez. un., 28/01/2010, n. 1786).
L'esame della memoria difensiva ex art. 18 L. 689/81 prodotta dall'appellato non offre utili elementi ai fini di pervenire ad una diversa determinazione, riferendosi d'altra parte a fatti accertati dal verbale di accertamento n. 42/4-0/2017, atto pubblico fidefacente sino a querela di falso (Cass. sez. VI, 01/03/2023,
n.6108).
La sanzione irrogata, tra i limiti edittali previsti dall'art. 22 comma III del D.Lgs 114/98, nel quantum risulta infine proporzionata al fatto.
La particolarità della fattispecie induce a compensare anche le spese del giudizio d'appello.
P.Q.M.
1. Accogliendo per quanto di ragione l'appello, in riforma della sentenza gravata, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n. 40 del 4.9.2017.
2. Compensa le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Benevento, lì 26.3.25 Il Giudice
dott. Ennio Ricci