Decreto cautelare 8 luglio 2025
Ordinanza cautelare 31 luglio 2025
Sentenza breve 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 22/09/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01009/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00896/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI MA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 896 del 2025, proposto da
HA Zaidi, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Spagnolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Bologna, in persona del Ministero pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento datato 10 aprile 2025, (Prot. P-BO/L/N/2024/116483), in forza del quale la Prefettura di Bologna ha respinto l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8 luglio 2025, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale la Prefettura ha respinto l’istanza dello straniero di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato, in quanto mancante della documentazione richiesta in sede di comunicazione dei motivi ostativi, ovvero: 1. documento di identità del legale rappresentante (o pds se cittadino straniero); 2. contratto di soggiorno modello Q (scaricabile dal portale ali) compilato e firmato dalle parti con allegata la copia del documento di identità (o pds se cittadino extracomunitario) del datore di lavoro.
A fondamento del ricorso lo straniero ha dedotto i seguenti motivi, in sintesi:
1. violazione dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, non essendo state valutate le osservazioni e la documentazione integrativa presentata dal ricorrente;
2. violazione del principio di collaborazione procedimentale e di buona fede, ex art. 1, comma 2-bis, l. n. 241 del 1990;
3. mancata notifica del provvedimento di rigetto e violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990.
Si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
L’intestato Tar, con ordinanza n. 227 del 2025, pubblicata in data 30 luglio 2025, ha accolto la domanda cautelare del ricorrente, dando conto del fatto che quest’ultimo ha depositato copia del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa intenzionata ad assumerlo e del “Modello Q” debitamente compilato e firmato dalle parti, ovverosia i due documenti mancanti nella prospettazione della Prefettura, e ritenendo « in un’ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi, che la domanda cautelare possa essere accolta ordinando alla Prefettura di Bologna di riesaminare la questione in contraddittorio con la parte, alla luce della documentazione prodotta in giudizio e di quella ulteriore che la parte riterrà di sottoporre all’esame dell’Amministrazione, da avviare entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente ordinanza e da concludersi entro i successivi 20 (venti giorni), affinché il procedimento si concluda entro il 31 agosto 2025, in modo da salvaguardare le esigenze di urgenza rappresentate dal ricorrente ».
Tanto l’Amministrazione quanto parte ricorrente hanno poi depositato memorie.
All’esito dell’udienza pubblica del 17 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Con atto depositato in data 11 settembre 2025 il Ministero dell’interno ha dato conto di avere accolto l’istanza del ricorrente, in esito alla rivalutazione disposta dall’intestato Tar.
Il ricorrente, con memoria depositata in data 14 settembre 2025, ha confermato che in data 22 agosto 2025 è stato rilasciato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a lavoro subordinato e che lo straniero è stato convocato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno
in data 27 agosto 2025.
Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Per quanto concerne la domanda di parte ricorrente di rifusione delle spese di lite, va rilevato come dagli atti emergano elementi che giustificazione la declaratoria di soccombenza virtuale dell’Amministrazione, in quanto la documentazione, la cui mancanza è stata posta a fondamento del diniego impugnato, risulta essere stata in realtà stata fornita dallo straniero in sede di risposta alla comunicazione dei motivi ostativi.
D’altronde, stante la particolare semplicità della controversia, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dalla l. n. 147 del 2022, le spese di lite devono essere determinate riducendo fino al 50% i parametri medi relativi allo scaglione “valore indeterminabile – complessità bassa”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'LI MA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in Euro 2.832,50 (duemilaottocentotrentadue/50), oltre rimborso forfettario spese generali 15%, Iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO