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13 luglio 2011
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19 aprile 2016
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Art. 39. Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera
(art. 41, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il piano di sicurezza e di coordinamento e' il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni piu' idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilita', e' specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed e' redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 . La stima dei costi della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all'articolo 16, comma 1, punto a.2).
2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attivita' delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.
3. Il quadro di incidenza della manodopera e' il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all'articolo 86, comma 3-bis, del codice. Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantita' di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
(art. 41, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il piano di sicurezza e di coordinamento e' il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni piu' idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilita', e' specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed e' redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 . La stima dei costi della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all'articolo 16, comma 1, punto a.2).
2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attivita' delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.
3. Il quadro di incidenza della manodopera e' il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all'articolo 86, comma 3-bis, del codice. Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantita' di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 70.45239
[…] le Sanitaservice, le agenzie regionali e tutti gli enti strumentali regionali indichino nelle procedure di gara, in coerenza con quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), che al personale impiegato nei lavori, […] di forniture e di servizi, che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di esigere condizioni particolari, anche di ordine sociale e ambientale, in merito all'esecuzione dell'appalto, purché compatibili con il diritto comunitario e precisate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, […]
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Giurisprudenza • 43
- 1. TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 26/07/2021, n. 687Provvedimento: […] - dell'Ordinanza del Comune di Mantova prot. 33638/2021 del 16 aprile 2021, comunicata ad Iliad il 20 aprile 2021, avente ad oggetto “Segnalazione certificata d'inizio attività per la modifica di infrastrutture di telecomunicazione per l'impianto di telefonia cellulare nel Comune di Mantova, Via Eremo (Fg.43 Map.258). ORDINANZA DI NON ESECUZIONE LAVORI”; - degli articoli 35-39 delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale Lombardia n. 43749 del 6 marzo 2001;Leggi di più...
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