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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/12/2024, n. 5982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5982 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5576/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso l'avv. Giuseppe Manzella, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
E
nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'avv. Paolo Bisulca, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta del 4/12/2024, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/5/2024, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio civile con (a Palermo, il 28/6/2012), in costanza del quale Controparte_1
non sono nati figli, ha dedotto di non essersi più riconciliato con la moglie dalla data di
1 comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Palermo, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa n. 11024/2023 del 21-27/12/2023. Ha chiesto, pertanto, la sola pronuncia dello scioglimento del matrimonio e l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale.
Con comparsa di costituzione dell'11/10/2024, si è costituita Controparte_1
aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e chiedendo il riconoscimento in proprio favore di un assegno di € 150,00.
All'udienza del 15/11/2024 le parti hanno chiesto un rinvio per perfezionare un accordo di bonario componimento.
Scaduto il termine del 5 dicembre 2024, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rappresento di essere giunti ad un accordo ed hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni tra le stesse concordate. In particolare, con accordo depositato telematicamente il 4 dicembre 2024 e personalmente sottoscritto, hanno concordato:
“
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed a seguito della sottoscrizione del presente accordo e degli adempimenti presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Palermo, acquisiranno lo status di divorziati;
2. Le Parti dichiarano espressamente di essere entrambe economicamente autosufficienti e, pertanto, la Sig.ra rinuncia ad ogni pretesa relativa al riconoscimento di un assegno divorzile in CP_1 proprio favore, ritenendo che non vi siano le condizioni economiche o giuridiche per avanzare tale richiesta;
3. Le parti dichiarano che la casa coniugale, sita in Palermo, Via Michele Titone n. 41, già di proprietà nella misura del 50% del Sig. resti in uso esclusivo allo stesso con quanto in essa Parte_1 contenuto, atteso che la Sig.ra l'ha già rilasciata da tempo asportando beni ed Controparte_1 effetti personali;
4. Attraverso la sottoscrizione del presente accordo entrambe le Parti dichiarano di avere regolato separatamente tutti i loro rapporti di natura personale e patrimoniale e, pertanto, di non avere null'altro a pretendere l'uno dall' altro per qualsiasi titolo, causale e/o ragione;
5. Entrambi, ancora, si danno il reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti, così che alla presente dichiarazione deve essere attribuito il valore di nulla-osta da valere davanti a qualsiasi Autorità competente;
6. Le spese legali rimangono compensate ed il presente accordo viene sottoscritto anche dai rispettivi avvocati Giuseppe Manzella e Paolo Bisulca per rinuncia espressa alla solidarietà professionale
2 Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio civile a Palermo il 28/6/2012;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione definito con decreto di omologa n. 11024/2023 del 21-27/12/2023.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Palermo il 28/6/2012, da , nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato civile del Controparte_1 predetto comune al n. 27, parte I, anno 2012, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale del 5 dicembre 2024.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5576/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso l'avv. Giuseppe Manzella, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
E
nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'avv. Paolo Bisulca, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta del 4/12/2024, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/5/2024, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio civile con (a Palermo, il 28/6/2012), in costanza del quale Controparte_1
non sono nati figli, ha dedotto di non essersi più riconciliato con la moglie dalla data di
1 comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Palermo, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa n. 11024/2023 del 21-27/12/2023. Ha chiesto, pertanto, la sola pronuncia dello scioglimento del matrimonio e l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale.
Con comparsa di costituzione dell'11/10/2024, si è costituita Controparte_1
aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e chiedendo il riconoscimento in proprio favore di un assegno di € 150,00.
All'udienza del 15/11/2024 le parti hanno chiesto un rinvio per perfezionare un accordo di bonario componimento.
Scaduto il termine del 5 dicembre 2024, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rappresento di essere giunti ad un accordo ed hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni tra le stesse concordate. In particolare, con accordo depositato telematicamente il 4 dicembre 2024 e personalmente sottoscritto, hanno concordato:
“
1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed a seguito della sottoscrizione del presente accordo e degli adempimenti presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Palermo, acquisiranno lo status di divorziati;
2. Le Parti dichiarano espressamente di essere entrambe economicamente autosufficienti e, pertanto, la Sig.ra rinuncia ad ogni pretesa relativa al riconoscimento di un assegno divorzile in CP_1 proprio favore, ritenendo che non vi siano le condizioni economiche o giuridiche per avanzare tale richiesta;
3. Le parti dichiarano che la casa coniugale, sita in Palermo, Via Michele Titone n. 41, già di proprietà nella misura del 50% del Sig. resti in uso esclusivo allo stesso con quanto in essa Parte_1 contenuto, atteso che la Sig.ra l'ha già rilasciata da tempo asportando beni ed Controparte_1 effetti personali;
4. Attraverso la sottoscrizione del presente accordo entrambe le Parti dichiarano di avere regolato separatamente tutti i loro rapporti di natura personale e patrimoniale e, pertanto, di non avere null'altro a pretendere l'uno dall' altro per qualsiasi titolo, causale e/o ragione;
5. Entrambi, ancora, si danno il reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti, così che alla presente dichiarazione deve essere attribuito il valore di nulla-osta da valere davanti a qualsiasi Autorità competente;
6. Le spese legali rimangono compensate ed il presente accordo viene sottoscritto anche dai rispettivi avvocati Giuseppe Manzella e Paolo Bisulca per rinuncia espressa alla solidarietà professionale
2 Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio civile a Palermo il 28/6/2012;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione definito con decreto di omologa n. 11024/2023 del 21-27/12/2023.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Palermo il 28/6/2012, da , nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato civile del Controparte_1 predetto comune al n. 27, parte I, anno 2012, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale del 5 dicembre 2024.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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