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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 18/12/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2818 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosaria Sciurpa ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2818 /2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso Parte_1 P.IVA_1 il Difensore Avv. CREA ANTONINO e Avv. ROBERTA FIORENTINO ATTORE contro
L' (c.f. ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il Difensore Avv. COZZI NICOLETTA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso: parte attrice “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione ex adverso formulata, così giudicare: In via principale, nel merito: In considerazione di tutto quanto esposto in punto di fatto e di diritto, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere da la violazione del patto di esclusiva, la Controparte_1 violazione del termine di preavviso per il recess dell'immagine della Società attrice e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno per perdita di chance ex art. 2043 e 2056 c.c. in capo a Parte_1
Condannare al pagamento in favore di parte attrice dell'importo Controparte_1 pari ad Euro 20.000,00 per perdita di chance ovvero alla maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre ad un ulteriore importo, da liquidarsi in via equitativa, per il danno all'immagine patito da Parte_1
In via istruttoria: Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di ulteriori deduzioni istruttorie, anche alla luce delle eventuali istanze difensive di controparte, nei termini previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c. In ogni caso: Con integrale refusione delle spese di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.” pagina 1 di 7 parte convenuta ” Voglia il Tribunale di Piacenza, disattesa ogni avversa istanza, richiesta e conclusione, in quanto infondata e non provata: Nel merito in via riconvenzionale:
- Accertare e, conseguentemente, dichiarare (p.iva ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Cortemaggiore (PC),Via Torricella n. 9/11 tenuta al pagamento a favore di (p.iva ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
VI (PC) via Erba n. 6, in persona della titolare nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), delle fatture n. 1 del 25. 4.22 e n. 3 del 29.4.2022 per CodiceFiscale_1
l'importo complessivo di € 5.490,00 oltre interessi come per legge ai sensi della Dir.CEE/2000/35 recepita con D. Lgs. 9.12.02, maturati e maturandi dal dì del dovuto sino al saldo.
- Accertare e dichiarare l'inadempimento posto in essere da (p.iva ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Cortemaggiore (PC), Via Torricella n. 9/11, nonché la violazione del patto di esclusiva e la lesione dell'immagine professionale ai danni di CP_1
e, per l'effetto, accertare e dichiarare, ex artt. 2043 e 2056 c.c., il diritto al risarcimento del danno
[...] ato in € 3.660,00 in capo a conseguentemente condannare al Controparte_1 Pt_1 pagamento, in favore di (p.iva , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
VI (PC) via Erb no il 6.1.1991 (c.f.: Controparte_1
), dell'importo di € 3.660,00 per perdita di chance, ovvero alla maggiore o CodiceFiscale_1 minore somma che dovesse risultare in corso di causa o che parrà di giustizia.
- Accertare il danno all'immagine patito da e, conseguentemente, condannare Controparte_1 Pt_1
(p.iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
[...] P.IVA_1 maggio Torricella n. 9/11, al pagamento a favore di Controparte_1
(p.iva , con sede legale in VI (PC) via Erba n. 6, in persona della titolare
[...] P.IVA_2
o il 6.1.1991 (c.f.: ) dell'importo di € 10.000,00 Controparte_1 CodiceFiscale_1
o quella diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia. Nel merito in via principale:
- respinger tutte le domande e le eccezioni svolte da , ut supra, in quanto inammissibili, Pt_1 improcedibile, infondate e non provate;
Nel merito in via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande svolte da parte attrice, si chiede che l'eventuale credito venga compensato con quanto risulterà dovuto a parte convenuta in accoglimento della domanda riconvenzionale.
- Con rifusione di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria:
- Ammettere occorrendo, prova per interpello e testi sui fatti di causa di cui ai paragrafi da 1 a 23, da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”. Si indicano i seguenti testi, da sentire anche a controprova: sig.ra residente in [...] sui cap. 1- 2 – 3 – 5 – 6 – Testimone_1
7 – 10 – 13 – 14 – - 23;sig.ra residente in [...]
Gardenghi 4 sui cap. 1 -2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 10 – 13 - 15 - 16; sig.ra , residente in [...]
Salsomaggiore Terme, via Piave n. 17 sui cap. 1- 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 10 – g.ra Tes_4
residente in Castell'arquato (PC), Loc. Molino Arciprete, Strada dei Pallastrelli sui cap. 1 - 2 –
[...]
– 7 – 10 – 13 - 15 - 16; Sig.ra residente in [...]
n. 46 sui cap. 1-10 – 13 – 14 – 15 - 22. Salvo altri.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. che svolge attività di tour operator e per quanto qui di interesse organizza Parte_1 viaggi a tema RY PO, ha convenuto in giudizio Controparte_1
pagina 2 di 7 che gestisce un negozio interamente dedicato alla saga di RY PO, per CP_1 sentirne accertare l'inadempimento al contratto stipulato fra le parti, la violazione del patto di esclusiva, del termine di preavviso per il recesso nonché la lesione dell'immagine dell'attrice e, per l'effetto pronunciare la condanna della convenuta al risarcimento da perdita di chance ex art. 2043 e 2056 c.c. indicato in €.20.000,00 oltre ad un ulteriore danno da liquidarsi in via equitativa per lesione del diritto di immagine.
2. Parte attrice nell'ampia narrativa, assume, in sintesi, che la convenuta, con cui aveva stipulato in data 11.11.2021 un contratto per l'organizzazione in esclusiva di cene meeting, viaggi a tema impegnandosi alla pubblicizzazione di tali eventi Persona_1 ed al supporto quale guida nei viaggi del proprio personale, in data 20.4.2022 comunicava la propria volontà di recedere dal contratto. La convenuta violando il patto contrattuale, secondo cui nella vigenza del rapporto e per il periodo del previsto preavviso in caso di risoluzione anticipata, non avrebbe lavorato con altre società per l'organizzazione delle medesime attività oggetto dell'accordo, in data 24.5.2022 organizzava con l'ausilio della dipende dimissionaria dell'attrice un Testimone_1 progetto identico a quello oggetto del contratto stipulato con l'attrice con l'utilizzo dei format e del know how che quest'ultima aveva appreso durante il rapporto lavorativo, così costringendo la ad annullare gli eventi già programmati. Pt_1
Da qui il danno patrimoniale sofferto dall'attrice concretizzatosi nel mancato guadagno conseguente all'impossibilità di mantenere fede ai propri programmi e dare seguito agli eventi inizialmente calendarizzati con la convenuta che, sotto il profilo della mancata osservanza del principio di esecuzione dei contratti secondo buona fede, è stato causa per l'attrice anche di un danno d'immagine.
3. Si è costituita in giudizio contestando la narrativa Controparte_1 dei fatti così come esposti da parte attrice rappresentando che dalla data della stipula 11.11.2021 venivano organizzati 3 eventi: 8/10 aprile, 6/8 maggio e 20/22 maggio e che la convenuta ometteva di segnalare la presenza di una lista d'attesa per l'organizzazione di eventi successivi. Per contro si rendeva inadempiente alle proprie Pt_1 obbligazioni non pagando la complessiva di € 5.490,00, oltre interessi come per legge, portata dalle fatture rimaste tutte insolute;
inoltre, tra gli accordi con , era incluso Pt_1 un buono di € 50,00 che ogni partecipante ai viaggi avrebbe potuto spendere sul sito di
, buoni che sono stati usufruiti da tutti i partecipanti ed esposti nelle Controparte_1 fatture ancora insolute, di cui non ha mai provveduto al rimborso. Pt_1
Eccepisce, poi, come sia stata l'attrice a violare il patto di esclusiva organizzando e pubblicizzando viaggi a tema RY PO con altro soggetto terzo in data 14.4.22 ed in data 22.4.2022, a risoluzione contrattuale già inoltrata, per un viaggio per la successiva data 30 ottobre/1 novembre non in collaborazione con la convenuta seppur con l'uso del format creato per quest'ultima e da cui è discesa la necessità di informarne i propri clienti. Rappresenta che la collaborazione con tra le nuvole di è CP_2 Testimone_1 iniziata solamente a luglio 2022 formalizzata in un successivo accordo datato 1.10.22 , utilizzando un format nuovo ed una locandina diversa da quella predisposta per
. Pt_1
Pertanto, nessuna violazione degli accordi contrattuali può essere imputata alla pagina 3 di 7 convenuta il cui agire è successivo alla risoluzione ed al periodo cuscinetto di due mesi contrattualmente previsto. infatti si è formalmente attenuta a quanto Controparte_1 convenuto nel contratto stipulato con e, sino al 20 giugno 2022 non ha iniziato Pt_1 altre collaborazioni, evidenziando che i filmati e/o fotografie prodotti da controparte senza datazione al n. 5 dei documenti dell'atto di citazione, si riferiscono tutti al mese di luglio 2022. Evidenzia altresì come da parte della convenuta vi sia stata l'esatta esecuzione degli accordi contrattuali con lo svolgimento degli eventi programmati sino a tutto maggio 2022 e dunque in epoca successiva alla risoluzione.
Eccepisce, da ultimo, come le domande attoree siano sfornite di supporto probatorio, svolgendo domanda riconvenzionale al fine di ottenere il danno sofferto per la perdita di chance e per danno d'immagine quantificandoli complessivamente in €.10.000,00.
4. Nel corso del giudizio veniva dato ingresso alle prove testimoniali ammesse e, all'esito e previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva tratta in decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
5. Nel contratto intercorso fra le parti in data 11.11.2021 era previsto: a) la possibilità di libera risoluzione anticipata dell'accordo a mezzo invio di raccomandata/ar con efficacia dopo due mesi dalla comunicazione;
b) un patto di esclusiva per tutta la durata dell'accordo con riferimento alla possibilità di organizzare eventi analoghi con terzi e l'impegno a collaborare alla crescita del format ed a non svolgere la stessa attività l'una in concorrenza con l'altra; c) la possibilità di utilizzare i loghi ai fini promozionali secondo le intese note alle parti impegnandosi ad evidenziare con chiarezza la propria qualifica;
d) ad organizzare i viaggi a tema proposti ed approvati da entrambe le parti prima della messa in vendita. Inoltre, secondo gli accordi contrattuali ciascuna parte avrebbe tratto autonomo profitto dai viaggi organizzati e si impegnava ad Pt_1 inserire in ciascun pacchetto viaggio una tessera di acquisto per €.50,00 presso CP_1
.
[...]
6. Dalla condotta istruttoria orale è emerso che, alla data dell'intervenuta risoluzione contrattuale (PEC del 20.4.2022 pacificamente equiparabile alla raccomandata/ar efficace dal 20.6.2022), erano stati programmati tre viaggi a tema RY PO in collaborazione fra le parti di causa, viaggi poi effettivamente svolti come confermato dal teste (Confermo che sono stati organizzati tre viaggi. Io personalmente ho partecipato Testimone_3
a quello dell'8/10 aprile 2022, ed è stato il primo, poi il secondo è avvenuto ai primi di maggio ed il terzo verso la fine di maggio 2022. Preciso che anche se non ho partecipato a questi due ultimi viaggi, questi sono stati effettivamente eseguiti ed io ho partecipato alla loro organizzazione). Non vi è prova che antecedentemente alla risoluzione effettiva dell'accordo contrattuale (20 giugno 2022) le parti avessero proposto ed approvato concordemente prima della messa in vendita ulteriori viaggi a tema oltre a quelli poi effettuati, come confermato dal teste ( all'epoca in cui è arrivata la telefonata della erano in organizzazione, Testimone_6 CP_1 mi sembra due tour come date già confermate, poi altri da programmare secondo gli accordi contrattuali per i quali c'era già una nutrita lista di prenotazioni da parte degli utenti); la presenza di liste di possibili interessati, infatti, non comporta, a termini di contratto, alcun vincolo per nessuna delle due parti dovendo, ogni viaggio, come detto soggiacere all'approvazione preventiva delle parti e, sotto altro aspetto, l'assenza del vincolo è suffragata dalla possibilità senza limiti temporali della risoluzione anticipata unilaterale dell'accordo. pagina 4 di 7 Quanto alla proprietà intellettuale della locandina, va precisato che tutti i testi escussi, ad eccezione della hanno confermato come l'idea ed i contenuti fossero Testimone_6 stata opera della e della (locandina Parte_2 Controparte_1 Tes_1 rappresentante La Gazzetta del Profeta, ovvero quel giornale a figure mobili che si vede nei film di contenente la pubblicità del viaggio) mentre la parte grafica è Persona_1 stata elaborata da ( così ha riferito la stessa teste, sono stata io da sola a Testimone_4 realizzarne la grafica mentre l'idea per la parte stilistica mi è stata data dalla dicendomi che era Tes_1 venuta a lei e a ). CP_1
Pertanto, se da un lato la non può vantare alcuna esclusiva proprietà Pt_1 intellettuale non essendo la sola ed esclusiva realizzatrice dell'opera, diversamente riferibile per la maggior parte alla dall'altro, nessuna delle due parti di causa CP_1 può comunque rivendicarla posto che l'ideazione originale degli elementi utilizzati è certamente in capo all'autrice dei romanzi di PO poi sfruttata in varie forme Per_1 da molte aziende per pubblicizzare i propri prodotti a tema Persona_1
Ne consegue che l'uso successivo del format eventualmente fatto da ciascuna parte senza l'inserimento del logo di una di esse va ritenuto legittimo posto che il vincolo di inserirvi chiaramente il logo di entrambe contrattualmente previsto è venuto a cessare con la risoluzione del contratto stesso.
7. Ciò premesso, ai fini della valutazione delle reciproche domande di inadempimento contrattuale, risulta rilevante quanto emerso in merito al comportamento tenuto da ciascuna di esse in costanza degli accordi contrattuali. In particolare, non è affatto emerso che abbia organizzato viaggi con Controparte_1 parte diversa dall'attrice in vigenza del contratto fra le parti o che fossero stati organizzati fra le parti di causa viaggi ulteriori rispetto a quelli eseguiti a tutto maggio 2022. Infatti il primo viaggio documentato successivamente alla risoluzione è quello organizzato per il 20 ottobre 2022 in collaborazione con nuvole di CP_3 Tes_1 la cui pubblicità, come riferito dal teste , che ha dichiarato di aver
[...] Testimone_3 continuato a seguire la pagina pubblicitaria della convenuta su Instagram anche dopo le sue dimissioni da il 10 aprile 2022, è stata postata in epoca successiva Pt_1 all'efficacia della risoluzione contrattuale (Non mi ricordo di pubblicità di tour da parte della successivi al maggio 2022 se non di uno verso metà/ fine luglio 2022), circostanza CP_1 confermata anche dal teste la quale ha riferito -Riconosco nei fotogrammi Testimone_5 cartacei che mi vengono mostrati come documento 5 di parte attrice le immagini della Controparte_1 dalla stessa pubblicate a luglio 2022- in realtà si trattava di più video contenenti ciascuno una storia pubblicati sul suo profilo Instagram di e di che era la nuova agente Controparte_1 Controparte_4 di viaggio che organizzava i viaggi a tema con … Preciso che ho visto la Persona_1 Controparte_1 pubblicità del viaggio che ho fatto a ottobre 2022 sul profilo di che seguo regolarmente, Controparte_1 pubblicità apparsa a luglio 2022. La locandina della pubblicità del viaggio organizzato da CP_1
a ottobre 2022 mi era arrivata via mail ed era completamente diversa rispetto a quella riferita
[...] al primo viaggio che avevo fatto ad aprile 2022.- Parimenti non è emersa prova alcuna che la avesse iniziato una Testimone_1 collaborazione personale con la convenuta al di fuori dell'accordo contrattuale pagina 5 di 7 intercorso fra le parti di causa;
diversamente, infatti, va ricordato, così come affermato dai vari testi, che per la era proprio la a tenere i contatti con l' Pt_1 Tes_1 CP_1
anche in ragione del fatto che l'idea dell'organizzazione dei viaggi a tema era
[...] nata fra le due e poi si è concretizzata nella sottoscrizione del contratto dell'11.11.2021, inoltre l'attività della denominata Testa tra le nuvole è iniziata (cfr. visura Tes_1 camerale) il 6.6.2022 e dunque successivamente alla risoluzione del contratto di lavoro fra l'attrice e l' mentre, come sopra accertato, la pubblicizzazione della loro Tes_1 collaborazione risale al luglio 2022 allorchè il contratto intercorso fra le parti di causa era divenuto inefficace. Peraltro, come documentalmente provato (cfr. doc.14 di parte convenuta) nell'ambito della collaborazione fra e per gli eventi Controparte_1 Controparte_4 pubblicizzati (il primo per ottobre 2022) è stato usato un format di locandina totalmente diverso da quello pubblicizzato nel periodo di vigenza dell'accordo contrattuale (cfr. doc. 15 di parte convenuta). Parimenti, non è emersa alcuna prova certa che il viaggio a tema organizzato dall'attrice con altro operatore per ottobre/novembre 2022 – di fatto poi non tenutosi- fosse stato pubblicizzato in costanza di vigenza del contratto fra le parti di causa essendo rimasta vaga la data di tale pubblicizzazione e non potendosi ritenere dirimenti le dichiarazioni della sola – parte in qualche modo interessata all'esito della vicenda Testimone_1 processuale- in assenza di ulteriori riscontri oggettivi. 8. Da quanto precede, dunque, deve trarsi la conclusione che, da un lato, non vi è stata alcuna forma di inadempimento contrattuale o violazione del patto di esclusiva posto che l'attività autonoma di organizzazione di viaggi a tema con terzi intrapresa da ciascuna parte va temporalmente collocata in epoca successiva alla risoluzione contrattuale, dall'altro, che l'uso di un format richiamante il tema della saga Per_1 non costituendo un elemento originale coperto da copyright, peraltro utilizzato
[...] anche da altre aziende operanti nello stesso settore, non può ritenersi aver comportato una sorta di confusione ( ed infatti gli interessati ai vari viaggi hanno immediatamente notato la presenza/assenza di uno dei due partener originari chiedendo lumi ai diretti organizzatori) conseguentemente non sussiste alcun danno d'immagine per nessuna delle parti in causa né una perdita di chance posto che ciascuna, dopo la risoluzione contrattuale, ed atteso che all'epoca nessun altro viaggio al di fuori di quelli effettivamente eseguiti era stato programmato, si è autonomamente determinata per la prosecuzione dell'attività di organizzazione dei viaggi a tema. 9. Quanto alla domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta, la stessa deve trovare accoglimento limitatamente alla domanda di pagamento delle fatture insolute n. 1 del 25.4.22, n. 2 del 27.4.22 e n. 3 del 29.4.2022 per l'importo complessivo di € 5.490,00 oltre interessi moratori ex D.Lgs n.231/2002. E' infatti documentalmente provato che negli accordi contrattuali era previsto che ciascuna parte avrebbe tratto autonomo profitto dai viaggi organizzati e che Pt_1 avrebbe inserito in ciascun pacchetto viaggio una tessera di acquisto per €.50,00 presso
. Controparte_1 li buoni nell'ambito dei viaggi effettuati non è contestata da parte pagina 6 di 7 attrice, la quale ne ha dunque incassato il corrispettivo da parte dei partecipanti senza però rimborsarne l'ammontare alla convenuta complessivamente riportato nelle fatture rimaste insolute.
10. In conclusione, per tutto quanto precede, le domande di parte attrice vanno disattese così come quelle formulate da parte convenuta in via riconvenzionale ad eccezione di quella relativa al pagamento della somma di €.5.490,00 relativa alle fatture di cui al punto che precede.
11. Le spese del giudizio, stante la parziale reciproca soccombenza, meritano parziale compensazione fra le parti in ragione del 70% ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. e, per il restante 30%, vanno poste a carico di parte attrice nella misura liquidata in dispositivo (già operata la riduzione) e secondo i parametri dettati dal DM. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande avanzate da parte attrice;
- In parziale accoglimento delle domande riconvenzionali svolte da parte convenuta, condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Pt_1 favore di della somma di €.5.490,00 oltre interessi Controparte_1 moratori ex D.Lgs n.231/2002 dal dovuto al saldo effettivo;
- Compensa le spese di lite fra le parti in ragione del 70% ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., e condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Pt_1 pagamento in favore di del restante 30% delle Controparte_1 spese di giudizio liquidate, già operata la riduzione, in €.2.285,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Piacenza, 18/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Rosaria Sciurpa
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