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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/02/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 5360/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to TARANTINO Parte_1
ERASMO ed elettivamente domiciliata in Piazza Leoni n. 49 Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma, ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_1
Via Laurana n. 59, con gli Avv.ti Gianfranco Raia e Delia Cernigliaro che lo rappresentano e difendono per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio
Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 17/02/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 05/04/2024 contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire CP_1 dell'indennità d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Ciò premesso la domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che , a causa delle patologie da cui è Parte_1 affetto, è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento a decorrere dal 29.4.2024. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari Parte_1 richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dal 29.4.2024.
Poiché l'insorgenza del suddetto requisito sanitario è successiva alla data di proposizione del ricorso giurisdizionale appare equo compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che è in possesso dei requisiti Parte_1 sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dal 29.4.2024.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 18/02/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 5360/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to TARANTINO Parte_1
ERASMO ed elettivamente domiciliata in Piazza Leoni n. 49 Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma, ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_1
Via Laurana n. 59, con gli Avv.ti Gianfranco Raia e Delia Cernigliaro che lo rappresentano e difendono per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio
Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 17/02/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 05/04/2024 contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire CP_1 dell'indennità d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Ciò premesso la domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che , a causa delle patologie da cui è Parte_1 affetto, è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento a decorrere dal 29.4.2024. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari Parte_1 richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dal 29.4.2024.
Poiché l'insorgenza del suddetto requisito sanitario è successiva alla data di proposizione del ricorso giurisdizionale appare equo compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che è in possesso dei requisiti Parte_1 sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dal 29.4.2024.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 18/02/2025
IL GIUDICE
Dante Martino