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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2524/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2524/2024 R.G. promossa da
, C.F. nata in [...] il 26 Parte_1 C.F._1 febbraio 1981; rappresentata e difesa dall'avv. Rovena Bocedi come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cavriago (RE), Via Girondola n. 4
- attrice - contro
, C.F. , nato in [...] il 9 giugno CP_1 C.F._2
1974;
- convenuto contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio.
1 di 7 CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 1167-
21, fatto salvo la quantificazione del contributo al mantenimento che si chiede venga rideterminato in € 300,00 o nella somma che il
Tribunale riterrà di giustizia. Con vittoria di spese competenze ed onorari della presente procedura.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 8 agosto 2024 Parte_1 chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con
, dal quale era giudizialmente separata in forza della CP_1 sentenza n. 1167/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data
14 ottobre 2021.
L'attrice, esponendo che dall'unione dei coniugi era nato il figlio
(il 19 marzo 2011), chiedeva la conferma delle Persona_1 statuizioni assunte in sede di separazione in punto di affidamento esclusivo del minore e di regolamentazione delle visite paterne da parte dei Servizi sociali, nonché l'aumento del contributo al mantenimento del figlio da € 200,00 ad € 300,00 al mese, ferma la paritaria suddivisione delle spese straordinarie.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 12 agosto 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
, il quale in data 11 settembre 2024 riceveva a mani CP_1 della compagna convivente la notifica del ricorso e pedissequo decreto, non si costituiva né compariva personalmente all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c.
Alla prima udienza del 9 gennaio 2025, sentita l'attrice personalmente, la causa veniva rimessa in decisione sulla dichiarata la contumacia di e sulle conclusioni precisate dalla parte CP_1
2 di 7 attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
3 di 7 Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Leu
(Romania) in data 15 agosto 2004.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n.
1167/2023 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia in data 14 ottobre 2021 (pubblicata in data 15 ottobre 2021).
Il lungo periodo di separazione, il comportamento processuale del convenuto ritualmente citato, che non si è costituito in giudizio e neppure è comparso di persona alla prima udienza, e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Le parti hanno un figlio, , che oggi ha 13 anni. Persona_1
L'attrice ha chiesto l'affidamento esclusivo a sé del minore.
La domanda può essere accolta, trattandosi di statuizione già adottata in sede di separazione sul presupposto della irreperibilità del padre, che, nonostante il tempo trascorso (4 anni), decidendo di non costituirsi in giudizio, continua a manifestare disinteresse per il figlio.
Laddove il padre fosse interessato ad incontrare il figlio, gli incontri tra i due verranno regolati dai Servizi sociali competenti per territorio, come peraltro già disposto nella sentenza di separazione.
Trattandosi della medesima statuizione adottata all'esito del giudizio di separazione, l'audizione del minore è manifestamente superflua.
Quanto, invece, al profilo economico, la madre, genitore collocatario, ha chiesto l'aumento del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre da € 200,00 ad € 300,00.
4 di 7 Dalla documentazione in atti risulta che l'attrice, operaio alimentare, ha dichiarato redditi annui netti pari ad € 24.590,00 nel
2022 e ad € 24.744,00 nel 2023 (cfr. Mod. 730/2023 e 2022 in atti), beneficia dell'assegno unico in misura pari ad € 199,40 al mese (cfr. estratto conto in atti) e, stando a quanto dalla stessa dichiarato all'udienza del 9 gennaio 2025, percepisce una retribuzione di €
1.900,00 al mese per 14 mensilità ed ha recentemente acquistato un immobile gravato da mutuo cointestato col figlio maggiore e da essa rimborsato per la somma di € 550,00 circa al mese.
Non risultano, né, invero, sono state dedotte, circostanze modificative della condizione economico-patrimoniale delle parti.
Quindi, tralasciato il motivo riguardante la inadempienza alle spese straordinarie che l'attrice addebita al convenuto poiché altrove possono rinvenirsi i pertinenti strumenti di reazione, la donna fonda la domanda unicamente sul presupposto dell'aumento delle esigenze di vita del minore, che all'epoca della separazione aveva 10 anni mentre ora ne ha 13.
A riguardo, giova ricordare che l'aumento delle esigenze dei figli
è notoriamente legato alla loro crescita, anche in termini di bisogni alimentari, ed allo sviluppo della loro personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, e che l'accrescimento delle esigenze della prole, in funzione del progredire degli anni, non abbisogna di specifica dimostrazione (Cass.
13664/2022, Cass. 400/2010, Cass. 17055/2007).
Nel caso di specie, tenuto conto che l'assegno di € 200,00 risulta, rivalutato all'attualità, pari ad € 228,60 e che il minore è ormai entrato o comunque è prossimo ad entrare nella fase della c.d. seconda adolescenza, con conseguente presumibile aumento delle sue esigenze in relazione all'età, appare equo e congruo disporre un aumento del contributo a carico della donna per il mantenimento del
5 di 7 figlio in misura ad € 250,00 al mese, ferma la paritaria suddivisione delle spese straordinarie.
3. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 2022, secondo i parametri minimi previsti per le fasi di studio (€ 851,00), introduttiva (€ 602,00) e decisionale (€ 1.453,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della natura contumaciale della controversia nonché della mancata redazione di scritti conclusivi, con esclusione, dunque, dei compensi per la fase di trattazione, atteso che non sono state redatte memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e che l'attività di discussione orale e di precisazione delle conclusioni ivi svolta è ricompresa nella fase decisione secondo l'indicazione esemplificativa contenuta all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014.
L'attrice ha anche diritto al rimborso delle spese vive, pari complessivamente ad € 125,00 (di cui € 98,00 per C.U. ed € 27,00 per marca).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , Parte_1 nata in [...] il [...], e , nato in [...] il CP_1
9 giugno 1974, contratto a Leu (Romania) in data 15 agosto 2004;
2. dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore Per_1 alla madre , con collocamento prevalente presso
[...] Parte_1 la stessa;
3. dispone che eventuali visite del padre al figlio CP_1 minore siano regolamentate dai Servizi Sociali, con le Persona_1 modalità ed i tempi ritenuti opportuni dell'interesse del minore stesso
6 di 7 e con facoltà di interrompendoli o sospendendoli se disturbanti o pregiudizievoli;
4. pone a carico di l'obbligo di versare a CP_1 Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio ,
[...] Persona_1 la somma mensile di € 250,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale;
5. condanna a rifondere a le spese di CP_1 Parte_1 lite, che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Si comunichi ai Servizi sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 9 gennaio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2524/2024 R.G. promossa da
, C.F. nata in [...] il 26 Parte_1 C.F._1 febbraio 1981; rappresentata e difesa dall'avv. Rovena Bocedi come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cavriago (RE), Via Girondola n. 4
- attrice - contro
, C.F. , nato in [...] il 9 giugno CP_1 C.F._2
1974;
- convenuto contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio.
1 di 7 CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 1167-
21, fatto salvo la quantificazione del contributo al mantenimento che si chiede venga rideterminato in € 300,00 o nella somma che il
Tribunale riterrà di giustizia. Con vittoria di spese competenze ed onorari della presente procedura.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 8 agosto 2024 Parte_1 chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con
, dal quale era giudizialmente separata in forza della CP_1 sentenza n. 1167/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data
14 ottobre 2021.
L'attrice, esponendo che dall'unione dei coniugi era nato il figlio
(il 19 marzo 2011), chiedeva la conferma delle Persona_1 statuizioni assunte in sede di separazione in punto di affidamento esclusivo del minore e di regolamentazione delle visite paterne da parte dei Servizi sociali, nonché l'aumento del contributo al mantenimento del figlio da € 200,00 ad € 300,00 al mese, ferma la paritaria suddivisione delle spese straordinarie.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 12 agosto 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
, il quale in data 11 settembre 2024 riceveva a mani CP_1 della compagna convivente la notifica del ricorso e pedissequo decreto, non si costituiva né compariva personalmente all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c.
Alla prima udienza del 9 gennaio 2025, sentita l'attrice personalmente, la causa veniva rimessa in decisione sulla dichiarata la contumacia di e sulle conclusioni precisate dalla parte CP_1
2 di 7 attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
3 di 7 Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Leu
(Romania) in data 15 agosto 2004.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n.
1167/2023 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia in data 14 ottobre 2021 (pubblicata in data 15 ottobre 2021).
Il lungo periodo di separazione, il comportamento processuale del convenuto ritualmente citato, che non si è costituito in giudizio e neppure è comparso di persona alla prima udienza, e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Le parti hanno un figlio, , che oggi ha 13 anni. Persona_1
L'attrice ha chiesto l'affidamento esclusivo a sé del minore.
La domanda può essere accolta, trattandosi di statuizione già adottata in sede di separazione sul presupposto della irreperibilità del padre, che, nonostante il tempo trascorso (4 anni), decidendo di non costituirsi in giudizio, continua a manifestare disinteresse per il figlio.
Laddove il padre fosse interessato ad incontrare il figlio, gli incontri tra i due verranno regolati dai Servizi sociali competenti per territorio, come peraltro già disposto nella sentenza di separazione.
Trattandosi della medesima statuizione adottata all'esito del giudizio di separazione, l'audizione del minore è manifestamente superflua.
Quanto, invece, al profilo economico, la madre, genitore collocatario, ha chiesto l'aumento del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre da € 200,00 ad € 300,00.
4 di 7 Dalla documentazione in atti risulta che l'attrice, operaio alimentare, ha dichiarato redditi annui netti pari ad € 24.590,00 nel
2022 e ad € 24.744,00 nel 2023 (cfr. Mod. 730/2023 e 2022 in atti), beneficia dell'assegno unico in misura pari ad € 199,40 al mese (cfr. estratto conto in atti) e, stando a quanto dalla stessa dichiarato all'udienza del 9 gennaio 2025, percepisce una retribuzione di €
1.900,00 al mese per 14 mensilità ed ha recentemente acquistato un immobile gravato da mutuo cointestato col figlio maggiore e da essa rimborsato per la somma di € 550,00 circa al mese.
Non risultano, né, invero, sono state dedotte, circostanze modificative della condizione economico-patrimoniale delle parti.
Quindi, tralasciato il motivo riguardante la inadempienza alle spese straordinarie che l'attrice addebita al convenuto poiché altrove possono rinvenirsi i pertinenti strumenti di reazione, la donna fonda la domanda unicamente sul presupposto dell'aumento delle esigenze di vita del minore, che all'epoca della separazione aveva 10 anni mentre ora ne ha 13.
A riguardo, giova ricordare che l'aumento delle esigenze dei figli
è notoriamente legato alla loro crescita, anche in termini di bisogni alimentari, ed allo sviluppo della loro personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, e che l'accrescimento delle esigenze della prole, in funzione del progredire degli anni, non abbisogna di specifica dimostrazione (Cass.
13664/2022, Cass. 400/2010, Cass. 17055/2007).
Nel caso di specie, tenuto conto che l'assegno di € 200,00 risulta, rivalutato all'attualità, pari ad € 228,60 e che il minore è ormai entrato o comunque è prossimo ad entrare nella fase della c.d. seconda adolescenza, con conseguente presumibile aumento delle sue esigenze in relazione all'età, appare equo e congruo disporre un aumento del contributo a carico della donna per il mantenimento del
5 di 7 figlio in misura ad € 250,00 al mese, ferma la paritaria suddivisione delle spese straordinarie.
3. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 2022, secondo i parametri minimi previsti per le fasi di studio (€ 851,00), introduttiva (€ 602,00) e decisionale (€ 1.453,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della natura contumaciale della controversia nonché della mancata redazione di scritti conclusivi, con esclusione, dunque, dei compensi per la fase di trattazione, atteso che non sono state redatte memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e che l'attività di discussione orale e di precisazione delle conclusioni ivi svolta è ricompresa nella fase decisione secondo l'indicazione esemplificativa contenuta all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014.
L'attrice ha anche diritto al rimborso delle spese vive, pari complessivamente ad € 125,00 (di cui € 98,00 per C.U. ed € 27,00 per marca).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , Parte_1 nata in [...] il [...], e , nato in [...] il CP_1
9 giugno 1974, contratto a Leu (Romania) in data 15 agosto 2004;
2. dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore Per_1 alla madre , con collocamento prevalente presso
[...] Parte_1 la stessa;
3. dispone che eventuali visite del padre al figlio CP_1 minore siano regolamentate dai Servizi Sociali, con le Persona_1 modalità ed i tempi ritenuti opportuni dell'interesse del minore stesso
6 di 7 e con facoltà di interrompendoli o sospendendoli se disturbanti o pregiudizievoli;
4. pone a carico di l'obbligo di versare a CP_1 Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio ,
[...] Persona_1 la somma mensile di € 250,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale;
5. condanna a rifondere a le spese di CP_1 Parte_1 lite, che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Si comunichi ai Servizi sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 9 gennaio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
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