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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 4445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4445 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 20082/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20082/2024 promossa da:
(C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
ROMA (RM) il 14/11/1964, rappresentato e difeso dall'Avv. BAFFONI ANDREA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
19/12/1967, rappresentata e difesa dall'Avv. GENOVESE GUIDO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 04.03.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14/05/2024, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 18660/2004 chiedendo, in particolare, la revoca dell'assegno divorzile da lui dovuto alla resistente. , costituitasi in giudizio, contestava tutto quanto dedotto e CP_1
richiesto da controparte, e chiedeva pertanto l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Il Giudice delegato, ritenuta la necessità di esperire un preliminare tentativo di conciliazione, delegava a tale scopo il Giudice Onorario, fissando l'udienza del
04.03.2025 dinanzi a quest'ultimo.
Le parti comparivano pertanto dinnanzi al Giudice Onorario delegato, il quale, all'esito dell'udienza, redigeva verbale dell'intervenuto accordo alle condizioni come di seguito integralmente riportate: “Il ricorrente corrisponderà alla resistente
a titolo di assegno divorzile la somma di € 200,00 decorrere dal mese di marzo
2025, al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese, e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Le parti concordano che il marito verserà la quota di TFR in esito alla cessazione del rapporto di lavoro, riservandosi di quantificare in contraddittorio l'importo”.
Il Giudice Onorario rimetteva quindi la causa al Giudice Delegato, il quale assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti recependo le condizioni concordate dalle parti e rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa,
a modifica della sentenza n. 18660/2004:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto previsto nell'accordo congiunto di cui al verbale del 04.03.2025, così come corretto con successivo provvedimento del 10.03.2025, integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite;
Così deciso in Roma in data 12/03/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20082/2024 promossa da:
(C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
ROMA (RM) il 14/11/1964, rappresentato e difeso dall'Avv. BAFFONI ANDREA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
19/12/1967, rappresentata e difesa dall'Avv. GENOVESE GUIDO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 04.03.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14/05/2024, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Roma n. 18660/2004 chiedendo, in particolare, la revoca dell'assegno divorzile da lui dovuto alla resistente. , costituitasi in giudizio, contestava tutto quanto dedotto e CP_1
richiesto da controparte, e chiedeva pertanto l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Il Giudice delegato, ritenuta la necessità di esperire un preliminare tentativo di conciliazione, delegava a tale scopo il Giudice Onorario, fissando l'udienza del
04.03.2025 dinanzi a quest'ultimo.
Le parti comparivano pertanto dinnanzi al Giudice Onorario delegato, il quale, all'esito dell'udienza, redigeva verbale dell'intervenuto accordo alle condizioni come di seguito integralmente riportate: “Il ricorrente corrisponderà alla resistente
a titolo di assegno divorzile la somma di € 200,00 decorrere dal mese di marzo
2025, al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese, e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Le parti concordano che il marito verserà la quota di TFR in esito alla cessazione del rapporto di lavoro, riservandosi di quantificare in contraddittorio l'importo”.
Il Giudice Onorario rimetteva quindi la causa al Giudice Delegato, il quale assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti recependo le condizioni concordate dalle parti e rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa,
a modifica della sentenza n. 18660/2004:
- dispone in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto previsto nell'accordo congiunto di cui al verbale del 04.03.2025, così come corretto con successivo provvedimento del 10.03.2025, integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite;
Così deciso in Roma in data 12/03/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi