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10 ottobre 2023
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Articolo 145
Coordinamento della pianificazione paesaggistica
con altri strumenti di pianificazione 1. (( La individuazione, da parte del Ministero, delle )) linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalita' di indirizzo della pianificazione ((, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali )) .
2. I piani paesaggistici (( possono prevedere)) misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonche' con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 (( non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, )) sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresi' vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
(( 4. I comuni, le citta' metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprieta' derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo. )) 5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.
Coordinamento della pianificazione paesaggistica
con altri strumenti di pianificazione 1. (( La individuazione, da parte del Ministero, delle )) linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalita' di indirizzo della pianificazione ((, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali )) .
2. I piani paesaggistici (( possono prevedere)) misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonche' con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 (( non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, )) sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresi' vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
(( 4. I comuni, le citta' metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprieta' derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo. )) 5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.
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- 1. Il valore del silenzio nel diritto amministrativo: tra prassi e nuove prospettiveAdua Lega · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1
Sommario: 1. Introduzione – 2. Le ipotesi di silenzio significativo – 2.1. Il silenzio provvedimentale nei rapporti verticali – 2.2. Il silenzio provvedimentale nei rapporti orizzontali – 3. L'applicazione dell'istituto di semplificazione decisoria ex art. 17-bis l. 241/1990 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica – 3.1. I rapporti tra l'istituto di semplificazione decisoria ex art. 17-bis l. 241/1990 e la conferenza di servizi decisoria – 4. Rapporti tra silenzio provvedimentale e preavviso di rigetto Premessa. Il presente contributo si propone di analizzare le tematiche, sempre attuali nel sistema amministrativo, relative alla rilevanza del silenzio provvedimentale, quale …
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