Articolo 44 della Legge 6 giugno 1974, n. 298
Articolo 43Articolo 45
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1 agosto 1974
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22 agosto 2000
Art. 44. Trasporti internazionali

Le imprese aventi sede in Italia che siano titolari di autorizzazione o licenza per il trasporto di cose, possono essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi bilaterali o multilaterali in materia e purche' siano in possesso degli speciali requisiti a tale scopo prescritti dalle relative disposizioni.
Le imprese aventi sede all'estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel Paese di origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali.
La mancanza, l'inefficacia o l'indebito uso del titolo richiesto, quando il fatto non costituisca piu' grave reato, sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia.
((Costituisce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale))
Entrata in vigore il 22 agosto 2000
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