Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 07/04/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2248/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill.mi magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Niccolò Bencini GIUDICE dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2248/2024 promossa da: (C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Galliate, Via Strada Vicinale Strella n.4 rappresentata e difesa dall'avv. Lisa Rossetti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Galliate, Via San Giuseppe Maria Gambaro n.67, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e
(C.F.: ), nato a [...] il giorno 1/12/1974, residente in CP_1 C.F._2
Galliate, Via Strada Vicinale Strella n.4 rappresentato e difeso dall'avv. Lisa Rossetti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Galliate, Via San Giuseppe Maria Gambaro n.67, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: separazione consensuale CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e impegno a mantenere un contegno di serena comunicazione genitoriale al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi. I coniugi si comunicheranno altresì ogni eventuale cambiamento Per_1 di residenza;
2) il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, che Persona_2 eserciteranno la potestà genitoriale ed assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse in favore dello stesso in merito ad istruzione, educazione, e salute;
3) il figlio minore avrà collocazione abitativa stabilmente con la madre in Galliate Persona_2
(NO), alla Via Bornasca n.20, la quale, di fatto, lascerà la casa coniugale, intestata esclusivamente al signor entro il 30.09.2024; Per_2
5) fatti sempre salvi i migliori e più ampi accordi tra i genitori, in ogni caso e comunque, il padre potrà tenere con sé il figlio nei fine settimana alterni, da sabato mattina dalle ore 12.30 sino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola, e un giorno infrasettimanale, dalle 71,30 alle 21,30, quando il minore non starà con il padre nel weekend;
6) il figlio trascorrerà ad anni alterni con la mamma e con il papà i giorni di Natale, Santo Stefano, Primo dell'Anno, Pasqua e Pasquetta nonché per le vacanze estive il minore starà con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, precisando, sin da ora, che i coniugi si comunicheranno il periodo rispettivo delle ferie entro il mese di maggio di ogni anno;
7) entrambi i coniugi concordano che festeggerà il proprio compleanno con entrambi i Per_1 genitori nonché entrambi i coniugi concordano che festeggerà il compleanno di mamma e Per_1 papà stando rispettivamente con l'uno o con l'altro indipendentemente dai giorni di spettanza genitoriale;
8) nel caso in cui i coniugi dovessero iniziare nuove frequentazioni sentimentali, gli stessi si impegneranno a non imporre ai figli la presenza della terza persona, ma a proporla gradualmente;
9) i coniugi si danno reciproco ed anticipato assenso alla concessione dei documenti validi per l'espatrio con l'iscrizione del figlio minore;
Persona_2
10) i coniugi dichiarano di rinunciare espressamente all'impugnazione del presente ricorso.” Per il P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso” MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 9/9/2006 in Parte_1 CP_1
Magenta, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto comune al n.54, parte II, Serie A, anno 2006. Dall'unione coniugale è nato (il 22/01/2012). Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., rispetto alla quale il P.M. non ha sollevato rilievi, merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Le parti hanno concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 04/12/2024 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
10/09/1977 e , nato a [...] il giorno 1/12/1974; CP_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Magenta (atto n.54, parte II, Serie A, anno 2006), di provvedere alle incombenze di legge;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 28/3/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin