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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 169/2024 R.G.,
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Grazia Palma Cuntrò e Deborah Di
Marco;
APPELLANTE
Contro
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Politi;
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI – Sede di Controparte_2
Catania, in persona del Direttore Regionale pro-tempore (c.f. ), rappresentato P.IVA_2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Maccarrone;
APPELLATO ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
, nata a [...] il [...] (c.f. ); CP_3 CodiceFiscale_2
APPELLATA CONTUMACE
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 10 settembre 2024.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 5198, pubblicata il 18 dicembre 2023, il giudice unico del Tribunale di Catania rigettava la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 CP_4
e di , volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito
[...] CP_3 dell'incidente stradale verificatosi in data 6 ottobre 2014 e regolava le spese secondo il principio della soccombenza, compensandole nei confronti dell'interveniente sede di CP_2
Catania.
A sostegno di tale pronuncia, rilevava il tribunale che “Il teste dii parte attrice
[...]
non è credibile per numerose contraddizioni nella sua deposizione ..... se il Testimone_1
teste fosse stato nei pressi della clinica Basile non avrebbe potuto vedere il sinistro, dato che la stessa si trova nel tratto che conduce a Ognina, posto al di sotto del ponte dove il sinistro si è verificato;
il teste ha confuso i luoghi, trovandosi ora davanti alla clinica Gibiino, ora davanti alla clinica Basile;
il teste leggeva il giornale in attesa che aprisse un negozio
(che sarebbe aperto da lì a un quarto d'ora) distante circa 5 chilometri;
il teste ha alzato lo sguardo nel momento esatto in cui passava un suo conoscente ..... ll teste Testimone_2 ha dichiarato, contrariamente alla dinamica narrata dall'attore, che il motociclo della CP_3 ha toccato il mezzo condotto dall' e di avere visto ciò a distanza di circa 100/150 Pt_1
metri da dietro, dove si trovava a bordo della sua auto. Invece, il lievissimo impatto tra i due mezzi si è verificato quando già il motoveicolo dell'attore era caduto per terra e stava scivolando, come ammesso dall'attore ... Inoltre, che il teste abbia potuto vedere esattamente quanto riferito da una distanza di circa 100/150 metri, non appare neppure credibile. Insomma, dalle prove raccolte non è emersa la prova certa che il sinistro si sia verificato con le modalità narrate in citazione, essendo invece più probabile che il sinistro abbia avuto natura autonoma, determinato dalla condotta di guida dell'attore stesso che non era conforme al codice della strada per velocità e per distanza di sicurezza, non essendoci al contrario prova alcuna che il conducente del veicolo antagonista si trovasse sulla corsia di sorpasso ed abbia compiuto una azzardata e non segnalata manovra di rientro”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 1 febbraio 2024, sulla base di una ragione di censura.
Si è costituita in giudizio la , resistendo al gravame e chiedendone il CP_1
rigetto.
Si è, altresì, costituito in giudizio l Controparte_2
– Sede di Catania, associandosi ai motivi di appello, chiedendone
[...]
l'accoglimento.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 10 settembre 2024.
Motivi della decisione
Va anzitutto dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio, CP_3
nonostante sia stata regolarmente chiamata a parteciparvi.
Ancora in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale spiegato dall' siccome tardivamente proposto. CP_2
Invero, l' costituendosi in giudizio, ha chiesto la riforma della sentenza per le CP_2 stesse ragioni già fatte valere dall'appellante principale , senza la Parte_1
prospettazione di critiche avverso la sentenza di primo grado, specifiche ed autonome rispetto a quanto già fatto dall'appellante principale.
Orbene, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nell'ipotesi in cui
l'appellato, nel costituirsi in giudizio, chieda l'accoglimento dell'appello principale, senza esplicitare proprie autonome ragioni di censura, l'appello incidentale deve qualificarsi come adesivo e, come tale, soggetto ai termini di impugnazione ordinari, non potendo trovare applicazione l'art. 334 c.p.c..
Invero, a differenza dell'appello incidentale in senso stretto – formulato dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione o quella chiamata ad integrare il contraddittorio ex art. 331 c.p.c., per la quale l'interesse ad impugnare sorge dalla proposizione dell'impugnazione principale – che può essere proposto anche tardivamente ai sensi dell'art. 334 c.p.c., nell'appello incidentale meramente adesivo, come quello proposto dall' CP_2
l'interesse ad impugnare sorge non dall'impugnazione principale ma dalla pubblicazione della sentenza e, pertanto, è soggetto ai termini ordinari di impugnazione, non potendo trovare applicazione l'art. 334 c.p.c. (cfr. tra le tante, Cass. Ordinanza n. 41254 del 22/12/2021, Ordinanza n. 17614 del 24/08/2020, Cass. n. 13644/2010, Cass. n.
6284/2008, Cass. n.7339/1996).
Ora, posto che l'appello incidentale tardivo è stato proposto dall' quando era già CP_2 decorso il termine ordinario per l'impugnazione (la sentenza di primo grado è stata notificata
– ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione - in data 2 gennaio 2024, mentre la comparsa di costituzione contenente l'appello incidentale è stata depositata in data 10 maggio 2024) deve dichiararsene l'inammissibilità.
Con l'unico motivo dell'appello, si duole della ritenuta Parte_1
inattendibilità dei testi di parte attrice e , frutto, a suo Testimone_3 Testimone_2
avviso, del travisamento, da parte del Tribunale, delle rese deposizioni testimoniali.
Sostiene che il teste ha confermato in ogni sua parte la dinamica dedotta in ES
citazione; che il fatto che fosse intento a leggere il giornale non può escludere che egli abbia alzato lo sguardo e visto l passare e, dopo qualche secondo, rovinare a terra in Pt_1 conseguenza della turbativa subita;
che detto teste non ha mai riferito di trovarsi “nei pressi della clinica Basile”, ma bensì “…poco prima” della stessa, e dunque in una posizione tale da poter certamente vedere il sinistro, tanto più in considerazione del fatto che si trovava seduto sulla moto;
che il teste non ha mai riferito di trovarsi “…ora davanti alla ES clinica Gibiino, ora davanti alla clinica Basile…” e, dunque, egli non ha affatto “…confuso i luoghi..”; che del tutto irrilevante è la circostanza che egli non ricordasse se si trovava prima o dopo la;
che il teste ha confermato tutti i capitoli di prova CP_5 Testimone_2 articolati dall'attore e, dunque, la dinamica riferita in citazione;
che egli non ha mai riferito che il contatto tra i due mezzi abbia preceduto la caduta o l'abbia in qualche modo provocata;
che nessun altro mezzo era frapposto e, pertanto, la visuale era del tutto libera, di tal che non si comprende per quale ragione non appaia credibile che a distanza di 100/150 metri egli abbia potuto vedere esattamente quanto riferito.
L'appello è infondato.
Ritiene, invero, la Corte di condividere l'apprezzamento di inattendibilità dei testi e , espresso dal primo giudice, atteso che le Testimone_3 Testimone_2
dichiarazioni resi dai suddetti testi si appalesano illogiche ed incoerenti, oltre che contraddittorie.
Invero, il teste ha dichiarato di aver “visto il sinistro in cui è stato Testimone_3 coinvolto l da circa una distanza di 100 mt”. Riferisce il teste che era Parte_1
“sulla circonvallazione più o meno a 40 mt dalla biforcazione che conduce o a Ognina o in via Giuffrida, indeciso su quale strada prendere” e che stava “andando al negozio di subacquea Olga Sport”. Aggiunge che si trovava “a bordo di una moto.... fermo sulla carreggiata al marciapiede” e che stava “leggendo il giornale”, quando ha “visto passare una moto SH” e “riconosciuto a bordo il sig. ”. Il teste afferma che era “messo un Pt_1 po' prima della Clinica Basile” e di aver seguito con lo sguardo l “fino ad un certo Pt_1 punto”, vedendo così una “moto che si metteva davanti all' , nella sua carreggiata Pt_1
.... la detta moto allontanarsi e poi l cadere”. Il teste non ha saputo dire se “ci sia Pt_1 stato un contatto o una frenata obbligatoria dell' che altro ..... non poteva fare per Pt_1 evitare di collidere con la moto”. Il teste , infine, ha confermato che era “vicino alla ES biforcazione, a circa 40 mt dalla stessa; l'incidente è avvenuto circa 10 mt. dopo la biforcazione, sul ponte che conduce verso Ognina” e precisato di non ricordare se lo stesso fosse “prima o dopo la clinica, che è la Gibiino”.
Richiamate le dichiarazioni rese dal teste , è palese l'incoerenza, ES
contraddittorietà ed inverosimiglianza della deposizione, laddove si osservi che il teste ha dichiarato di aver visto il sinistro da una distanza di circa 100 mt. e poi afferma che l'incidente
è avvenuto 10 mt dopo la biforcazione e che egli si trovava a circa 40 mt. prima dalla stessa.
Il teste inizialmente afferma che si trovava poco prima della clinica Basile e dopo che si trovava vicino la clinica Gibiino. È inverosimile che il teste fosse seduto sulla moto in attesa dell'apertura del negozio Olga Sport che si trova sul Lungomare di Catania a circa 5 chilometri di distanza. Altrettanto inverosimile è che il abbia scorto la presenza ES dell' e che lo abbia seguito con lo sguardo mentre era seduto sulla moto, intento a Pt_1 leggere il giornale. L sarebbe caduto dopo che l'altro motociclo si allontanava, Pt_1 sicchè l non poteva mai toccare l'altro mezzo in scivolata come dedotto in citazione. Pt_1
Tali circostanze rendono priva di valenza probatoria, siccome inattendibile, la deposizione resa dal ed altrettanto è a dirsi riguardo alla deposizione resa dal teste ES
. Testimone_2
Ha, invero, dichiarato il teste che “il conducente del mezzo tg. AY41920 ha Tes_2
mantenuto il controllo del mezzo e poi è andato via, mentre il sig. rimaneva a terra Pt_1
a seguito dell'urto”. Il teste ha precisato “di aver visto il mezzo tg. AY41920 toccare l'altro mezzo condotto dal sig. ” e che si trovava “a circa 100/150 metri rispetto ai due Pt_1 mezzi”.
Ora, è di tutta evidenza l'inattendibilità del teste il quale, a prescindere dalla Tes_2
circostanza che appare inverosimile che abbia potuto vedere esattamente quanto riferito da una distanza di circa 100/150 metri, ha fornito una dinamica del sinistro difforme da quella dedotta dall'attore in citazione, ove è affermato che egli rovinava a terra a seguito di turbativa provocata dalla manovra repentina di rientro sulla carreggiata di destra posta in essere dal conducente il ciclomotore targato AY41920, strisciando sul manto stradale e solo dopo impattando lievemente col proprio mezzo contro la parte posteriore del predetto ciclomotore.
Alla luce delle superiori emergenze, è, in definitiva, condivisibile l'apprezzamento del primo giudice, a giudizio del quale “dalle prove raccolte non è emersa la prova certa che il sinistro si sia verificato con le modalità narrate in citazione, essendo invece più probabile che il sinistro abbia avuto natura autonoma ..... non essendoci al contrario prova alcuna che il conducente del veicolo antagonista si trovasse sulla corsia di sorpasso ed abbia compiuto una azzardata e non segnalata manovra di rientro”.
L'appello va, in definitiva, rigettato, conseguendone l'integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra l'appellante principale e l CP_4
e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato
[...]
dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (causa di valore superiore a 520.0000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la non complessità delle questioni trattate. Ritiene equo la Corte compensare le spese nei rapporti tra l e l'appellata . Vanno dichiarate irripetibili le spese in CP_2 Controparte_4
relazione alla posizione della parte appellata contumace.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da
, avverso la sentenza n. 5198, pubblicata il 18 dicembre 2023, Parte_1 del giudice unico del Tribunale di Catania , così provvede: dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dall' CP_2 rigetta l'appello principale e condanna a rifondere, in Parte_1 favore dell' , le spese del grado, che liquida in complessivi € Controparte_4
11.500,00 (ivi compresi €. 3000,00 per la fase di studio, €. 1500,00 per la fase introduttiva, € 3000,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 4000,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Compensa le spese nei rapporti tra l' e l'appellata . CP_2 Controparte_4
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e Parte_1 dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a CP_2 quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 17 dicembre 2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena