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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 25/06/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 818/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Azzurra Fodra Presidente dott. Giulio Scaramuzzino Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 818/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. VIVALDI ERIKA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. SMAREGLIA ALICE MARIA e dell'avv.
RESISTENTE
con l'intervento dell'Ufficio del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
All'udienza cartolare del 10/4/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note depositate ex art. 473 bis 28 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo la pregressa relazione more uxorio con la signora
[...]
e la nascita, in data 23.03.17, della figlia Controparte_1 Per_1
1 e in data 30/07/2021 della figlia Persona_2 NA
riscontrando la cessazione del rapporto di convivenza e la
[...] necessità di stabilire le condizioni di affidamento delle bambine, con ricorso depositato in data 6/3/2023 il signor evocava in causa la Parte_1 signora Il ricorrente concludeva come di Controparte_1 seguito “[…] 1) le bambine verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in Livorno, P.zza della
Vittoria n. 37 dove già le bambine abitano.
2)Il padre, tenuto conto dei propri turni lavorativi che sono pomeridiani, durante il periodo scolastico accompagnerà le figlie all'asilo tutti i giorni e trascorrerrà alternativamente con loro il sabato e la domenica. Durante il periodo estivo il padre terrà con sé le bambine, durante la settimana, tutte le mattine dalle otto fino alle 11:30 quando le riaccompagnerà alla madre.
3)Per quanto riguarda le festività natalizie le bambine trascorreranno il giorno di
Natale e Santo Stefano alternativamente con ciascun genitore, così anche il Capodanno
e l'Epifania. Per quanto riguarda le festività pasquali le bambine trascorreranno la giornata di Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il giorno di Natale e viceversa per il Lunedì dell'Angelo. Negli altri giorni di vacanza o festività civili verrà seguito il criterio dell'alternanza. Nel corso dell'estate le bambine potranno trascorrere due settimane, anche non consecutive con ciascun genitore.
3) Il padre si impegna a versare alla sig.ra per il Controparte_1 mantenimento delle figlie minori, la somma di € 400,00 entro il giorno 15 di ogni mese rivalutando tale importo secondo l'indice Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e sportive delle bambine) previamente concordate”.
Si costituiva in causa la signora la quale, Controparte_1 nulla opponendo all'affido condiviso delle figlie e alla collocazione delle bambine presso di sé, rilevava la scarsissima presenza del padre nella vita delle piccole sin dalla cessazione della convivenza, non rispettando il ricorrente quanto convenuto tra le parti (poi riproposto nel ricorso) e anzi risultando del tutto inaffidabile anche in ragione del frequente stato di ubriachezza. Rilevando, altresì, lo scarso contributo al mantenimento reso anche sul piano economico, la resistente chiedeva così disporsi: “- disporre
l'affidamento condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso l'abitazione materna - disporre la frequenza a e le modalità di frequentazione del padre con le figlie dando mandato ai servizi sociali di vigilare sull'effettivo rispetto di tempistiche e modalità eventualmente predisponendo adeguati percorsi per favorire la genitorialità
- disporre a carico del ricorrente l'onere di corrispondere un congruo Parte_1 assegno a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori nella misura di €
600,0 0 mensili, in ragione di € 300,00 per ciascuna figlia, o nella maggiore o minor misura ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente nella misura delle variazioni in aumento dell'indice ISTAT -Voglia altresì l'adito Tribunale dichiarare tenuto il
2 medesimo al pagamento della quota di ½ delle spese straordinarie di Parte_1 car attere medico, scolastico, didattico, ricreativo o formativo nell'interesse delle figlie
(ivi incluse spese per libri e materiale didattico, mensa scolastica, centro estivo, attività sportive, gite scolastiche, vacanze studio ed assimilabili, corsi extrascolastici), purché previamente concordate. Con vittoria di spese di giustizia da porsi a carico dello stato stante l'intercorsa richiesta di ammissione al patrocinio per i non abbienti a spese dello stato avanzata dalla resistente Controparte_1
Sentite le parti all'udienza del 15.6.2023 e resi provvedimenti ex art. 473 bis 22
c.p.c. anche su accordo provvisorio delle parti, la causa veniva rinviata per la verifica di quanto concordato e ancora, successivamente, per acquisire la relazione socio familiare demandata ai Servizi Sociali anche in ragione del disinteresse mostrato dal ricorrente quanto alla condivisione dei tempi con le minori e in violazione dei provvedimenti assunti. Acquisite le relazioni tempo per tempo richieste, con il completamento dei percorsi da parte della sola resistente, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 10.4.2025.
Nell'interesse della parte ricorrente venivano rassegnate le conclusioni che si riportano “Premesso Che il sottoscritto Avvocato ha rinunciato al mandato;
che il sig. non ha conferito mandato ad un altro avvocato che occorre precisare le Pt_1 conclusioni
PQM
Il sottoscritto difensore precisa le conclusioni riportandosi all'atto introduttivo”; per la signora tenuto conto dei Controparte_1 mutamenti della situazione di fatto intervenuti nel corso del processo, avendo il ricorrente espressamente dichiarato di volersi completamente disinteressare delle figlie minori cessando ogni contatto e visita con le stesse, l'avvocato chiedeva “nulla comunque opponendo al mantenimento di un rapporto affettivo ed educativo tra il ricorrente e le figlie e Parte_1 _4 NA conclude chiedendo che il tribunale di Livorno, Voglia:
- disporre l'affidamento delle figlie in via esclusiva alla madre Controparte_1 con collocazione presso l'abitazione della stessa;
- disporre la
[...] frequenza e le modalità di frequentazione del padre con le figlie sotto forma di incontri osservati, dando mandato ai servizi sociali di vigilare sullo svolgimento degli stessi laddove il padre manifesti interesse alla loro effettuazione, eventualmente predisponendo adeguati percorsi per favorire la genitorialità;
- disporre a carico del ricorrente l'onere di corrispondere un congruo Parte_1 assegno a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori e _4
nella misura di € 600,00 mensili (in ragione di € 300,00 per ciascuna NA figlia), o nella maggiore o minor misura ritenuta di giustizia, precisandone tempi e modalità di versamento nonchè mensilità complessive, rivalutabile annualmente nella misura delle variazioni in aumento dell'indice ISTAT;
3 - Voglia altresì l'adito Tribunale dichiarare tenuto il medesimo al Parte_1 pagamento della quota di ½ delle spese straordinarie di carattere medico, scolastico, didattico, ricreativo o formativo nell'interesse delle figlie (ivi incluse spese per libri e materiale didattico, mensa scolastica, centro estivo, attività sportive, gite scolastiche, vacanze studio ed assimilabili, corsi extrascolastici), purché previamente concordate o, in via alternativa, sempre in considerazione del disinteresse dallo stesso manifestato e della totale assenza del padre dalla vita delle figlie e della conseguente impossibilità di concordare le spese straordinarie nell'interesse delle stesse, prevedere a suo carico un maggior onere di contribuzione al mantenimento delle figlie;
-disporre che l'assegno unico per i figli venga percepito in via integrale in favore della resistente e corrisposto direttamente in favore della stessa. Con vittoria di spese di giustizia, anche generali, da disporsi in favore dello stato stante l'intercorsa ammissione della resistente al patrocinio per i non abbienti a spese Controparte_1 dello stato”.
Solo la parte resistente depositava gli scritti difensivi conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Quanto all'affidamento di e , alla luce _4 NA dell'istruttoria svolta anche con il mandato conferito ai Servizi Sociali, devono essere accolte le conclusioni da ultimo rassegnate dalla signora
[...]
modificate rispetto al ricorso introduttivo, in Controparte_1 ordine all'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre.
Pur in considerazione delle previsioni della l. n. 54/2006 – che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 155 comma 2 c.c. il cui disposto normativo oggi è trasfuso nell'art. 337 ter c.c.) e ha previsto l'affidamento condiviso come la regola –, ritiene il Tribunale che nel caso di specie, allo stato, il regime dell'affido esclusivo vada considerato il più idoneo a salvaguardare gli interessi delle minori.
Nel caso in esame, infatti, nel corso del procedimento il ricorrente ha dimostrato scarsissimo interesse a coltivare il rapporto con le figlie minori, una solo iniziale e formale adesione ai percorsi proposti e l'intenzione di voler
“rinunciare” alle proprie figlie anche in ragione del conflitto ancora molto esasperato con l'ex compagna. Tutti i tentativi di rimodulazione degli incontri padre/figlie, anche effettuati dai Servizi Sociali in ragione del contrasto tra i due genitori, non hanno avuto effetto in ragione della assoluta indisponibilità del signor il quale non ha mai dato seguito alle indicazioni Parte_1 ricevute, ha disatteso gli incontri fissati, senza preavviso e senza addurre effettive motivazioni, ha deciso di non partecipare al percorso di sostegno alla
4 genitorialità ha infine interrotto ogni rapporto col Servizio. Non ha modificato nel tempo la propria condotta abbandonica del tutto disinteressandosi del benessere delle bambine (vedi le relazioni depositate dal Servizio Sociale in data 25.1.2024, 17.5.2024 e 8.4.2025).
Ne risulta una inosservanza decisiva, da parte del signor Parte_1 della responsabilità nei confronti delle minori, in violazione del principio di bigenitorialità, da intendersi evidentemente in senso non meramente formale, come tempo di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori (anch'esso comunque evidentemente insussistente nel caso di specie), ma in senso sostanziale quale apporto fattuale, emotivo e valoriale degli adulti di riferimento alle esigenze di crescita dei figli. Tali circostanze rendono nei fatti la madre, pur soggetto fragile, unico genitore di riferimento di _4
e , con conseguente affido in via esclusiva delle bambine alla NA resistente.
La signora ha continuato ad occuparsi in Controparte_1 modo esclusivo della gestione delle minori, maggiormente affidandosi al sostegno dei Servizi Sociali.
Occorre segnalare che il Servizio Sociale ha rappresentato le difficoltà incontrate dalla resistente nell'ambito del percorso di sostegno alla genitorialità e la fragilità del nucleo, riscontrata anche nell'ambito del servizio di educativa domiciliare avviato nel gennaio del 2025 e regolarmente svolto con positivo accoglimento della figura dell'educatrice. Se pur fortemente motivata quanto alla gestione delle questioni legale all'organizzazione di vita delle figlie e di risposta ai bisogni delle bambine, con una valutazione prospettica, dunque, senz'altro positiva delle capacità genitoriali, la signora ha tuttavia allo stato dimostrato una competenza piuttosto scarsa, che determina la necessità in questa sede di predisporre un supporto costante e un'intensa attività di vigilanza nell'interesse delle figlie.
Alla luce di tali osservazioni, le figlie minori e _4 NA vanno dunque affidate in via esclusiva alla madre Controparte_1
la quale assumerà le decisioni di straordinaria
[...] amministrazione relative alle bambine tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime. Tenuto conto di ciò, deve quindi disporsi che, nello specifico, la madre, in via esclusiva, possa assumere le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, in ragione delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e _4
. NA
5 2. Le minori vanno collocate presso l'abitazione della madre, attuale o comunque che sarà reperita dalla signora Controparte_1 sul territorio in ragione del procedimento di sfratto segnalato nello scritto conclusionale dalla difesa della resistente.
3. Quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita, avuto riguardo all'esito delle fallimentari sperimentazioni svolte in corso di causa, può prevedersi che il Servizio attivi incontri padre/figlie in forma assistita in spazio neutro una volta la settimana per due ore ove, tuttavia, il ricorrente dimostri con effettività un mutamento della propria condotta e una seria adesione al percorso di sostegno alla genitorialità che va in questa sede ulteriormente sollecitato.
4. Con riguardo alle questioni accessorie di natura economica, stante la collocazione prevalente delle minori presso la madre, osserva il Collegio che è necessario prevedere un contributo al mantenimento delle figlie da porsi a carico del padre in ragione della totalità del tempo trascorso da _4
e con la madre, sulla quale gravano tutte le spese di gestione NA delle bambine.
Appare equo a tal proposito il contributo al mantenimento già previsto in via provvisoria, ovvero la somma di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuna figlia), importo rivalutabile annualmente secondo ISTAT, che il signor Parte_1 corrisponderà alla signora entro il
[...] Controparte_1 giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile 2024.
Tenuto conto della sproporzione reddituale sussistente tra le parti, come emersa dai documenti depositati e confermato anche dall'informativa resa dall'Agenzia delle Entrate, le spese straordinarie necessarie per le figlie saranno suddivise dai genitori nella rispettiva misura del 60% a carico del signor e del 40% a carico della signora Parte_1 Controparte_1
tali spese, ai fini del rimborso della quota, dovranno essere
[...] preventivamente concordate ed adeguatamente documentate e dovranno essere individuate in base al protocollo CNF in vigore. I genitori divideranno nella stessa misura le spese relative alla mensa scolastica delle bambine.
Quanto all'assegno unico per le figlie minori, la signora Controparte_1 lo percepirà integralmente avuto riguardo al carico
[...] familiare gravante sulla medesima.
5. Sulla scorta di quanto emerso dagli atti di causa, come anche sin qui argomentato, appare opportuno disporre la prosecuzione di un monitoraggio familiare da parte del Servizio Sociale competente, che darà conto anche dell'eventuale attivazione in favore del signor del percorso Parte_1 di sostegno alla genitorialità e del suo svolgersi, degli incontri osservati
6 padre/figlie organizzati e svolti nonché della ripresa e prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità in favore della signora CP_1 [...]
e del servizio di educativa domiciliare già attivato Controparte_1 nell'interesse delle minori e che dovrà proseguire secondo lo stesso setting attualmente in essere. Con onere di riferire al Giudice Tutelare con relazione socio familiare relativa ai minori e da depositarsi _4 NA nel termine di nove mesi, avendo il Servizio cura di descrivere il contesto socio-familiare ed ambientale delle minori e di approfondire l'ambito delle relazioni familiari tra genitori e figli e tra genitori e famiglia di origine, il tutto, in ogni caso, secondo lo schema concordato nelle linee guida del giugno 2018.
Il Servizio inoltre potrà operare – espressamente riferendone nella relazione da depositarsi – in merito ad eventuali variazioni nell'organizzazione come disposta.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022. Va disposto il pagamento in favore dello Stato in ragione dell'ammissione della signora a PSS. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone come segue:
1) le figlie minori e sono affidate in via esclusiva _4 NA alla madre presso la quale le minori Controparte_1 stesse saranno collocate;
la ricorrente assumerà in via esclusiva le decisioni di straordinaria amministrazione e di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, in ragione delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e;
_4 NA
2) il Servizio Sociale attiverà incontri padre/figlie in forma assistita in spazio neutro una volta la settimana per due ore ove, tuttavia, il ricorrente dimostri con effettività un mutamento della propria condotta e una seria adesione al percorso di sostegno alla genitorialità che va in questa sede ulteriormente sollecitato;
3) il signor contribuirà al mantenimento ordinario delle Parte_1 figlie e versando alla signora _4 NA Controparte_1
l'importo mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuna
[...] figlia), entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2024; i genitori contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie per le bambine nella rispettiva misura del 60% a carico del signor e del 40% a Parte_1
7 carico della signora le spese dovranno Controparte_1 essere previamente concordate e successivamente documentate e dovranno essere individuate secondo il protocollo del CNF attualmente in vigore. I genitori divideranno nella stessa misura le spese relative alla mensa scolastica delle bambine.
4) l'assegno unico sarà percepito dalla signora Controparte_1 nella misura del 100%;
[...]
5) dispone la prosecuzione di un monitoraggio familiare da parte del Servizio
Sociale competente, che darà conto anche dell'eventuale attivazione in favore del signor del percorso di sostegno alla genitorialità e del Parte_1 suo svolgersi, degli incontri osservati padre/figlie organizzati e svolti nonché della ripresa e prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità in favore della signora e del servizio di educativa Controparte_1 domiciliare già attivato nell'interesse delle minori e che dovrà proseguire secondo lo stesso setting attualmente in essere. Con onere di riferire al Giudice
Tutelare con relazione socio familiare relativa ai minori e _4 [...]
da depositarsi nel termine di nove mesi, avendo il Servizio cura di Per_3 descrivere il contesto socio-familiare ed ambientale delle minori e di approfondire l'ambito delle relazioni familiari tra genitori e figli e tra genitori e famiglia di origine, il tutto, in ogni caso, secondo lo schema concordato nelle linee guida del giugno 2018.
Il Servizio inoltre potrà operare – espressamente riferendone nella relazione da depositarsi – in merito ad eventuali variazioni nell'organizzazione come disposta.
6) condanna il signor alla refusione delle spese di lite Parte_1 sostenute dalla resistente, che liquida in € 850,00 per fase di studio, euro 600,00 per fase introduttiva ed euro 1400,00 per fase decisoria, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali come per legge;
spese da pagarsi in favore dello Stato in ragione dell'ammissione a PSS della signora Controparte_1
[...]
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 25.6.2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Azzurra Fodra Presidente dott. Giulio Scaramuzzino Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 818/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. VIVALDI ERIKA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. SMAREGLIA ALICE MARIA e dell'avv.
RESISTENTE
con l'intervento dell'Ufficio del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
All'udienza cartolare del 10/4/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note depositate ex art. 473 bis 28 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo la pregressa relazione more uxorio con la signora
[...]
e la nascita, in data 23.03.17, della figlia Controparte_1 Per_1
1 e in data 30/07/2021 della figlia Persona_2 NA
riscontrando la cessazione del rapporto di convivenza e la
[...] necessità di stabilire le condizioni di affidamento delle bambine, con ricorso depositato in data 6/3/2023 il signor evocava in causa la Parte_1 signora Il ricorrente concludeva come di Controparte_1 seguito “[…] 1) le bambine verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in Livorno, P.zza della
Vittoria n. 37 dove già le bambine abitano.
2)Il padre, tenuto conto dei propri turni lavorativi che sono pomeridiani, durante il periodo scolastico accompagnerà le figlie all'asilo tutti i giorni e trascorrerrà alternativamente con loro il sabato e la domenica. Durante il periodo estivo il padre terrà con sé le bambine, durante la settimana, tutte le mattine dalle otto fino alle 11:30 quando le riaccompagnerà alla madre.
3)Per quanto riguarda le festività natalizie le bambine trascorreranno il giorno di
Natale e Santo Stefano alternativamente con ciascun genitore, così anche il Capodanno
e l'Epifania. Per quanto riguarda le festività pasquali le bambine trascorreranno la giornata di Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il giorno di Natale e viceversa per il Lunedì dell'Angelo. Negli altri giorni di vacanza o festività civili verrà seguito il criterio dell'alternanza. Nel corso dell'estate le bambine potranno trascorrere due settimane, anche non consecutive con ciascun genitore.
3) Il padre si impegna a versare alla sig.ra per il Controparte_1 mantenimento delle figlie minori, la somma di € 400,00 entro il giorno 15 di ogni mese rivalutando tale importo secondo l'indice Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e sportive delle bambine) previamente concordate”.
Si costituiva in causa la signora la quale, Controparte_1 nulla opponendo all'affido condiviso delle figlie e alla collocazione delle bambine presso di sé, rilevava la scarsissima presenza del padre nella vita delle piccole sin dalla cessazione della convivenza, non rispettando il ricorrente quanto convenuto tra le parti (poi riproposto nel ricorso) e anzi risultando del tutto inaffidabile anche in ragione del frequente stato di ubriachezza. Rilevando, altresì, lo scarso contributo al mantenimento reso anche sul piano economico, la resistente chiedeva così disporsi: “- disporre
l'affidamento condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso l'abitazione materna - disporre la frequenza a e le modalità di frequentazione del padre con le figlie dando mandato ai servizi sociali di vigilare sull'effettivo rispetto di tempistiche e modalità eventualmente predisponendo adeguati percorsi per favorire la genitorialità
- disporre a carico del ricorrente l'onere di corrispondere un congruo Parte_1 assegno a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori nella misura di €
600,0 0 mensili, in ragione di € 300,00 per ciascuna figlia, o nella maggiore o minor misura ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente nella misura delle variazioni in aumento dell'indice ISTAT -Voglia altresì l'adito Tribunale dichiarare tenuto il
2 medesimo al pagamento della quota di ½ delle spese straordinarie di Parte_1 car attere medico, scolastico, didattico, ricreativo o formativo nell'interesse delle figlie
(ivi incluse spese per libri e materiale didattico, mensa scolastica, centro estivo, attività sportive, gite scolastiche, vacanze studio ed assimilabili, corsi extrascolastici), purché previamente concordate. Con vittoria di spese di giustizia da porsi a carico dello stato stante l'intercorsa richiesta di ammissione al patrocinio per i non abbienti a spese dello stato avanzata dalla resistente Controparte_1
Sentite le parti all'udienza del 15.6.2023 e resi provvedimenti ex art. 473 bis 22
c.p.c. anche su accordo provvisorio delle parti, la causa veniva rinviata per la verifica di quanto concordato e ancora, successivamente, per acquisire la relazione socio familiare demandata ai Servizi Sociali anche in ragione del disinteresse mostrato dal ricorrente quanto alla condivisione dei tempi con le minori e in violazione dei provvedimenti assunti. Acquisite le relazioni tempo per tempo richieste, con il completamento dei percorsi da parte della sola resistente, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 10.4.2025.
Nell'interesse della parte ricorrente venivano rassegnate le conclusioni che si riportano “Premesso Che il sottoscritto Avvocato ha rinunciato al mandato;
che il sig. non ha conferito mandato ad un altro avvocato che occorre precisare le Pt_1 conclusioni
PQM
Il sottoscritto difensore precisa le conclusioni riportandosi all'atto introduttivo”; per la signora tenuto conto dei Controparte_1 mutamenti della situazione di fatto intervenuti nel corso del processo, avendo il ricorrente espressamente dichiarato di volersi completamente disinteressare delle figlie minori cessando ogni contatto e visita con le stesse, l'avvocato chiedeva “nulla comunque opponendo al mantenimento di un rapporto affettivo ed educativo tra il ricorrente e le figlie e Parte_1 _4 NA conclude chiedendo che il tribunale di Livorno, Voglia:
- disporre l'affidamento delle figlie in via esclusiva alla madre Controparte_1 con collocazione presso l'abitazione della stessa;
- disporre la
[...] frequenza e le modalità di frequentazione del padre con le figlie sotto forma di incontri osservati, dando mandato ai servizi sociali di vigilare sullo svolgimento degli stessi laddove il padre manifesti interesse alla loro effettuazione, eventualmente predisponendo adeguati percorsi per favorire la genitorialità;
- disporre a carico del ricorrente l'onere di corrispondere un congruo Parte_1 assegno a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori e _4
nella misura di € 600,00 mensili (in ragione di € 300,00 per ciascuna NA figlia), o nella maggiore o minor misura ritenuta di giustizia, precisandone tempi e modalità di versamento nonchè mensilità complessive, rivalutabile annualmente nella misura delle variazioni in aumento dell'indice ISTAT;
3 - Voglia altresì l'adito Tribunale dichiarare tenuto il medesimo al Parte_1 pagamento della quota di ½ delle spese straordinarie di carattere medico, scolastico, didattico, ricreativo o formativo nell'interesse delle figlie (ivi incluse spese per libri e materiale didattico, mensa scolastica, centro estivo, attività sportive, gite scolastiche, vacanze studio ed assimilabili, corsi extrascolastici), purché previamente concordate o, in via alternativa, sempre in considerazione del disinteresse dallo stesso manifestato e della totale assenza del padre dalla vita delle figlie e della conseguente impossibilità di concordare le spese straordinarie nell'interesse delle stesse, prevedere a suo carico un maggior onere di contribuzione al mantenimento delle figlie;
-disporre che l'assegno unico per i figli venga percepito in via integrale in favore della resistente e corrisposto direttamente in favore della stessa. Con vittoria di spese di giustizia, anche generali, da disporsi in favore dello stato stante l'intercorsa ammissione della resistente al patrocinio per i non abbienti a spese Controparte_1 dello stato”.
Solo la parte resistente depositava gli scritti difensivi conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Quanto all'affidamento di e , alla luce _4 NA dell'istruttoria svolta anche con il mandato conferito ai Servizi Sociali, devono essere accolte le conclusioni da ultimo rassegnate dalla signora
[...]
modificate rispetto al ricorso introduttivo, in Controparte_1 ordine all'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre.
Pur in considerazione delle previsioni della l. n. 54/2006 – che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 155 comma 2 c.c. il cui disposto normativo oggi è trasfuso nell'art. 337 ter c.c.) e ha previsto l'affidamento condiviso come la regola –, ritiene il Tribunale che nel caso di specie, allo stato, il regime dell'affido esclusivo vada considerato il più idoneo a salvaguardare gli interessi delle minori.
Nel caso in esame, infatti, nel corso del procedimento il ricorrente ha dimostrato scarsissimo interesse a coltivare il rapporto con le figlie minori, una solo iniziale e formale adesione ai percorsi proposti e l'intenzione di voler
“rinunciare” alle proprie figlie anche in ragione del conflitto ancora molto esasperato con l'ex compagna. Tutti i tentativi di rimodulazione degli incontri padre/figlie, anche effettuati dai Servizi Sociali in ragione del contrasto tra i due genitori, non hanno avuto effetto in ragione della assoluta indisponibilità del signor il quale non ha mai dato seguito alle indicazioni Parte_1 ricevute, ha disatteso gli incontri fissati, senza preavviso e senza addurre effettive motivazioni, ha deciso di non partecipare al percorso di sostegno alla
4 genitorialità ha infine interrotto ogni rapporto col Servizio. Non ha modificato nel tempo la propria condotta abbandonica del tutto disinteressandosi del benessere delle bambine (vedi le relazioni depositate dal Servizio Sociale in data 25.1.2024, 17.5.2024 e 8.4.2025).
Ne risulta una inosservanza decisiva, da parte del signor Parte_1 della responsabilità nei confronti delle minori, in violazione del principio di bigenitorialità, da intendersi evidentemente in senso non meramente formale, come tempo di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori (anch'esso comunque evidentemente insussistente nel caso di specie), ma in senso sostanziale quale apporto fattuale, emotivo e valoriale degli adulti di riferimento alle esigenze di crescita dei figli. Tali circostanze rendono nei fatti la madre, pur soggetto fragile, unico genitore di riferimento di _4
e , con conseguente affido in via esclusiva delle bambine alla NA resistente.
La signora ha continuato ad occuparsi in Controparte_1 modo esclusivo della gestione delle minori, maggiormente affidandosi al sostegno dei Servizi Sociali.
Occorre segnalare che il Servizio Sociale ha rappresentato le difficoltà incontrate dalla resistente nell'ambito del percorso di sostegno alla genitorialità e la fragilità del nucleo, riscontrata anche nell'ambito del servizio di educativa domiciliare avviato nel gennaio del 2025 e regolarmente svolto con positivo accoglimento della figura dell'educatrice. Se pur fortemente motivata quanto alla gestione delle questioni legale all'organizzazione di vita delle figlie e di risposta ai bisogni delle bambine, con una valutazione prospettica, dunque, senz'altro positiva delle capacità genitoriali, la signora ha tuttavia allo stato dimostrato una competenza piuttosto scarsa, che determina la necessità in questa sede di predisporre un supporto costante e un'intensa attività di vigilanza nell'interesse delle figlie.
Alla luce di tali osservazioni, le figlie minori e _4 NA vanno dunque affidate in via esclusiva alla madre Controparte_1
la quale assumerà le decisioni di straordinaria
[...] amministrazione relative alle bambine tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime. Tenuto conto di ciò, deve quindi disporsi che, nello specifico, la madre, in via esclusiva, possa assumere le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, in ragione delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e _4
. NA
5 2. Le minori vanno collocate presso l'abitazione della madre, attuale o comunque che sarà reperita dalla signora Controparte_1 sul territorio in ragione del procedimento di sfratto segnalato nello scritto conclusionale dalla difesa della resistente.
3. Quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita, avuto riguardo all'esito delle fallimentari sperimentazioni svolte in corso di causa, può prevedersi che il Servizio attivi incontri padre/figlie in forma assistita in spazio neutro una volta la settimana per due ore ove, tuttavia, il ricorrente dimostri con effettività un mutamento della propria condotta e una seria adesione al percorso di sostegno alla genitorialità che va in questa sede ulteriormente sollecitato.
4. Con riguardo alle questioni accessorie di natura economica, stante la collocazione prevalente delle minori presso la madre, osserva il Collegio che è necessario prevedere un contributo al mantenimento delle figlie da porsi a carico del padre in ragione della totalità del tempo trascorso da _4
e con la madre, sulla quale gravano tutte le spese di gestione NA delle bambine.
Appare equo a tal proposito il contributo al mantenimento già previsto in via provvisoria, ovvero la somma di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuna figlia), importo rivalutabile annualmente secondo ISTAT, che il signor Parte_1 corrisponderà alla signora entro il
[...] Controparte_1 giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile 2024.
Tenuto conto della sproporzione reddituale sussistente tra le parti, come emersa dai documenti depositati e confermato anche dall'informativa resa dall'Agenzia delle Entrate, le spese straordinarie necessarie per le figlie saranno suddivise dai genitori nella rispettiva misura del 60% a carico del signor e del 40% a carico della signora Parte_1 Controparte_1
tali spese, ai fini del rimborso della quota, dovranno essere
[...] preventivamente concordate ed adeguatamente documentate e dovranno essere individuate in base al protocollo CNF in vigore. I genitori divideranno nella stessa misura le spese relative alla mensa scolastica delle bambine.
Quanto all'assegno unico per le figlie minori, la signora Controparte_1 lo percepirà integralmente avuto riguardo al carico
[...] familiare gravante sulla medesima.
5. Sulla scorta di quanto emerso dagli atti di causa, come anche sin qui argomentato, appare opportuno disporre la prosecuzione di un monitoraggio familiare da parte del Servizio Sociale competente, che darà conto anche dell'eventuale attivazione in favore del signor del percorso Parte_1 di sostegno alla genitorialità e del suo svolgersi, degli incontri osservati
6 padre/figlie organizzati e svolti nonché della ripresa e prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità in favore della signora CP_1 [...]
e del servizio di educativa domiciliare già attivato Controparte_1 nell'interesse delle minori e che dovrà proseguire secondo lo stesso setting attualmente in essere. Con onere di riferire al Giudice Tutelare con relazione socio familiare relativa ai minori e da depositarsi _4 NA nel termine di nove mesi, avendo il Servizio cura di descrivere il contesto socio-familiare ed ambientale delle minori e di approfondire l'ambito delle relazioni familiari tra genitori e figli e tra genitori e famiglia di origine, il tutto, in ogni caso, secondo lo schema concordato nelle linee guida del giugno 2018.
Il Servizio inoltre potrà operare – espressamente riferendone nella relazione da depositarsi – in merito ad eventuali variazioni nell'organizzazione come disposta.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022. Va disposto il pagamento in favore dello Stato in ragione dell'ammissione della signora a PSS. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone come segue:
1) le figlie minori e sono affidate in via esclusiva _4 NA alla madre presso la quale le minori Controparte_1 stesse saranno collocate;
la ricorrente assumerà in via esclusiva le decisioni di straordinaria amministrazione e di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, in ragione delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e;
_4 NA
2) il Servizio Sociale attiverà incontri padre/figlie in forma assistita in spazio neutro una volta la settimana per due ore ove, tuttavia, il ricorrente dimostri con effettività un mutamento della propria condotta e una seria adesione al percorso di sostegno alla genitorialità che va in questa sede ulteriormente sollecitato;
3) il signor contribuirà al mantenimento ordinario delle Parte_1 figlie e versando alla signora _4 NA Controparte_1
l'importo mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuna
[...] figlia), entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2024; i genitori contribuiranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie per le bambine nella rispettiva misura del 60% a carico del signor e del 40% a Parte_1
7 carico della signora le spese dovranno Controparte_1 essere previamente concordate e successivamente documentate e dovranno essere individuate secondo il protocollo del CNF attualmente in vigore. I genitori divideranno nella stessa misura le spese relative alla mensa scolastica delle bambine.
4) l'assegno unico sarà percepito dalla signora Controparte_1 nella misura del 100%;
[...]
5) dispone la prosecuzione di un monitoraggio familiare da parte del Servizio
Sociale competente, che darà conto anche dell'eventuale attivazione in favore del signor del percorso di sostegno alla genitorialità e del Parte_1 suo svolgersi, degli incontri osservati padre/figlie organizzati e svolti nonché della ripresa e prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità in favore della signora e del servizio di educativa Controparte_1 domiciliare già attivato nell'interesse delle minori e che dovrà proseguire secondo lo stesso setting attualmente in essere. Con onere di riferire al Giudice
Tutelare con relazione socio familiare relativa ai minori e _4 [...]
da depositarsi nel termine di nove mesi, avendo il Servizio cura di Per_3 descrivere il contesto socio-familiare ed ambientale delle minori e di approfondire l'ambito delle relazioni familiari tra genitori e figli e tra genitori e famiglia di origine, il tutto, in ogni caso, secondo lo schema concordato nelle linee guida del giugno 2018.
Il Servizio inoltre potrà operare – espressamente riferendone nella relazione da depositarsi – in merito ad eventuali variazioni nell'organizzazione come disposta.
6) condanna il signor alla refusione delle spese di lite Parte_1 sostenute dalla resistente, che liquida in € 850,00 per fase di studio, euro 600,00 per fase introduttiva ed euro 1400,00 per fase decisoria, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali come per legge;
spese da pagarsi in favore dello Stato in ragione dell'ammissione a PSS della signora Controparte_1
[...]
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 25.6.2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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