Ordinanza cautelare 10 settembre 2020
Ordinanza collegiale 3 luglio 2024
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5S, sentenza 17/01/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00902/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06392/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6392 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Luisa Barria, Giuseppe Onorat e Maria Paola Cabitza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Onorato in Sassari, viale Umberto 72;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto del 13 marzo 2020, definitorio della pratica di concessione della cittadinanza italiana n. K10/-OMISSIS- presentata dalla signora -OMISSIS- ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91;
- di tutti gli atti, presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 novembre 2024 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, cittadina di origine marocchina, ha adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento del decreto del 13 marzo 2020, con cui il Ministro dell’Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data 8 dicembre 2017, essendo emersi sul conto del coniuge elementi che non consentono di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica, motivo risultato ostativo al rilascio dello status .
Avverso il suddetto provvedimento l’interessata ha dedotto i motivi di censura di seguito rubricati:
1) Violazione di legge, ed in particolare della legge 241/90 nel combinato disposto con la legge 91/1992, in ispecie art. 6 co 1, lettera c). Illegittimità, per illogicità, incoerenza ed insufficienza della motivazione. Assenza dei “comprovati motivi” inerenti la sicurezza della Repubblica. Erronea valutazione. Violazione del diritto di difesa ex art. 24, 111 e 113 Cost.;
2) Violazione di legge, ed in particolare dell’art. 9 nel combinato disposto con l’art. 6 della legge 91/92.Omessa, o erronea valutazione degli elementi oggettivi per la concessione della cittadinanza di cui alla legge 91/92. Omessa, o erronea ed insufficiente valutazione dell’integrazione sociale della richiedente;
3) Violazione di legge. Eccesso di potere. Erronea valutazione del combinato disposto tra gli artt. 13 co 1 e 19 co 2 del D. Lvo 286/98 ;
4) Violazione di legge, erronea interpretazione dell’art. 6 comma 5 L. 91/92;
5) Violazione di legge, ed in particolare dell’art. 10 bis della L. 241/90 nel combinato disposto con l’art. 10 bis della legge 91/1992. Omissione.
Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato una relazione difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 5763/2020 del 10 settembre 2020 è stata respinta la domanda cautelare.
In data 18 giugno 2024, la ricorrente ha versato in atti il certificato di morte del marito, deceduto in data 27 aprile 2024, e la sentenza della Corte d’Assise di Cagliari n. 4/2020 del 7 novembre 2022 di assoluzione dello stesso coniuge per il delitto di cui agli artt. 270- bis , secondo comma ( Partecipazione ad Associazione con finalità di terrorismo ), e 270- sexies ( condotte con finalità di terrorismo ) c.p.
Con ordinanza collegiale n. 13436/2024 del 3 luglio 2024, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione resistente di depositare documentazione istruttoria sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato.
A tanto l’Amministrazione ha provveduto depositando una relazione in data 14 agosto 2024, recante elementi informativi coperti da riservatezza, sottesi all’avversato diniego.
Parte ricorrente ha replicato con memoria del 14 settembre 2024, con la quale ha contestato il contenuto della suddetta informativa.
All’udienza straordinaria del 15 novembre 2024, svolta da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Alla stregua della giurisprudenza di questo Tribunale, deve ritenersi che l’amplissima discrezionalità dell’Amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità – consistenti nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“ il sacro dovere di difendere la Patria ” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell'adempimento dei “ doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ”, consistenti nell’apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).
A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, n. 8084/2022; n. 11538/2022; n. 104/2022; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto coevamente teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’ agere del soggetto alla cui cura lo stesso è affidato.
Quindi, alla luce di quanto premesso, è facile arguire che la valutazione condotta dall’Amministrazione si estende anche alla correlata assenza di vulnus per le condizioni di sicurezza dello Stato ed in relazione alla quale possono assumere rilievo situazioni che - anche se non caratterizzate nell'immediato da concreta lesività - possano essere tali su un piano potenziale e/o di solo pericolo (v. CdS sez. III, 11/05/2016, n. 1874).
In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico (in proposito, Tar Lazio, Sez. II quater, sent. n. 621/2016: “ concessione che costituisce l’effetto della compiuta appartenenza alla comunità nazionale e non causa della stessa ”).
In altre parole, si tratta di valutare il possesso di ogni requisito atto ad assicurare l’inserimento in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica (cfr. ex multis , Tar Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227 e n. 12006 del 2021 e sez. II quater, n. 12568/ 2009; Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022; n. 4121, n. 5679, 6720 e 8039 del 2021; n. 5236, n. 7036 e n. 8133 del 2020; n. 1930, n. 7122 e n. 2131 del 2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
Se, dunque, il potere dell’Amministrazione ha natura discrezionale, il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’effettiva e compiuta integrazione nella comunità nazionale deve essere contenuto entro i ristretti argini del controllo estrinseco e formale, esaurendosi nello scrutinio del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, con preclusione di un’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto oggetto del giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cui è causa; il vaglio giurisdizionale non deve sconfinare nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, n. 8084/2022; n. 11538/.2022; n. 104/2022; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).
Nel caso di specie, secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, dalla attività informativa esperita sono emersi a carico del ricorrente nel ricorso RG n. 4539/2019, rispettivamente fratello e figlio convivente dei ricorrenti nei ricorsi RR.GG. nn. 4540, 4542 e 4543/2019 “ elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza ”.
A seguito dell’istruttoria disposta dal Tribunale, l’Amministrazione in particolare ha reso noto, con le cautele necessarie a non disvelare notizie riservate e non pregiudicare eventuale attività di intelligence, che il coniuge della ricorrente è stato arrestato il 28 novembre 2018 in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’Autorità giudiziaria competente per l’accusa di associazione con finalità di terrorismo internazionale ex art. 270- bis c.p.
Sulla base di detta informativa, proveniente da organi di sicurezza, il Ministero dell’Interno ha ritenuto preminente l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto all’interesse della richiedente all’acquisto della cittadinanza italiana.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che sia da escludere la fondatezza delle doglianze dedotte nell’atto introduttivo del giudizio dalla parte.
Preliminarmente è possibile anticipare per ragioni di ordine logico lo scrutinio della censura di omesso invio della comunicazione ex art. 10- bis della legge n. 241/1990.
Il Collegio ritiene che la doglianza non sia passibile di accoglimento.
L’omessa comunicazione del preavviso di diniego può essere giustificata alla luce del fatto che l’emanando provvedimento era destinato ad essere supportato da elementi di carattere “riservato”, ai quali non avrebbe potuto comunque essere consentito l’accesso.
In questi casi, attese le esigenze di tutela di informazioni riservate, la giurisprudenza di questo Tribunale ha ritenuto infondata la censura riferita alla violazione dell’art. 10- bis della legge 241/1990 “ in ragione del carattere secretato delle informazioni a carico dell’interessato, che non avrebbe comunque consentito l’ostensione, come prevede l’art. 2, comma 1, lett. d) del decreto del Ministero dell’Interno n. n. 415/1998” (T.A.R. Lazio, Sezione I ter, n. 11801/2019) e ha altresì spiegato che “che, qualora il diniego sia destinato ad esser supportato da dati di carattere “riservato” (che potrebbero, se conosciuti, pregiudicare la sicurezza nazionale: e che, in quanto tali, sono addirittura sottratti all’accesso), non è – del pari – ipotizzabile la violazione della norma posta dall’art. 10 bis della legge n. 241/90: la cui “ratio” presuppone che l’interessato sia messo in condizione di conoscere in modo dettagliato gli elementi che giustificano l’adozione del futuro provvedimento negativo ” (T.A.R. Lazio, Sez. II quater, n. 4271/2013; in termini, più di recente, ex pluris , sez. V bis, n. 16084/2022, nonché, con specifico riferimento al diniego di accesso agli atti, sez. V bis, n. 14320/2022, allineandosi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 11387/2022).
Inoltre, il Collegio rileva, in ogni caso, l’inconsistenza in linea generale di simili censure alla stregua dell’orientamento della giurisprudenza formatosi prima dell’entrata in vigore delle modifiche alla legge n. 241/1990, introdotte dal cd. decreto semplificazioni (decreto-legge 16.7.2020, n. 76, conv. legge 11.9.2020, n. 120) che ne ha modificato l’art. 10- bis e l’art. 21- octies , che era costante nel ritenere che il mancato preavviso di rigetto non inficia la legittimità del provvedimento, allorquando, in applicazione estensiva dell'art. 21- octies , comma 2, della medesima legge n. 241/1990, emerga nel corso del giudizio che il contenuto dispositivo del provvedimento oggetto di gravame non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; tale era la normativa applicabile ratione temporis al caso in esame, non trovando applicazione retroattiva la successiva disciplina dell’istituto di cui all’art. 21- octies legge 241/1990. A quest’ultimo riguardo, il Collegio non ignora l’esistenza di un contrario orientamento, che ritiene immediatamente applicabili le nuove previsioni normative in considerazione del presunto carattere processuale della relativa norma, tuttavia, ritiene preferibile attenersi all’orientamento tradizionale, considerato, da un lato, che la natura e la sostanza di tale norma sono oggetto di vivace dibattito dottrinale, e, considerate altresì, dall’altro lato, le conseguenze pratiche dell’adesione a tale opzione, che rimetterebbe in discussione la legittimità di atti che, al momento della loro adozione, risultavano conformi alle regole sul procedimento secondo il “diritto vivente”.
Inoltre, con i primi due motivi di ricorso la richiedente lamenta che non sono stati dichiarati gli elementi pregiudizievoli emersi a carico del coniuge dell’istante, sul cui conto sussisterebbero meri sospetti, e si duole della circostanza che detti elementi abbiano pregiudicato la valutazione della propria domanda di cittadinanza.
Più precisamente deduce che, dopo essere stato incarcerato nell’ambito di una vicenda penale per fatti di terrorismo, il proprio coniuge è stato rimesso in libertà, essendo state ritrattate le accuse formulate nei suoi confronti; inoltre, contesta la correttezza dell’operato dell’Amministrazione per non aver effettuato alcuna valutazione sulla propria situazione ed integrazione personale, incentrando il provvedimento di diniego sul coniuge ed applicando un automatismo fra mera imputazione e diniego della cittadinanza al coniuge del soggetto destinatario dell’imputazione.
Il Collegio ne rileva parimenti l’infondatezza.
Sulla scorta del quadro delineato in premessa, è possibile ritenere che l’operato della p.a. deve essere delibato alla luce degli effetti giuridici del provvedimento di “concessione” della cittadinanza – che in realtà ha natura di ammissione di un nuovo elemento nella Comunità politica nazionale - consistendo nell’attribuzione dei cd. diritti politici nonché alla luce delle conseguenze che ne potrebbero derivare: “ se non si può escludere, con sicurezza, un pericolo per la Repubblica, è giustificato il rifiuto di attribuirgli i mezzi che gli consentirebbero di incidere nei momenti fondamentali della vita pubblica del Paese – mediante l’esercizio del diritto di voto per l’elezione dei membri del Parlamento e l’assunzione di cariche ed impieghi pubblici – sia all’interno sia nei rapporti internazionali che sono suscettibili di favorire la diffusione di determinati indirizzi antistatuali ed antioccidentali oppure agevolare attività o persone connessi con quelle organizzazioni (oltre che, ovviamente, agevolare lo svolgimento diretto da parte dell’interessato di attività che possano, direttamente o indirettamente, comportare tale rischio) ” (Tar Lazio, sez. V bis, n. 1957/2024; in termini, da ultimo Cons. Stato, sez. III, n. 3902/2023, cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 10200 e 10229/2023).
Questo Tribunale ha già affermato il principio di diritto, per cui, nei casi in cui il diniego di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento è sufficientemente motivato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l' iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo (Tar Lazio, Sez. V bis, nn. 17081/2022; 16084/2022; 15986/2022; sez. II quater, n. 2453/2014; cfr. CdS 6704/2018). D’altronde, l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza in materia ha chiarito che il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa dei servizi segreti costituisca una motivazione per relationem atta a giustificare il diniego della naturalizzazione (Tar Lazio, sez. V bis, n. 1957/2024). In sostanza, in presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori, data la natura delle informazioni in parola, correttamente l’Amministrazione omette di indicarne il contenuto ha precisato che il richiamo ob relationem a detto contenuto può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa resta soddisfatto dall’eventuale ostensione in giudizio, su espressa disposizione dell’Autorità giudicante, con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati (Cons. Stato, sez. III, n. 6720/2021; sez. VI, n. 1173/09, n. 7637/09; T.A.R. Lazio, II quater, n. 9293/14, n. 604/13, n. 3158/12, n. 14015/11), per cui “il provvedimento di diniego della richiesta cittadinanza italiana non deve necessariamente riportare analiticamente le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l'attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti, essendo sufficiente l'indicazione delle ragioni del diniego senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio di pericolosità sociale del richiedente” (v., tra tante, di recente, Cons. Stato, sez. III, n. 4765/2023; cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 11387/2022 e n. 3902/2923).
In proposito, del resto, con riferimento ad una fattispecie del tutto analoga, la giurisprudenza amministrativa ha altresì sancito che “ a fronte degli importanti interessi della comunità nazionale coinvolti nel procedimento, l’interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana è inevitabilmente recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, affidata non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza (il Prefetto e il Questore, i quali nella fattispecie, come prospettato dall’appellante, non hanno evidenziato criticità), ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, che invece nella presente fattispecie hanno evidenziato - con modalità compatibili con la riservatezza (pure consentita perché dovuta a esigenze di sicurezza nazionale: si pensi alla tutela delle fonti di informazione) e dunque non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l’attività amministrativa ordinaria - possibili criticità. Sicché lo stesso obbligo di motivazione del diniego si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi coinvolti ” (Cons. Stato, Sez. III, n. 8084/2022, n. 3886 e n. 3896 del 19 e 20 maggio 2021; 17 dicembre 2020 n. 8133; in termini: Cons. Stato, Sez. II, 31 agosto 2020, n. 5326; Cons. Stato, Sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102).
Quanto poi alla significatività delle valutazioni operate dall’Amministrazione, si deve evidenziare che si tratta di notizie pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, quindi, di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, sulla cui affidabilità non è dato ragionevolmente dubitare, (cfr. Tar Lazio, Sez. V bis, 13413/2023 citata: “ La motivazione dell’atto impugnato quindi è ricostruibile mediante richiamo alla relazione riservata degli organismi di sicurezza, cui è demandata la raccolta delle informazioni e la formulazione del giudizio prognostico sui rischi derivanti dalla naturalizzazione di un soggetto che ha nazionalità di altro Stato, mediante il ricorso a strumenti, metodi e fonti di informazione, risorse diverse ed ulteriori rispetto a quelle messe a disposizione del (singolo) Ministero dell’Interno. Quest’ultimo, in quanto autorità competente (solo) in materia di sicurezza pubblica, non poteva disattendere il giudizio sfavorevole espresso dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, competenti a stimare il pericolo per la sicurezza dello (stesso) Stato derivante dalla nazionalizzazione dello straniero. Pertanto, anche per quanto riguarda il profilo sostanziale della motivazione, non vi sono ragioni per dubitare dell’attendibilità delle notizie pervenute da questi, trattandosi di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali: il rifiuto della naturalizzazione risulta perciò sostanzialmente “giustificato” dalle risultanze delle indagini condotte dai predetti organismi e dal giudizio prognostico negativo formulato in base alla considerazione delle possibili conseguenze connesse alla concessione della cittadinanza alla richiedente ”).
Ne deriva che, di contro, non è sufficiente dedurre che la richiedente non sia mai incorsa in reati.
Il valore preclusivo all’acquisto della cittadinanza riconosciuto ai pregiudizi a carico di un familiare convivente, specie ove si tratti di motivi di sicurezza della Repubblica, si giustifica, escluso ogni profilo di attribuzione di una responsabilità per comportamenti altrui, in ragione del rischio di concessione della cittadinanza a soggetti che potrebbero indirettamente agevolare e favorire l’attività di congiunti controindicati.
Sul punto nelle premesse motivazionali del decreto impugnato si dà conto della rilevanza attribuita al rapporto di parentela stabile e al legame affettivo, in quanto ritenuti condivisibilmente suscettibili di suggerire scelte emotive volte ad agevolare, per mere ragioni affettive, comportamenti pericolosi per la sicurezza della Repubblica (vedi, tra tante, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, n. 8084/2022; n. 11538/.2022; n. 104/2022; TAR Lazio, sez. V bis, n. 15986/2022).
In proposito, la recente sentenza della Sezione V bis di questo Tribunale n. 1957 del 2024 sopracitata, che si è occupata proprio della rilevanza dei rapporti familiari e amicali, ha in particolare precisato: « A tale riguardo va ricordato che, data la gravità delle conseguenze – a carico dell’intera Comunità (e non della sola Amministrazione resistente) - dell’infelice concessione della cittadinanza, le valutazioni in parola debbono tener conto non solo delle controindicazioni concernenti direttamente l’istante, ma anche i suoi contatti con soggetti “contigui, simpatizzanti o idealmente vicini o in contatto ai predetti movimenti” (Cons. Stato, Sez. III, n. 657/2017: “Non è in discussione, ai fini del diniego di cittadinanza, la valutazione di concreti atti delittuosi o della compartecipazione a progetti che includano atti di violenza o di terrorismo. È del tutto idonea, per la giustificazione del diniego di cittadinanza, la mera valutazione che a persone contigue, simpatizzanti o comunque idealmente vicine o in contatto con un movimento responsabile di attività gravemente delittuose, non si possa riconoscere lo status di cittadino italiano”).
Ciò vale, a maggior ragione, nel caso di legami particolarmente significativi, in primis quelli d’origine familiare o sentimentale.
L’intensità del legame tra membri familiari, che è particolarmente sentita in alcune culture, ha indotto ad escludere l’illegittimità del rifiuto della naturalizzazione di persone appartenenti a nuclei in cui sono presenti persone controindicate. È stata perciò ritenuta “del tutto idonea a giustificare il diniego di cittadinanza de quo la valutazione del rapporto di parentela con un soggetto contiguo, simpatizzante o comunque idealmente vicino o in contatto con un movimento responsabile di attività gravemente lesive per la sicurezza della Repubblica. Invero, tale legame filiale, per la sua natura e intensità, induce a ritenere, secondo la logica del "più probabile che non", che l'interessato possa agevolare comportamenti scorretti di alcuni componenti del proprio nucleo familiare. Allorquando il diniego opposto dall'Amministrazione trovi fondamento in comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, si giustifica l'anticipazione della soglia di prevenzione e di tutela del preminente interesse alla sicurezza dello Stato, onde assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto di attività che attentino all'integrità della Repubblica. Si comprende in quest'ottica un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere "più probabile che non" il pericolo di agevolazione di tali organizzazioni criminali Cons. Stato, Sez. III, n. 2992/2023 cfr., nello stesso senso Cons. Stato, Sez. III, n. 2498/2023). In tale prospettiva risulta inconferente il richiamo al principio della personalità della responsabilità, in quanto “non si tratta di assoggettare a sanzione – ovvero di punire - un soggetto diverso dall’autore del fatto criminoso, bensì di impedire l’attribuzione di una utilità, segnatamente il conferimento del massimo status ordinamentale – quello appunto di cittadino italiano – ad un soggetto ritenuto potenzialmente idonea a recare, anche indirettamente, un danno alla comunità nazionale” (vedi, tra tante, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 1940/2023, nonché 5535/2023).
…
Con specifico riferimento al rapporto tra altri congiunti, è stato inoltre precisato che “la circostanza di essere il fratello di soggetto radicalizzato islamista, è motivo sufficiente a fondare il diniego di cittadinanza, essendo il rapporto tra fratelli un legame indissolubile che fonda le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi, con la conseguenza che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l’interessato ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti in contrasto con l’ordinamento giuridico, che ne inficiano le prospettive di ottimale inserimento nella comunità nazionale. Trattasi, a ben vedere, di una situazione di pericolo potenziale che impone all’Amministrazione di valutare negativamente, anche soltanto sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante, soprattutto laddove, come nel caso di specie, sia in gioco la preminente esigenza di salvaguardia della sicurezza della Repubblica. …” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 15944/2022; 16219/2022) ».
Nelle contrapposte versioni, tra quella della ricorrente, che contesta gli addebiti in argomento, e l’affermazione dei servizi di sicurezza che, in ragione di indagini in corso, hanno ravvisato un rischio per la sicurezza della Repubblica, non vi è ragione per privilegiare la prima ricostruzione, tenuto conto dei principi di ragionevolezza e tutela avanzata che improntano i procedimenti di naturalizzazione.
Peraltro, l’esigenza di garantire la sicurezza della Repubblica, che costituisce interesse di rango certamente superiore rispetto a quello dello straniero ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, presuppone infatti che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui la Repubblica Italiana si fonda ” (così Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657; in senso conforme Cons. Stato, sez. III n. 8133 del 17 dicembre 2020 e n. 5679 del 2 agosto 2021: “ Riconoscimento, quello della cittadinanza, per sua natura irrevocabile e che dunque presuppone che nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda ”).
La delicatezza delle questioni in gioco, vista anche la possibilità di ripercussioni nei rapporti internazionali a causa di atti commessi da un cittadino italiano nei confronti di Paesi terzi, giustifica pienamente l’utilizzo di parametri rigorosi nell’accertamento dell’assenza di pericolosità del richiedente la cittadinanza, malgrado la predicata assenza di condanne penale e anche ove gli elementi di controindicazione siano emersi sul conto di un familiare dei ricorrenti.
Da tale angolo prospettico si mostrano, infine, inconsistenti anche gli argomenti volti a far leva sulla presunta mancanza di conseguenze penali.
A questo riguardo, in particolare, la parte lamenta che la p.a. non avrebbe tenuto conto della scarcerazione del marito, intervenuta un mese prima dell’adozione del d.m. impugnato, essendo venuta meno, a seguito della ritrattazione delle accuse in precedenza formulate nei confronti del coniuge della ricorrente, la gravità degli indizi richiesta per l'applicazione di ogni misura cautelare.
Orbene, si ribadisce che, al di là della vicenda strettamente penale, gli elementi di controindicazione sono emersi nell’ambito dell’attività info-investigativa posta in essere dagli organismi di sicurezza, istituzionalmente competenti a verificare la sussistenza o meno degli elementi attinenti la sicurezza della Repubblica, il cui operato non può ragionevolmente essere posto in dubbio.
Quindi gli sviluppi processuali della vicenda penale richiamati dalla ricorrente non assumono valore dirimente, specie se si considera che la scarcerazione disposta in favore del coniuge della ricorrente, conseguenza del venir meno delle condizioni richieste per l'applicazione di una misura cautelare, non ha comportato l’immediata definizione del processo (che ha continuato il suo iter , al fine di accertare la responsabilità penale dell’imputato, sfociando in una sentenza definitiva - della Corte di Assise di Cagliari – solo in data 7 novembre 2022, quindi successivamente all’adozione dell’impugnato provvedimento, di cui pertanto la p.a,, che ha deciso allo stato degli atti, non poteva tenere conto), in cui il coniuge era imputato del delitto di cui agli artt. 270- bis , secondo comma, 1 e 270- sexies c.p. per avere partecipato ad un’associazione con finalità di terrorismo, con adesione insieme al cugino ad una cellula dell’organizzazione che si propone, tra l’altro, di organizzare stragi con armi biologiche, con cui avvelenare acque e cibi.
La gravità della vicenda ex se avrebbe giustificato, al di là dell’attività info-investigativa posta in essere dai servizi, una determinazione sfavorevole in ordine alla domanda di cittadinanza della ricorrente, non essendo peraltro l’autorità procedente tenuta a sospendere il procedimento concessorio, ai sensi dell’art. 6, comma 5 ( rectius comma 4), legge n. 91/1992.
In effetti, detta norma, la cui mancata applicazione lamenta il ricorrente nell’ambito del quarto motivo di ricorso e che prevede che, in presenza di procedimenti pendenti per reati ostativi di cui all’art. 6 comma 1, lett. a) e primo periodo b), il procedimento di concessione della cittadinanza rimanga sospeso, è dettata in relazione alle domande presentate iure matrimonii , ex art. 5 legge n. 91/1992 e non si applica al caso di specie, dove l’istanza di cittadinanza è stata chiesta ai sensi dell’art. 9 della medesima legge n. 91/1992.
Per cui, alla luce delle considerazioni sopra svolte, nel caso di cittadinanza per naturalizzazione “ si può sostenere che per giustificare il diniego…sia sufficiente una situazione di dubbio ” (Cons. Stato, sez. III, n. 1084 del 4 marzo 2015).
E in questa prospettiva, risulta irrilevante che l’art. 19 del T.U Immigrazione, che sancisce il divieto di espulsione dello straniero privo di permesso di soggiorno che sia però convivente con un parente entro il secondo grado cittadino italiano, non si applica ove il cittadino straniero sia destinatario di un decreto di espulsione del Ministro dell’Interno ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del medesimo Decreto, cioè per motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale.
Peraltro, nelle premesse del provvedimento, la disposizione de qua non viene neanche richiamata, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente con il quarto motivo di ricorso, che pertanto si mostra inconferente.
Non può dunque essere ravvisato alcun vizio nell’operato del Ministero dell’interno, che si è basato sulle indagini condotte dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato ed ha prestato fede alla loro provenienza istituzionale (cfr. Cons. Stato sez. III, 28 novembre 2011 n. 6289 e 8 ottobre 2021, n. 6720), anche se riferite ad un familiare della richiedente, non potendosi escludere del tutto, alla luce degli elementi sussistenti al momento dell’adozione del diniego, un rischio per la sicurezza della Repubblica in presenza di un rapporto di parentela stretta, quale è il legame di coniugio, di un cittadino con un soggetto giudicato particolarmente pericoloso, in quanto accusato di associazione con finalità di terrorismo internazionale ex art. 270- bis c.p. (Cons. Stato, sez. III, n. 5679/2021, 2021, n. 3896; TAR Lazio, sez. V bis, n. 15944/2022, 15894/2022, 15985/2022). In altri termini, il provvedimento avversato è stato legittimamente adottato sulla base delle risultanze istruttorie emerse al momento dell’adozione dello stesso; il Collegio evidenzia dunque che, nella definizione dell’odierna controversia, non è stato possibile attribuire rilevanza né, come già evidenziato, alla richiamata sentenza di assoluzione della Corte di Assise di Cagliari del 7 novembre 2022 né alla dolorosa circostanza della prematura morte del coniuge della ricorrente, verificatasi in data 27 aprile 2024, trattandosi di sopravvenienze, intervenute nel corso del presente giudizio, insuscettibili di incidere sulla valutazione dell’azione amministrativa posta in essere dalla p.a. resistente, ancorata allo stato degli atti.
Ciò precisato, il Collegio ritiene dunque che, nella specie, il provvedimento gravato sia immune dai vizi dedotti dalla ricorrente, la quale, in ogni caso, potrà proporre una nuova istanza di concessione della cittadinanza italiana, alla scadenza, ormai imminente, del termine di cinque anni dall’adozione dello stesso, con possibilità di valorizzare in tale sede qualsivoglia sopravvenienza.
Per quanto osservato, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della natura delle questioni esaminate e della specificità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michele Di Martino, Presidente
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
Valerio Bello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Michele Di Martino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.