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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2025, n. 4518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4518 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 16.12.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 4429/2025 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
n.q. di genitore di , con Parte_1 Persona_1
l'Avv. Fabio Gaetano Cavallaro;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con gli Avv.ti Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9/5/2025, l'odierna parte ricorrente ha adito questo
Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, ha ritenuto che “…Le infermità suddette determinano in atto nella minore ricorrente la situazione di “Non Invalido civile
1 (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad
1/3 o minore non invalido art. 2 L. 118/71)”, come accertato dalla CIC di Catania”.
Chiede, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di frequenza, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 16.12.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che
“….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)…” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso è infondato, non sussistendo in capo alla minore Per_1
le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di frequenza.
[...]
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di frequenza sono: a) età inferiore a
18 anni;
b) difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, o ipoacusia con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz;
c) frequenza, continua o periodica, di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna (asilo nido, post C. Cost.
467/2002), nonché di centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi, ovvero di centri ambulatoriali o di centri diurni,
2 anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
d) possesso delle medesime condizioni reddituali dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 l. 118/1971.
Ciò premesso, anche il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle scrupolose indagini effettuate, ha escluso la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta (id est: “Atrofia/subatrofia del Nervo ottico di destra con Visus nat. in
OD di 2/10 e in OS Visus nat. di 8/10”), ha chiaramente concluso che “…Quantificando il complesso patologico riscontrato nella ricorrente minore , di anni 6, alla Persona_1 luce dello stato attuale e considerati i riscontri clinico-strumentali ed il quadro patologico, come da diagnosi ed in riferimento alla Tabella delle percentuali d'invalidità del
26.02.1992, nella quale la condizione patologica di cui è affetta, non rientra per il riconoscimento di minore non invalido a norma delle L. 118/71 Art. 2 e L. 289/90, si perviene che la ricorrente non presenti una riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3 o di minore che presenti difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età a norma dell'Art. 1 L. 289 del 11.10.1990, pertanto da considerare: Minore non invalido”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), non sussistendo i presupposti per la pur sollecitata rinnovazione del CTU genericamente richiesta da parte ricorrente nelle note del
19.11.2025.
Per le esposte ragioni, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata in data 18.3.2025, a firma del dott. Per_2
, redatta in sede di giudizio di ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G.
[...]
10661/2024.
5. Con specifico riferimento alle spese di lite, l'odierna ricorrente ha reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese.
Atteso quanto sopra e nonostante la soccombenza in giudizio, pertanto, parte ricorrente non può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute CP_ dall' che vanno dichiarate irripetibili con riguardo a entrambe le fasi del giudizio.
3 Stante quanto sopra, le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata in data 18.3.2025, a firma del dott. , redatta in sede di giudizio di Persona_2
ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 10661/2024; CP_ dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 16 dicembre 2025
Il giudice del lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 16.12.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 4429/2025 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
n.q. di genitore di , con Parte_1 Persona_1
l'Avv. Fabio Gaetano Cavallaro;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con gli Avv.ti Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli;
- resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9/5/2025, l'odierna parte ricorrente ha adito questo
Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, ha ritenuto che “…Le infermità suddette determinano in atto nella minore ricorrente la situazione di “Non Invalido civile
1 (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad
1/3 o minore non invalido art. 2 L. 118/71)”, come accertato dalla CIC di Catania”.
Chiede, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di frequenza, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 16.12.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che
“….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)…” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso è infondato, non sussistendo in capo alla minore Per_1
le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di frequenza.
[...]
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di frequenza sono: a) età inferiore a
18 anni;
b) difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, o ipoacusia con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz;
c) frequenza, continua o periodica, di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna (asilo nido, post C. Cost.
467/2002), nonché di centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi, ovvero di centri ambulatoriali o di centri diurni,
2 anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
d) possesso delle medesime condizioni reddituali dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 l. 118/1971.
Ciò premesso, anche il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle scrupolose indagini effettuate, ha escluso la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta (id est: “Atrofia/subatrofia del Nervo ottico di destra con Visus nat. in
OD di 2/10 e in OS Visus nat. di 8/10”), ha chiaramente concluso che “…Quantificando il complesso patologico riscontrato nella ricorrente minore , di anni 6, alla Persona_1 luce dello stato attuale e considerati i riscontri clinico-strumentali ed il quadro patologico, come da diagnosi ed in riferimento alla Tabella delle percentuali d'invalidità del
26.02.1992, nella quale la condizione patologica di cui è affetta, non rientra per il riconoscimento di minore non invalido a norma delle L. 118/71 Art. 2 e L. 289/90, si perviene che la ricorrente non presenti una riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3 o di minore che presenti difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età a norma dell'Art. 1 L. 289 del 11.10.1990, pertanto da considerare: Minore non invalido”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), non sussistendo i presupposti per la pur sollecitata rinnovazione del CTU genericamente richiesta da parte ricorrente nelle note del
19.11.2025.
Per le esposte ragioni, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata in data 18.3.2025, a firma del dott. Per_2
, redatta in sede di giudizio di ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G.
[...]
10661/2024.
5. Con specifico riferimento alle spese di lite, l'odierna ricorrente ha reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esenzione dalla condanna alle spese.
Atteso quanto sopra e nonostante la soccombenza in giudizio, pertanto, parte ricorrente non può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio sostenute CP_ dall' che vanno dichiarate irripetibili con riguardo a entrambe le fasi del giudizio.
3 Stante quanto sopra, le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata in data 18.3.2025, a firma del dott. , redatta in sede di giudizio di Persona_2
ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 10661/2024; CP_ dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 16 dicembre 2025
Il giudice del lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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