2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della meta' in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (13)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno - 26 luglio 2022, n. 195 (in G.U. 1ª s.s. 27/07/2022 n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui non esclude, dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento di cui al successivo art. 7, comma 1".