Art. 5.
La concessione d'importazione temporanea relativa ai filati di cotone greggi o imbianchiti per essere tinti, gia' modificata con l' art. 3 del regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1377 , convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n. 1862 , e' modificata come appresso.
"Filati di cotone greggi per essere ritorti, gasati, mercerizzati, imbianchiti, tinti, e filati di cotone imbianchiti per essere ritorti, gasati, mercerizzati, tinti".
La concessione d'importazione temporanea relativa ai filati di cotone greggi o imbianchiti per essere tinti, gia' modificata con l' art. 3 del regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1377 , convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n. 1862 , e' modificata come appresso.
"Filati di cotone greggi per essere ritorti, gasati, mercerizzati, imbianchiti, tinti, e filati di cotone imbianchiti per essere ritorti, gasati, mercerizzati, tinti".