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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/09/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
N.R.G. 811/2023
Il Tribunale di Padova, seconda sezione civile, in funzione di giudice dell'appello, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena Saturni ha emanato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado promossa da
(c.f. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Cesarina Ravarotto
appellante
contro
(p.iva , assistita e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Claudio Calvello
appellata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il
presente appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata
integralmente disponendo la revoca della condanna di Parte_1
di pagamento cui ai punti 1), 2) e 3) del dispositivo della sentenza
n. 1398/2022 e per converso l'accoglimento delle domande di
[...]
, formulate in comparsa di costituzione e risposta di primo Pt_1
grado e di seguito riportate:
Accertata l'insussistenza del credito di parte attrice per i motivi
sopra espressi, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare che nulla
deve la signora a;
Parte_1 Controparte_1
accertato che vi sono opere non eseguite e spese non dovute per un
totale di € 5221,00, disporre la compensazione tra queste ed il
presunto credito vantato da Pari ad euro Controparte_1
4308,84, entrambi valori al netto di Iva, e per l'effetto disporre la
restituzione in capo a in favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 914,76 oltre Iva,in quanto pagata in più. Pt_1
Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di
giudizio.
In via istruttoria [omissis]”
Per l'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
In via preliminare: respingere il ricorso in appello in quanto
inammissibile
- per il mancato rispetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.;
- perché non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, ex art.
348-bis c.p.c.
In via principale: respingere l'appello proposto dalla Sig.ra Pt_1
per i motivi di cui in espositiva, nonché negli scritti difensivi di
questo patrocinio del primo grado di giudizio in particolare nelle
note conclusive (post CT) datate 10.10.2022 a cui si fa in toto
rinvio, e per l'effetto confermare la sentenza n. 1398/2022 del
Giudice di Pace di Padova.
In via istruttoria: ci si oppone alle richieste istruttorie formulate
dall'appellante.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di
giudizio, oltre ad accessori di legge” pag. 2/15 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data
27.01.2023, impugnava la sentenza n. 1398/2022 emessa Parte_1
dal Giudice di Pace di Padova pubblicata in data 2.12.2022, con la quale la stessa, già convenuta in primo grado ed odierna appellante,
veniva condannata al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 4.999,00, oltre alla rifusione delle spese per assistenza tecnica stragiudiziale e di CT e spese di lite.
I precedenti di fatto e processuali sono così brevemente riassumibili:
- acquistava dalla un Parte_1 Parte_2
immobile sito ad Abano Terme, Via Segni n. 16;
- in data 23.04.2019 le parti stipulavano un contratto per l'esecuzione di lavori di recupero di parte del sottotetto (doc.
1 appellata);
- l'ammontare dei lavori commissionati era pari ad € 37.269,20
(art. 4 e 5), da corrispondersi secondo le seguenti modalità:
• € 18.600,00 (50%) alla firma del preventivo del 23.04.2019;
• € 13.000,00 (35%) al termine degli impianti e opere in cartongesso;
• € 5.669,20 (15%) saldo a fine lavori;
- la direzione tecnica dei lavori veniva affidata al Geom. Pt_3
(art. 12) e veniva altresì nominato il Direttore dei
[...]
Lavori nella persona dell'Arch. (art. 13); Controparte_2
- l'acconto del 50% veniva versato dalla alla firma del Pt_1
contratto mentre l'acconto del 35% al primo S.A.L. del
3.07.2019;
- in data 16.07.2019 le parti sottoscrivevano un nuovo preventivo di € 1.100,00 per delle varianti richieste da realizzare pag. 3/15 nell'appartamento, come risulta dal doc. 2 prodotto dall'appellata;
- terminati i lavori, la società odierna appellata provvedeva ad inviare alla fattura pro forma n. 1 di cui al doc. 4 Pt_1
(appellata) sollecitando la stessa al pagamento del residuo importo di € 4.308,84 (€ 4.481,19 comprensivo di IVA);
- non pervenendo risposta da parte dell'odierna appellante, la avviava procedura di negoziazione Controparte_1
assistita.
agiva in giudizio per il recupero del Controparte_1
proprio credito residuo avanti al Giudice di Pace di Padova e nei confronti di . Parte_1
Quest'ultima si costituiva in giudizio contestando le domande attoree e rilevando, fra le altre, un credito residuo a suo favore pari ad €
5.221,00 per opere non eseguite dalla ditta e per spese addebitate ma non dovute.
La causa veniva istruita in primo grado tramite escussione di testimoni ed esperimento di CT tecnica a firma del Geom. Per_1
.
[...]
In data 2.12.2022, il Giudice di Pace di Padova pronunciava la sentenza n. 1398/2022 con la quale accertava il credito vantato da nei confronti di con Controparte_1 Parte_1
conseguente condanna di questa al pagamento dell'importo di € 4999,00
oltre spese di CT, CTP e spese di lite.
*
Le argomentazioni dell'appellante a sostegno dell'impugnazione della sentenza di primo grado possono essere ricondotte ad un unico generale motivo di impugnazione che ha ad oggetto l'erronea valutazione delle pag. 4/15 domande formulate nel corso del primo giudizio e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
*
1.Sull'eccezione dell'inammissibilità di appello
Parte appellata, con la propria comparsa di risposta, ha sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dalla perché Pt_1
privo dei requisiti ex art. 342 e 348 bis c.p.c.
L'eccezione è infondata.
Dalla lettura complessiva dell'atto di impugnazione è possibile evincere le contestazioni della parte appellante in ordine alla pronuncia di primo grado.
Altrettanto superabile è la censura circa l'inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto la valutazione sull'effettiva fondatezza e/o infondatezza dell'appello non emerge ictu oculi dalla semplice lettura del relativo atto.
L'eccezione va, pertanto, rigettata.
*
2.Sulle doglianze dell'appellante.
Con il proprio atto di citazione in appello, la ha rilevato: Pt_1
- tutti i lavori eseguiti nell'appartamento, e non già nel sottotetto, sono stati pagati dalla committente con il versamento dei due acconti di € 18.600,00 ed € 13.000,00, come anche confermato dalla società appellata;
- la fattura pro forma n. 1 del 20.7.2020, posta alla base dell'azione di in prime cure, ha ad oggetto non solo le CP_1
spese per il rifacimento del sottotetto, come sostenuto dalla società appellata e dal Giudice di Pace, ma anche i lavori eseguiti nell'appartamento che, in quanto tali, erano già stati pagati interamente con i due acconti di cui sopra;
pag. 5/15 - nulla doveva la anche in considerazione del fatto che Pt_1
l'opera è stata consegnata oltre il termine previsto dal contratto, con parte dei lavori non ancora eseguiti (in specie,
quelli di cui all'allegato A) del rogito) e alcune opere consegnate risultavano viziate, come avrebbe confermato anche in
Geom. in sede di escussione testimoniale, prova che il Per_2
Giudice di Pace erroneamente non avrebbe valorizzato;
- il Giudice di pace non ha correttamente valutato le escussioni dei testi;
- il Giudice di pace non ha motivato adeguatamente i punti in cui si distacca dalla c.t.u.;
- il Giudice di pace ha limitato la consulenza tecnica ai soli lavori del sottotetto ma, in punto di sentenza, ha effettuato una valutazione complessiva, con ciò riferendosi anche ai lavori nell'appartamento.
*
3. Sull'oggetto della causa.
In primo luogo, si rileva che l'individuazione dell'oggetto della causa, operata dal Giudice di prime cure è afferente al pagamento dell'importo di € 4.308,84 (esclusa IVA), per saldo dei lavori effettuati dalla in favore della , come risulta dal CP_1 Pt_1
conteggio finale prodotto sub. doc. 3 di . Controparte_1
Si veda il provvedimento emesso dal g.d.p. il 30.5.2022 (doc. 14
appellante) ove in risposta ad una richiesta di chiarimento del CT
, modifica l'ambito della consulenza ed il quesito peritale Per_1
limitandolo alle richieste economiche indicate in citazione dalla ditta , escludendo quindi l'indagine sulle contestazioni svolte CP_1
dalla . Pt_1
pag. 6/15 Ciò corrisponde al contenuto della citazione della società ove si CP_1
indica che l'attrice-appaltatrice ha eseguito opere in favore della per un controvalore complessivo di € 35.908,84 (IVA esclusa) ed Pt_1
allega di aver ricevuto in pagamento il minor importo di € 31.600,00,
chiedendo la condanna della committente convenuta alla differenza non ancora corrisposta.
Sul punto, l'appellante ha rilevato che la fattura de qua Pt_1
avrebbe ad oggetto non solo i lavori del sottotetto, bensì anche altre lavorazioni all'interno dell'appartamento che, in quanto tali, erano già state interamente pagate.
Secondo l'appellante, l'oggetto del giudizio “riguarda anche le
deduzioni della convenuta richiamate tutte nella prima domanda”
domanda che non sarebbe stata considerata dal g.d.p..
Corrisponde al vero che la costituendosi in giudizio dinanzi al Pt_1
g.d.p. abbia contestato che del totale delle opere conteggiate dalla ditta appaltatrice ve ne fossero alcune non eseguite, alcune eseguite male, alcune voci relative a spese già pagate o già ricomprese nel rogito.
Le conclusioni esposte dalla in costituzione di primo grado, Pt_1
che coincidono con quelle qui sopra trascritte in epigrafe, chiedono di accertare opere non eseguite per € 5.221,00, con compensazione con il credito vantato da e restituzione in favore di CP_1 Parte_1
della differenza di euro 914,76 oltre Iva, ritenuta pagata in più.
Quindi, la ha proposto in primo grado domanda riconvenzionale Pt_1
di restituzione di somme;
è necessario verificare la fondatezza delle varie eccezioni (opere non eseguite, ecc.) che vengono vagliate nell'ambito della eccezione di compensazione relativa domanda riconvenzionale e restituzione di somme versate in più.
pag. 7/15 Di ciò non ha tenuto conto anche il giudice di prime cure il quale, a pag. 4 sentenza impugnata, secondo capoverso dà atto dell'esistenza della domanda riconvenzionale, salvo poi a pagina 8 della sentenza affermare che non vi sarebbe alcuna riconvenzionale.
L'importo della somma chiesta in restituzione in via riconvenzionale dalla è inferiore al limite di valore del giudice adito in Pt_1
prime cure, quindi ammissibile.
Per quanto riguarda l'eccezione di compensazione (€ 5.221,00 per opere non eseguite dalla ditta) si precisa che nel caso in esame si è in presenza di compensazione c.d. atecnica, quindi sempre ammissibile anche oltre il limite di valore del giudice adito nonché svincolata da difese di parte.
Ad ogni modo, si rammenta che anche nell'ipotesi in cui la domanda riconvenzionale del convenuto risulti inammissibile per motivi processuali, i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dedotti dal convenuto, possono e devono essere presi in considerazione come eccezione, pur nella sola ottica di impedimento dell'accoglimento della domanda dell'attore (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sent. n.
9044/2010).
*
4. Sui danni alle opere.
In ordine agli asseriti danni alle opere, nessuna delle contestazioni sollevate dall'appellante è mai stata formalizzata nel corso del giudizio di primo grado.
Nella specie:
- non risulta agli atti che la ritardata consegna delle opere, così
come la mancata realizzazione di alcune e la presenza di vizi in altre, siano stati tempestivamente denunciate dalla , la Pt_1
quale non ha neanche proposto domanda in tal senso;
si conferma, pag. 8/15 perciò, quanto già rilevato dal Giudice di Prime circa il Pt_4
fatto che l'appellante non ha adeguatamente comprovato il fondamento delle proprie contestazioni;
- l'appellante si ha contestato in sede processuale dei vizi delle opere, senza allegare l'individuazione esatta di tali vizi, o la quantità;
- la testimonianza del teste non vale a superare le censure Per_2
alle valutazioni dell'appellante; lo stesso ha infatti riferito circa la presenza di imprecisati danni, verbalmente descritti dalla come provocati dagli operai (cfr. pagina 1 verbale di causa Pt_1
del 25.7.2021 fascicolo di primo grado); altro non è stato riferito e, comunque sia, si ribadisce che i danni alle opere non sono stati oggetto di alcuna delle domande avanzate dalla;
Pt_1
- lo stesso deve dirsi con riferimento alla testimonianza di Pt_3
(verbale di escussione del 18 giugno 2021), il quale
[...]
unicamente dichiarava circa le contestazioni alle opere della che “verbalmente [la ] può avere contestato i danni Pt_1 Pt_1
alla , ma solo verbalmente”. CP_1
*
5.Sulle risultanze delle escussioni testimoniali.
Nel corso delle escussioni testimoniali avvenute nel primo grado di giudizio venivano confermate le varianti richieste dalla al Pt_1
sottotetto dell'immobile, così come il fatto che la fattura finale avesse ad oggetto i lavori di ripristino come richiesti dall'appellante.
I testi e provvedevano inoltre a confermare l'avvenuta Pt_3 CP_2
esecuzione di tutti i lavori descritti nel conteggio finale.
pag. 9/15 Il teste confermava infatti sia la redazione della contabilità Pt_3
finale sia l'oggetto afferente alle opere del sottotetto (cfr. verbale di escussione del 18 giugno 2021).
Il teste riferiva “sì è vero, ho preparato io questo doc. 4 di CP_2
parte convenuta e poi verificato con l'impresa ”. CP_1
L'appellante ha rilevato:
- il Giudice non ha fatto riferimento alla testimonianza del teste in ordine alla consegna dei fogli sub docc. 9 – 12 Pt_3
(fascicolo appellante);
- il Giudice non ha esattamente valutato la testimonianza dell'Arch. “la cui attendibilità è discutibile in quanto CP_2
da quanto dichiarato, detto direttore ai lavori non era presente
in loco tra il maggio e dicembre 2019, ma a luglio 2019
sottoscrive il primo Sal e dichiara di aver compilato il SAL di
cui al doc.4) rammostratogli” (cfr. pagina 9 atto di citazione);
- il Giudice non ha considerato la testimonianza del teste Per_2
il quale ha confermato di aver visto i danni all'appartamento.
Tutte le argomentazioni sono infondate.
Circa la testimonianza del Geom. , nulla può essere eccepito Pt_3
sulla valutazione operata dal Giudice di prime cure, atteso che lo stesso teste ha dichiarato:
- di non aver ricevuto dalla alcun documento in merito al Pt_1
conteggio delle non opere eseguite dall'appaltatrice;
- di non ricordare una data di consegna dei presunti documenti;
- che gli unici fogli consegnati non avevano né firma né data della;
Pt_1
- che qualsiasi contestazione mossa dalla poteva essere Pt_1
stata solo verbale, quindi mai scritta e mai in via di accertamento in giudizio. pag. 10/15 Circa la testimonianza del teste , si ribadisce quanto già Per_2
espresso ai punti precedenti.
Il teste riferiva infatti circa l'asserita presenza di imprecisati danni che, oltre a non essere mai stati specificamente individuati,
non sono mai stati oggetto delle domande avanzate dall'appellante, la quale non ha quindi mai richiesto l'accertamento dei danni in giudizio.
*
6. La CT del geom. Per_1
In appello è stata integrata la CT già svolta in primo grado,
conferendo al geom. il seguente campo di indagine: Per_1
“il CT verifichi le contestazioni mosse dalla difesa della in Pt_1
comparsa di costituzione, ad esclusione delle voci di danno che non
sono state richieste;
verifichi in particolare quanto indicato al secondo capoverso di
pagina 3 della comparsa di costituzione della Perini davanti al g.d.p.
e così, se i lavori dell'appartamento elencati alla raccomandata doc.
7, per € 1.445,00 risultino o meno eseguiti e per quale controvalore;
renda ogni ulteriore informazione utile ai fini del decidere e tenti
la conciliazione tra le parti”.
La nuova indagine si è conclusa con l'accertamento che i lavori non eseguiti dall'odierna appellata ammontano a € 864,76 (IVA inclusa).
Riassumendo gli esiti della CT svolta in primo e secondo grado si hanno i seguenti conteggi:
- quanto esposto dal giudice di primo grado in sentenza, ove prende posizione sulle singole voci di spesa da riconoscere in favore della va confermato per € 4.290,59; CP_1
pag. 11/15 - nel corpo dell'unico motivo di appello non si rinvengono critiche alla sentenza relativamente ai conteggi esposti ed alle motivazioni che il g.d.p. ha reso per analizzare la CT;
- dall'importo di € 4.290,59 iva inclusa va ora detratto l'importo di € 864,76 che in grado di appello è stato individuato dal CT
quale somma relativa ad opere non eseguite;
- il totale dovuto dalla ammonta quindi alla minor somma di Pt_1
€ 3.425,83 iva inclusa.
La sentenza va quindi riformata su tale punto, con condanna della appellante a pagare la minor somma di € 3.425,83 oltre interessi come già liquidati dal giudice di primo grado, sul cui tasso e decorrenza non vi sono state contestazioni (“Interessi compensativi al tasso di
legge ordinaria dalla data della sentenza di primo grado al saldo
effettivo”).
*
7. Sulle spese stragiudiziali
in primo grado ha chiesto la condanna della Parte_5 Pt_1
al pagamento di € 743,08 quale importo dell'attività stragiudiziale svolta dall'avv. Calvello in favore della stessa ditta, documentata dalla fattura n 78/2020 dimessa al doc. 7 fasicolo attoreo primo grado.
Il g.d.p. ha riconosciuto la debenza dell'importo.
Il motivo di appello con cui la contesta di dovere alcunchè Pt_1
lamenta che medesime spese sono state sostenute anche dalla Pt_1
(trattandosi di voci relative all'invito alla negoziazione assistita precisando che ciascuna parte si fa carico delle spese sostenute per il proprio legale (il mancato accordo è stato constatato da entrambe le parti).
pag. 12/15 Si rileva che la causale della fattura 78/2020 comprende sia attività
stragiudiziale di studio e consulenza, sopralluogo ma anche invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
L'art. 20 d.m. 55/2014 in vigore riconosce il diritto alla liquidazione delle spese per la fase di negoziazione assistita;
gli importi indicati in fattura sono congrui e rispettosi della tabella ministeriale n. 25 bis.
Il Tribunale non condivide il principio di diritto esposto dal g.d.p.
mediante richiamo a Cass. 24481/2020, e ciò con riferimento ai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità Cass. nn.
32306/2023 e 5389/2024.
Le pronunce citate sono state rese in materia di spese di mediazione obbligatoria.
Qui la Cassazione ha affermato che tali spese sono assimilabili e parificabili alle spese processuali;
da ciò, pertanto, il principio che tali spese stragiudiziali di mediazione debbono seguire il riparto delle spese di lite c.d. processuali pure.
Il tribunale ritiene che questo principio di diritto sia applicabile anche alle spese di negoziazione assistita: in casi come il presente la negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda;
pertanto, si ritiene di applicare per similitudine di ratio ed in via analogica le argomentazioni esposte dalla Corte di legittimità nelle due sentenze citate.
Di conseguenza le spese indicate nella fattura documento 7 attoreo verranno ripartite secondo la ripartizione delle spese di lite cui si provvede come da paragrafo che segue.
*
8. spese di lite
pag. 13/15 Atteso l'accoglimento del motivo d'appello con riduzione delle somme dovute dalla , non muta l'esito complessivo del giudizio (che Pt_1
vede vittoriosa). CP_1
Per le spese dell'appello, in armonia con l'accoglimento del motivo sulla riduzione del residuo dovuto, va condannata al Parte_1
pagamento dei due terzi delle spese di lite, con compensazione della residua frazione di un terzo alla luce dell'accoglimento predetto;
scaglione di valore individuato in base al valore della domanda fino ad € 5.201, valori minimi tabellari per le 4 fasi, cui si aggiungono anche i due terzi delle spese di negoziazioe assistita indicate nella della fattura 78/2020, per totali € 1.345,00 (cioè € 495,00 + € 850,00
corrispondenti alla frazione di due terzi della fattura e delle spese di lite, per € 1.276).
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese di lite per il primo grado si procede a medesima ripartizione, con compensazione di un terzo dell'importo, che si liquida, per l'intero, con valori minimi delle 4 fasi tabellari;
la frazione posta a carico della Pt_1
ammonta ad € 422,00.
La liquidazione ai minimi di tariffa delle spese di lite non necessita di specifica motivazione da parte del Tribunale (cfr. ex multis Cass.
n. 33642 del 20/12/2024).
Stessa ripartizione va eseguita per le spese di CT e CTP come già
liquidate dal g.d.p. e per le some liquidate in appello in favore del
CT.
P.Q.M.
Il tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'appello in parziale riforma della sentenza impugnata n. 1398/2022 emessa dal
Giudice di Pace di Padova:
pag. 14/15 1. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Parte_5
dell'importo di € 3.425,83 oltre interessi compensativi al
[...]
tasso di legge ordinaria dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
2. Condanna alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1
e con distrazione in favore dell'avv. Calvello Claudio ex art. 93 c.p.c. dei seguenti importi:
i. € 1.345,00 per compensi, frazione di due terzi delle spese del presente grado di appello e delle spese di negoziazione;
oltre al rimborso forfettario 15%, Iva
e C.P.A. come per legge;
ii. € 422,00 per compensi di primo grado (frazione di due terzi) ed € 125,00 per spese, oltre al rimborso forfettario 15%, Iva e C.P.A. come per legge;
3. condanna a rimborsare in favore dell'appellata Parte_1
due terzi delle spese di CT e CTP come già liquidate dal g.d.p.
al punto 2 del dispositivo, nonché i due terzi delle spese di
CT liquidate in appello;
4. Compensa il residuo terzo delle spese di lite tra le parti.
Padova 6.9.2025
Il Giudice
Maddalena Saturni
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
N.R.G. 811/2023
Il Tribunale di Padova, seconda sezione civile, in funzione di giudice dell'appello, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena Saturni ha emanato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado promossa da
(c.f. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Cesarina Ravarotto
appellante
contro
(p.iva , assistita e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Claudio Calvello
appellata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il
presente appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata
integralmente disponendo la revoca della condanna di Parte_1
di pagamento cui ai punti 1), 2) e 3) del dispositivo della sentenza
n. 1398/2022 e per converso l'accoglimento delle domande di
[...]
, formulate in comparsa di costituzione e risposta di primo Pt_1
grado e di seguito riportate:
Accertata l'insussistenza del credito di parte attrice per i motivi
sopra espressi, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare che nulla
deve la signora a;
Parte_1 Controparte_1
accertato che vi sono opere non eseguite e spese non dovute per un
totale di € 5221,00, disporre la compensazione tra queste ed il
presunto credito vantato da Pari ad euro Controparte_1
4308,84, entrambi valori al netto di Iva, e per l'effetto disporre la
restituzione in capo a in favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 914,76 oltre Iva,in quanto pagata in più. Pt_1
Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di
giudizio.
In via istruttoria [omissis]”
Per l'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
In via preliminare: respingere il ricorso in appello in quanto
inammissibile
- per il mancato rispetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.;
- perché non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, ex art.
348-bis c.p.c.
In via principale: respingere l'appello proposto dalla Sig.ra Pt_1
per i motivi di cui in espositiva, nonché negli scritti difensivi di
questo patrocinio del primo grado di giudizio in particolare nelle
note conclusive (post CT) datate 10.10.2022 a cui si fa in toto
rinvio, e per l'effetto confermare la sentenza n. 1398/2022 del
Giudice di Pace di Padova.
In via istruttoria: ci si oppone alle richieste istruttorie formulate
dall'appellante.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di
giudizio, oltre ad accessori di legge” pag. 2/15 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data
27.01.2023, impugnava la sentenza n. 1398/2022 emessa Parte_1
dal Giudice di Pace di Padova pubblicata in data 2.12.2022, con la quale la stessa, già convenuta in primo grado ed odierna appellante,
veniva condannata al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 4.999,00, oltre alla rifusione delle spese per assistenza tecnica stragiudiziale e di CT e spese di lite.
I precedenti di fatto e processuali sono così brevemente riassumibili:
- acquistava dalla un Parte_1 Parte_2
immobile sito ad Abano Terme, Via Segni n. 16;
- in data 23.04.2019 le parti stipulavano un contratto per l'esecuzione di lavori di recupero di parte del sottotetto (doc.
1 appellata);
- l'ammontare dei lavori commissionati era pari ad € 37.269,20
(art. 4 e 5), da corrispondersi secondo le seguenti modalità:
• € 18.600,00 (50%) alla firma del preventivo del 23.04.2019;
• € 13.000,00 (35%) al termine degli impianti e opere in cartongesso;
• € 5.669,20 (15%) saldo a fine lavori;
- la direzione tecnica dei lavori veniva affidata al Geom. Pt_3
(art. 12) e veniva altresì nominato il Direttore dei
[...]
Lavori nella persona dell'Arch. (art. 13); Controparte_2
- l'acconto del 50% veniva versato dalla alla firma del Pt_1
contratto mentre l'acconto del 35% al primo S.A.L. del
3.07.2019;
- in data 16.07.2019 le parti sottoscrivevano un nuovo preventivo di € 1.100,00 per delle varianti richieste da realizzare pag. 3/15 nell'appartamento, come risulta dal doc. 2 prodotto dall'appellata;
- terminati i lavori, la società odierna appellata provvedeva ad inviare alla fattura pro forma n. 1 di cui al doc. 4 Pt_1
(appellata) sollecitando la stessa al pagamento del residuo importo di € 4.308,84 (€ 4.481,19 comprensivo di IVA);
- non pervenendo risposta da parte dell'odierna appellante, la avviava procedura di negoziazione Controparte_1
assistita.
agiva in giudizio per il recupero del Controparte_1
proprio credito residuo avanti al Giudice di Pace di Padova e nei confronti di . Parte_1
Quest'ultima si costituiva in giudizio contestando le domande attoree e rilevando, fra le altre, un credito residuo a suo favore pari ad €
5.221,00 per opere non eseguite dalla ditta e per spese addebitate ma non dovute.
La causa veniva istruita in primo grado tramite escussione di testimoni ed esperimento di CT tecnica a firma del Geom. Per_1
.
[...]
In data 2.12.2022, il Giudice di Pace di Padova pronunciava la sentenza n. 1398/2022 con la quale accertava il credito vantato da nei confronti di con Controparte_1 Parte_1
conseguente condanna di questa al pagamento dell'importo di € 4999,00
oltre spese di CT, CTP e spese di lite.
*
Le argomentazioni dell'appellante a sostegno dell'impugnazione della sentenza di primo grado possono essere ricondotte ad un unico generale motivo di impugnazione che ha ad oggetto l'erronea valutazione delle pag. 4/15 domande formulate nel corso del primo giudizio e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
*
1.Sull'eccezione dell'inammissibilità di appello
Parte appellata, con la propria comparsa di risposta, ha sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dalla perché Pt_1
privo dei requisiti ex art. 342 e 348 bis c.p.c.
L'eccezione è infondata.
Dalla lettura complessiva dell'atto di impugnazione è possibile evincere le contestazioni della parte appellante in ordine alla pronuncia di primo grado.
Altrettanto superabile è la censura circa l'inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto la valutazione sull'effettiva fondatezza e/o infondatezza dell'appello non emerge ictu oculi dalla semplice lettura del relativo atto.
L'eccezione va, pertanto, rigettata.
*
2.Sulle doglianze dell'appellante.
Con il proprio atto di citazione in appello, la ha rilevato: Pt_1
- tutti i lavori eseguiti nell'appartamento, e non già nel sottotetto, sono stati pagati dalla committente con il versamento dei due acconti di € 18.600,00 ed € 13.000,00, come anche confermato dalla società appellata;
- la fattura pro forma n. 1 del 20.7.2020, posta alla base dell'azione di in prime cure, ha ad oggetto non solo le CP_1
spese per il rifacimento del sottotetto, come sostenuto dalla società appellata e dal Giudice di Pace, ma anche i lavori eseguiti nell'appartamento che, in quanto tali, erano già stati pagati interamente con i due acconti di cui sopra;
pag. 5/15 - nulla doveva la anche in considerazione del fatto che Pt_1
l'opera è stata consegnata oltre il termine previsto dal contratto, con parte dei lavori non ancora eseguiti (in specie,
quelli di cui all'allegato A) del rogito) e alcune opere consegnate risultavano viziate, come avrebbe confermato anche in
Geom. in sede di escussione testimoniale, prova che il Per_2
Giudice di Pace erroneamente non avrebbe valorizzato;
- il Giudice di pace non ha correttamente valutato le escussioni dei testi;
- il Giudice di pace non ha motivato adeguatamente i punti in cui si distacca dalla c.t.u.;
- il Giudice di pace ha limitato la consulenza tecnica ai soli lavori del sottotetto ma, in punto di sentenza, ha effettuato una valutazione complessiva, con ciò riferendosi anche ai lavori nell'appartamento.
*
3. Sull'oggetto della causa.
In primo luogo, si rileva che l'individuazione dell'oggetto della causa, operata dal Giudice di prime cure è afferente al pagamento dell'importo di € 4.308,84 (esclusa IVA), per saldo dei lavori effettuati dalla in favore della , come risulta dal CP_1 Pt_1
conteggio finale prodotto sub. doc. 3 di . Controparte_1
Si veda il provvedimento emesso dal g.d.p. il 30.5.2022 (doc. 14
appellante) ove in risposta ad una richiesta di chiarimento del CT
, modifica l'ambito della consulenza ed il quesito peritale Per_1
limitandolo alle richieste economiche indicate in citazione dalla ditta , escludendo quindi l'indagine sulle contestazioni svolte CP_1
dalla . Pt_1
pag. 6/15 Ciò corrisponde al contenuto della citazione della società ove si CP_1
indica che l'attrice-appaltatrice ha eseguito opere in favore della per un controvalore complessivo di € 35.908,84 (IVA esclusa) ed Pt_1
allega di aver ricevuto in pagamento il minor importo di € 31.600,00,
chiedendo la condanna della committente convenuta alla differenza non ancora corrisposta.
Sul punto, l'appellante ha rilevato che la fattura de qua Pt_1
avrebbe ad oggetto non solo i lavori del sottotetto, bensì anche altre lavorazioni all'interno dell'appartamento che, in quanto tali, erano già state interamente pagate.
Secondo l'appellante, l'oggetto del giudizio “riguarda anche le
deduzioni della convenuta richiamate tutte nella prima domanda”
domanda che non sarebbe stata considerata dal g.d.p..
Corrisponde al vero che la costituendosi in giudizio dinanzi al Pt_1
g.d.p. abbia contestato che del totale delle opere conteggiate dalla ditta appaltatrice ve ne fossero alcune non eseguite, alcune eseguite male, alcune voci relative a spese già pagate o già ricomprese nel rogito.
Le conclusioni esposte dalla in costituzione di primo grado, Pt_1
che coincidono con quelle qui sopra trascritte in epigrafe, chiedono di accertare opere non eseguite per € 5.221,00, con compensazione con il credito vantato da e restituzione in favore di CP_1 Parte_1
della differenza di euro 914,76 oltre Iva, ritenuta pagata in più.
Quindi, la ha proposto in primo grado domanda riconvenzionale Pt_1
di restituzione di somme;
è necessario verificare la fondatezza delle varie eccezioni (opere non eseguite, ecc.) che vengono vagliate nell'ambito della eccezione di compensazione relativa domanda riconvenzionale e restituzione di somme versate in più.
pag. 7/15 Di ciò non ha tenuto conto anche il giudice di prime cure il quale, a pag. 4 sentenza impugnata, secondo capoverso dà atto dell'esistenza della domanda riconvenzionale, salvo poi a pagina 8 della sentenza affermare che non vi sarebbe alcuna riconvenzionale.
L'importo della somma chiesta in restituzione in via riconvenzionale dalla è inferiore al limite di valore del giudice adito in Pt_1
prime cure, quindi ammissibile.
Per quanto riguarda l'eccezione di compensazione (€ 5.221,00 per opere non eseguite dalla ditta) si precisa che nel caso in esame si è in presenza di compensazione c.d. atecnica, quindi sempre ammissibile anche oltre il limite di valore del giudice adito nonché svincolata da difese di parte.
Ad ogni modo, si rammenta che anche nell'ipotesi in cui la domanda riconvenzionale del convenuto risulti inammissibile per motivi processuali, i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dedotti dal convenuto, possono e devono essere presi in considerazione come eccezione, pur nella sola ottica di impedimento dell'accoglimento della domanda dell'attore (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sent. n.
9044/2010).
*
4. Sui danni alle opere.
In ordine agli asseriti danni alle opere, nessuna delle contestazioni sollevate dall'appellante è mai stata formalizzata nel corso del giudizio di primo grado.
Nella specie:
- non risulta agli atti che la ritardata consegna delle opere, così
come la mancata realizzazione di alcune e la presenza di vizi in altre, siano stati tempestivamente denunciate dalla , la Pt_1
quale non ha neanche proposto domanda in tal senso;
si conferma, pag. 8/15 perciò, quanto già rilevato dal Giudice di Prime circa il Pt_4
fatto che l'appellante non ha adeguatamente comprovato il fondamento delle proprie contestazioni;
- l'appellante si ha contestato in sede processuale dei vizi delle opere, senza allegare l'individuazione esatta di tali vizi, o la quantità;
- la testimonianza del teste non vale a superare le censure Per_2
alle valutazioni dell'appellante; lo stesso ha infatti riferito circa la presenza di imprecisati danni, verbalmente descritti dalla come provocati dagli operai (cfr. pagina 1 verbale di causa Pt_1
del 25.7.2021 fascicolo di primo grado); altro non è stato riferito e, comunque sia, si ribadisce che i danni alle opere non sono stati oggetto di alcuna delle domande avanzate dalla;
Pt_1
- lo stesso deve dirsi con riferimento alla testimonianza di Pt_3
(verbale di escussione del 18 giugno 2021), il quale
[...]
unicamente dichiarava circa le contestazioni alle opere della che “verbalmente [la ] può avere contestato i danni Pt_1 Pt_1
alla , ma solo verbalmente”. CP_1
*
5.Sulle risultanze delle escussioni testimoniali.
Nel corso delle escussioni testimoniali avvenute nel primo grado di giudizio venivano confermate le varianti richieste dalla al Pt_1
sottotetto dell'immobile, così come il fatto che la fattura finale avesse ad oggetto i lavori di ripristino come richiesti dall'appellante.
I testi e provvedevano inoltre a confermare l'avvenuta Pt_3 CP_2
esecuzione di tutti i lavori descritti nel conteggio finale.
pag. 9/15 Il teste confermava infatti sia la redazione della contabilità Pt_3
finale sia l'oggetto afferente alle opere del sottotetto (cfr. verbale di escussione del 18 giugno 2021).
Il teste riferiva “sì è vero, ho preparato io questo doc. 4 di CP_2
parte convenuta e poi verificato con l'impresa ”. CP_1
L'appellante ha rilevato:
- il Giudice non ha fatto riferimento alla testimonianza del teste in ordine alla consegna dei fogli sub docc. 9 – 12 Pt_3
(fascicolo appellante);
- il Giudice non ha esattamente valutato la testimonianza dell'Arch. “la cui attendibilità è discutibile in quanto CP_2
da quanto dichiarato, detto direttore ai lavori non era presente
in loco tra il maggio e dicembre 2019, ma a luglio 2019
sottoscrive il primo Sal e dichiara di aver compilato il SAL di
cui al doc.4) rammostratogli” (cfr. pagina 9 atto di citazione);
- il Giudice non ha considerato la testimonianza del teste Per_2
il quale ha confermato di aver visto i danni all'appartamento.
Tutte le argomentazioni sono infondate.
Circa la testimonianza del Geom. , nulla può essere eccepito Pt_3
sulla valutazione operata dal Giudice di prime cure, atteso che lo stesso teste ha dichiarato:
- di non aver ricevuto dalla alcun documento in merito al Pt_1
conteggio delle non opere eseguite dall'appaltatrice;
- di non ricordare una data di consegna dei presunti documenti;
- che gli unici fogli consegnati non avevano né firma né data della;
Pt_1
- che qualsiasi contestazione mossa dalla poteva essere Pt_1
stata solo verbale, quindi mai scritta e mai in via di accertamento in giudizio. pag. 10/15 Circa la testimonianza del teste , si ribadisce quanto già Per_2
espresso ai punti precedenti.
Il teste riferiva infatti circa l'asserita presenza di imprecisati danni che, oltre a non essere mai stati specificamente individuati,
non sono mai stati oggetto delle domande avanzate dall'appellante, la quale non ha quindi mai richiesto l'accertamento dei danni in giudizio.
*
6. La CT del geom. Per_1
In appello è stata integrata la CT già svolta in primo grado,
conferendo al geom. il seguente campo di indagine: Per_1
“il CT verifichi le contestazioni mosse dalla difesa della in Pt_1
comparsa di costituzione, ad esclusione delle voci di danno che non
sono state richieste;
verifichi in particolare quanto indicato al secondo capoverso di
pagina 3 della comparsa di costituzione della Perini davanti al g.d.p.
e così, se i lavori dell'appartamento elencati alla raccomandata doc.
7, per € 1.445,00 risultino o meno eseguiti e per quale controvalore;
renda ogni ulteriore informazione utile ai fini del decidere e tenti
la conciliazione tra le parti”.
La nuova indagine si è conclusa con l'accertamento che i lavori non eseguiti dall'odierna appellata ammontano a € 864,76 (IVA inclusa).
Riassumendo gli esiti della CT svolta in primo e secondo grado si hanno i seguenti conteggi:
- quanto esposto dal giudice di primo grado in sentenza, ove prende posizione sulle singole voci di spesa da riconoscere in favore della va confermato per € 4.290,59; CP_1
pag. 11/15 - nel corpo dell'unico motivo di appello non si rinvengono critiche alla sentenza relativamente ai conteggi esposti ed alle motivazioni che il g.d.p. ha reso per analizzare la CT;
- dall'importo di € 4.290,59 iva inclusa va ora detratto l'importo di € 864,76 che in grado di appello è stato individuato dal CT
quale somma relativa ad opere non eseguite;
- il totale dovuto dalla ammonta quindi alla minor somma di Pt_1
€ 3.425,83 iva inclusa.
La sentenza va quindi riformata su tale punto, con condanna della appellante a pagare la minor somma di € 3.425,83 oltre interessi come già liquidati dal giudice di primo grado, sul cui tasso e decorrenza non vi sono state contestazioni (“Interessi compensativi al tasso di
legge ordinaria dalla data della sentenza di primo grado al saldo
effettivo”).
*
7. Sulle spese stragiudiziali
in primo grado ha chiesto la condanna della Parte_5 Pt_1
al pagamento di € 743,08 quale importo dell'attività stragiudiziale svolta dall'avv. Calvello in favore della stessa ditta, documentata dalla fattura n 78/2020 dimessa al doc. 7 fasicolo attoreo primo grado.
Il g.d.p. ha riconosciuto la debenza dell'importo.
Il motivo di appello con cui la contesta di dovere alcunchè Pt_1
lamenta che medesime spese sono state sostenute anche dalla Pt_1
(trattandosi di voci relative all'invito alla negoziazione assistita precisando che ciascuna parte si fa carico delle spese sostenute per il proprio legale (il mancato accordo è stato constatato da entrambe le parti).
pag. 12/15 Si rileva che la causale della fattura 78/2020 comprende sia attività
stragiudiziale di studio e consulenza, sopralluogo ma anche invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
L'art. 20 d.m. 55/2014 in vigore riconosce il diritto alla liquidazione delle spese per la fase di negoziazione assistita;
gli importi indicati in fattura sono congrui e rispettosi della tabella ministeriale n. 25 bis.
Il Tribunale non condivide il principio di diritto esposto dal g.d.p.
mediante richiamo a Cass. 24481/2020, e ciò con riferimento ai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità Cass. nn.
32306/2023 e 5389/2024.
Le pronunce citate sono state rese in materia di spese di mediazione obbligatoria.
Qui la Cassazione ha affermato che tali spese sono assimilabili e parificabili alle spese processuali;
da ciò, pertanto, il principio che tali spese stragiudiziali di mediazione debbono seguire il riparto delle spese di lite c.d. processuali pure.
Il tribunale ritiene che questo principio di diritto sia applicabile anche alle spese di negoziazione assistita: in casi come il presente la negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda;
pertanto, si ritiene di applicare per similitudine di ratio ed in via analogica le argomentazioni esposte dalla Corte di legittimità nelle due sentenze citate.
Di conseguenza le spese indicate nella fattura documento 7 attoreo verranno ripartite secondo la ripartizione delle spese di lite cui si provvede come da paragrafo che segue.
*
8. spese di lite
pag. 13/15 Atteso l'accoglimento del motivo d'appello con riduzione delle somme dovute dalla , non muta l'esito complessivo del giudizio (che Pt_1
vede vittoriosa). CP_1
Per le spese dell'appello, in armonia con l'accoglimento del motivo sulla riduzione del residuo dovuto, va condannata al Parte_1
pagamento dei due terzi delle spese di lite, con compensazione della residua frazione di un terzo alla luce dell'accoglimento predetto;
scaglione di valore individuato in base al valore della domanda fino ad € 5.201, valori minimi tabellari per le 4 fasi, cui si aggiungono anche i due terzi delle spese di negoziazioe assistita indicate nella della fattura 78/2020, per totali € 1.345,00 (cioè € 495,00 + € 850,00
corrispondenti alla frazione di due terzi della fattura e delle spese di lite, per € 1.276).
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese di lite per il primo grado si procede a medesima ripartizione, con compensazione di un terzo dell'importo, che si liquida, per l'intero, con valori minimi delle 4 fasi tabellari;
la frazione posta a carico della Pt_1
ammonta ad € 422,00.
La liquidazione ai minimi di tariffa delle spese di lite non necessita di specifica motivazione da parte del Tribunale (cfr. ex multis Cass.
n. 33642 del 20/12/2024).
Stessa ripartizione va eseguita per le spese di CT e CTP come già
liquidate dal g.d.p. e per le some liquidate in appello in favore del
CT.
P.Q.M.
Il tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'appello in parziale riforma della sentenza impugnata n. 1398/2022 emessa dal
Giudice di Pace di Padova:
pag. 14/15 1. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Parte_5
dell'importo di € 3.425,83 oltre interessi compensativi al
[...]
tasso di legge ordinaria dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
2. Condanna alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1
e con distrazione in favore dell'avv. Calvello Claudio ex art. 93 c.p.c. dei seguenti importi:
i. € 1.345,00 per compensi, frazione di due terzi delle spese del presente grado di appello e delle spese di negoziazione;
oltre al rimborso forfettario 15%, Iva
e C.P.A. come per legge;
ii. € 422,00 per compensi di primo grado (frazione di due terzi) ed € 125,00 per spese, oltre al rimborso forfettario 15%, Iva e C.P.A. come per legge;
3. condanna a rimborsare in favore dell'appellata Parte_1
due terzi delle spese di CT e CTP come già liquidate dal g.d.p.
al punto 2 del dispositivo, nonché i due terzi delle spese di
CT liquidate in appello;
4. Compensa il residuo terzo delle spese di lite tra le parti.
Padova 6.9.2025
Il Giudice
Maddalena Saturni
pag. 15/15