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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 581/2025 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCRIVANO Parte_1 P.IVA_1
RA e dell'avv. MERCURI MARIA VALENTINA e dell'avv. SCRIVANO LUCIANO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. SCRIVANO RA RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliata presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASCIO ESTER, elettivamente CP_2 P.IVA_3 domiciliato presso il difensore avv. CASCIO ESTER RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memorie difensive di costituzione ( come da comparsa di costituzione e risposta). Controparte_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato l'11.6.2024 citava in giudizio – Parte_1
l e l' , davanti al Tribunale di Bologna chiedendo che Controparte_3 CP_2 fosse accertato che nulla doveva per i crediti di cui all'intimazione di pagamento notificatale il 21.5.2024. In particolare, affermava che: 1) con tale intimazione - n. 02020249008055391000 - gli era stato chiesto il pagamento di somme portate da: a) cartella 02020170008192406000 notificata il 3.4.2017 per € 118.863,13; b) cartella 02020170017982268000 notificata il 24.8.2017 per €. 43.216,39; c) cartella 02020170019778986000 notificata l'8.9.2017 per €. 68.577,44; d) cartella 02020180020476974000 notificata il 15.11.2018 per €. 2.451,75; e) cartella pagina 1 di 6 02020190006831837000 notificata il 15.1.2019 per €12.509,23; f) cartella 02020190010115949000 notificata il 27.2.2019 per €69.129,07; g) cartella 02020190020413170000 notificata il 7.8.2019 per €. 29.929,79; h) cartella 02020190026953292000 notificata il 21.11.2019 per €. 686,04; i) cartella 02020200011013580000 notificata il 29.9.2021 per €. 28.736,01; l) cartella 02020200015503965000 notificata il 14.1.2022 per €. 12.300,63; m) cartella 02020200016131214000 notificata il 14.1.2022 per €. 10.490,20; n) cartella n. 02020210014151610000 notificata il 22.3.2022 per €. 180,02; o) cartella 02020220010424414000 notificata l'8.7.2022 per €. 258,82; p) cartella 02020220014242262000 notificata il 12.4.2022 per €. 51,04; q) cartella 02020220017432970000 notificata il 30.9.2022 per €. 149,62; r) avviso di addebito 32020170003454245000 notificato il 30.11.2017 per €. 11.758,70; s) avviso di addebito 32020180004613084000 notificato il 25.12.2018 per €. 15.838,34, per un importo totale di €. 426.088,21; 2) le quindici cartelle esattoriali e i due avvisi di addebito non le erano mai stati notificati, il che rendeva nulla l'intimazione di pagamento;
3) i crediti in essi portati erano prescritti, considerando il termine quinquennale della prescrizione dei contributi, anche nella contestata ipotesi che fossero stati notificati. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto delle Controparte_3 domande perché infondate in fatto e in diritto. Affermava che: 1) difettava la giurisdizione in relazione a tutti i crediti erariali, per i quali la giurisdizione apparteneva al giudice tributario, non a quello ordinario;
2) la doglianza relativa a vizi formali dell'intimazione – quella della sua adozione in assenza della notificazione degli atti presupposti (le cartelle e gli avvisi) - dovevano essere oggetto di opposizione nel termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c.; 3) le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito erano stati tutti ritualmente notificati, senza che la società attrice avesse mai svolto opposizione;
3) anche successivamente alla notificazione delle cartelle e degli avvisi erano state notificate altre intimazioni di pagamento, interruttive della prescrizione, cosicché nessuna prescrizione era maturata. Si costituiva in giudizio anche l' chiedendo anch'esso il rigetto delle domande CP_2 perché infondate in fatto e in diritto. Affermava le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito erano stati regolarmene notificati e quindi, da un lato, l'opposizione era tardiva e, dall'altro, nessuna prescrizione era maturata. Separate le domande relative ai due avvisi di addebito e trasmessi i relativi atti al giudice del lavoro – avendo essi ad oggetto crediti contributivi dell' – mutato il rito ex art. 427 CP_2
c.p.c. con la fissazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c., la causa era istruita solo documentalmente ed è stata decisa all'udienza del 16.12.25, mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. L'opposizione è infondata e, come tale, deve essere rigettata. Anzitutto, oggetto del presente giudizio sono solo l'avviso di addebito 32020170003454245000, notificato il 30.11.2017, per €. 11.758,70 e l'avviso di addebito 32020180004613084000, notificato il 25.12.2018, per €. 15.838,34, essendo gli altri stati oggetto di giudizio davanti al giudice civile del medesimo Tribunale di Bologna. Ciò premesso, secondo un orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide:
“la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a
pagina 2 di 6 ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale … lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio” (per tutte Cass. civ., SS. UU. n. 7514/22). Deve inoltre rilevarsi che nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.l.vo n. 46/99, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 del suddetto decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. La definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. Solo un atto giurisdizionale può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata e il giudicato, dal punto di vista processuale, spiega effetto in ogni altro giudizio tra le stesse parti per lo stesso rapporto e dal punto di vista sostanziale rende inoppugnabile il diritto in esso consacrato tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta quanto all'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato e a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi della originaria domanda. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui all'art. 24, comma 5, D.l.vo n. 46/99 non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo (da ultimo Cass. civ., sez. lav., n. 9784/20). Quanto poi al termine di prescrizione, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la cartella esattoriale non impugnata è atto interruttivo del credito, ma non novativo del suo titolo, al punto da fungere da giudicato e dunque da determinare un nuovo termine di prescrizione, ossia quello decennale, in sostituzione del termine proprio del credito portato dalla cartella. Questa regola vale anche nel caso in cui l'atto che costituisce il dies a quo, anziché essere costituito dalla cartella esattoriale, è costituito dal ruolo, che pur essendo titolo esecutivo, non è idoneo a comportare una novazione del credito, trasformandolo in uno avente la sua fonte in un titolo esecutivo. I crediti iscritti a ruolo, infatti, conservano la loro natura, e il ruolo stesso costituisce semmai un mezzo, un atto della procedura di riscossione, non contenendo accertamento di un diritto nuovo rispetto a quello oggetto di tutela mediante riscossione coattiva (da ultimo Cass. civ., III, n. 15704/21). Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica dei due avvisi di addebito oggetto dell'opposizione e dunque, da un lato, ha eccepito l'illegittimità dell'intimazione,
pagina 3 di 6 perché non preceduta dalla notificazione dei due avvisi, e, dall'altro, ha eccepito la prescrizione dei crediti da esse portati;
ha comunque eccepito anche la prescrizione maturata successivamente alla notificazione degli avvisi di addebito, se ritenuta sussistente. Nel costituirsi l' ha depositato la notificazione dei due avvisi (documenti nn. 1 e 2 CP_2 ter) oggetto della presente opposizione, rispettivamente il 30.11.2017 e il 25.8.2018. Risulta dunque infondata la questione relativa all'omessa notificazione degli avvisi, così come risulta tardiva quella relativa alla prescrizione maturata anteriormente alla loro notificazione, poiché il ricorrente avrebbe dovuto comunque svolgere tale motivo di opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notificazione degli avvisi stessi, pena la violazione dell'art. 24, comma 5, L. n. 46/99. Decorso il termine, nessuna contestazione relativa a fatti anteriori la notificazione degli avvisi può più essere fatta valere, poiché “la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito” (Cass. civ., VI, n. 1901/20; in termini Cass. civ., n. 11800/18). Dall'altro lato, con riferimento alla prescrizione che il ricorrente assume, invero un po' genericamente, essere avvenuta dopo la notificazione degli avvisi di addebito (notificazione che pure contesta ma che – per i motivi detti – non può più far valere), deve rilevarsi come la notificazione dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 21.5.2024, sia tempestiva, visto che il termine quinquennale è stato ritualmente interrotto con intimazione di pagamento notificata l'11.5.2018 e con pignoramento del 14.10.2022 (documenti nn. 16 e 17 di parte resistente), circostanze non contestate dalla società ricorrente. Sotto altro profilo, deve rilevarsi come il termine sia rimasto comunque sospeso in seguito all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID 19. E infatti l'art. 68, comma 1, D.L. n. 18/20, convertito in L. n. 27/20, recita: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione …” e il comma 4-bis aggiunge “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
… b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. Si tratta infatti, nel caso in esame, di carichi non tributari affidati all'agente della riscossione, il che rende applicabile la citata norma, con conseguente sospensione del termine di prescrizione per il periodo ivi indicato. Quanto poi alla nullità dell'intimazione di pagamento perché non preceduta dalla notificazione dei due avvisi di addebito, la relativa domanda è tardiva.
pagina 4 di 6 Si tratta infatti di motivo attinente alla legittimità formale di un atto esecutivo che, per tale ragione, integra un'opposizione agli atti esecutivi, consentita ex art. 24/6 D.l.vo n. 46/99 per il quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile” ed ex art. 29/2 del medesimo decreto per il quale “alle entrate indicate nel comma 1 (e dunque anche quelle non tributarie) non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Poiché infatti il citato art. 57 del d.p.r. n. 602/73, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni ex art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, né quelle ex art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo, deve ritenersi a contrario che in relazione alla riscossione dei crediti contributivi, e cioè non tributari, le opposizioni ex artt. 615, 617 e 618-bis c.p.c. siano consentite secondo le regole generali (così Cass. civ., sez. lav., n. 21863/04). Se così è, le contestazioni concernenti la regolarità formale dell'avviso di addebito devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla loro notificazione ex art. 617/2 c.p.c. E nel caso di specie la nullità dell'intimazione per vizio del procedimento riguarda la legittimità dell'atto ex art. 617 c.p.c., non anche il diritto dell'esattore di procedere a esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c. Dunque, l'opponente avrebbe dovuto svolgere l'opposizione relativa a tale motivo entro venti giorni dalla notificazione dell'intimazione. E infatti “È naturalmente ben possibile che con un unico atto vengano esperite entrambe le azioni a condizione che l'opposizione agli atti esecutivi risulti proposta nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella (escludendo la stessa possibilità di ricorsi separati un vulnus per l'attività difensiva in ragione del maggior termine di quaranta giorni previsto per opposizione all'esecuzione che risulterebbe sacrificato dalla scelta - non obbligata – dell'opposizione unitaria) … In conseguenza, qualora l'(unico) atto di opposizione risulti essere stato depositato entro il termine di quaranta giorni di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 ma oltre quello di venti di cui all'art. 617 cod. proc. civ., non possono essere esaminate le eccezioni formali, cioè quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass. civ., sez. VI;
n. 15116/15). Poiché nel caso di specie l'intimazione di pagamento è stata notificata il 21.5.2024 e il giudizio è stato introdotto l'11.6.2024, in relazione a tale domanda l'opposizione deve ritenersi tardiva. E ciò a tacere del fatto che, come detto, i due avvisi di addebito sono stati ritualmente notificati. Se così è, l'opposizione deve essere interamente rigettata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. La pluralità delle questioni affrontate ha reso necessario riservare il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini,
pagina 5 di 6 definitivamente pronunciando nella causa n. 581/25 R. G. LAV. promossa da Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, contro l' , in persona del Presidente pro CP_2 tempore, e l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione, limitatamente all'avviso di addebito 32020170003454245000 per €. 11.758,70 e all'avviso di addebito 32020180004613084000 per €. 15.838,34;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali a favore dell' e dell' CP_2 [...]
che liquida – per ciascuna difesa – in complessivi €. 3.500,00 per Controparte_3 compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge, se dovute;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 16.12.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 581/2025 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCRIVANO Parte_1 P.IVA_1
RA e dell'avv. MERCURI MARIA VALENTINA e dell'avv. SCRIVANO LUCIANO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. SCRIVANO RA RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliata presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASCIO ESTER, elettivamente CP_2 P.IVA_3 domiciliato presso il difensore avv. CASCIO ESTER RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memorie difensive di costituzione ( come da comparsa di costituzione e risposta). Controparte_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato l'11.6.2024 citava in giudizio – Parte_1
l e l' , davanti al Tribunale di Bologna chiedendo che Controparte_3 CP_2 fosse accertato che nulla doveva per i crediti di cui all'intimazione di pagamento notificatale il 21.5.2024. In particolare, affermava che: 1) con tale intimazione - n. 02020249008055391000 - gli era stato chiesto il pagamento di somme portate da: a) cartella 02020170008192406000 notificata il 3.4.2017 per € 118.863,13; b) cartella 02020170017982268000 notificata il 24.8.2017 per €. 43.216,39; c) cartella 02020170019778986000 notificata l'8.9.2017 per €. 68.577,44; d) cartella 02020180020476974000 notificata il 15.11.2018 per €. 2.451,75; e) cartella pagina 1 di 6 02020190006831837000 notificata il 15.1.2019 per €12.509,23; f) cartella 02020190010115949000 notificata il 27.2.2019 per €69.129,07; g) cartella 02020190020413170000 notificata il 7.8.2019 per €. 29.929,79; h) cartella 02020190026953292000 notificata il 21.11.2019 per €. 686,04; i) cartella 02020200011013580000 notificata il 29.9.2021 per €. 28.736,01; l) cartella 02020200015503965000 notificata il 14.1.2022 per €. 12.300,63; m) cartella 02020200016131214000 notificata il 14.1.2022 per €. 10.490,20; n) cartella n. 02020210014151610000 notificata il 22.3.2022 per €. 180,02; o) cartella 02020220010424414000 notificata l'8.7.2022 per €. 258,82; p) cartella 02020220014242262000 notificata il 12.4.2022 per €. 51,04; q) cartella 02020220017432970000 notificata il 30.9.2022 per €. 149,62; r) avviso di addebito 32020170003454245000 notificato il 30.11.2017 per €. 11.758,70; s) avviso di addebito 32020180004613084000 notificato il 25.12.2018 per €. 15.838,34, per un importo totale di €. 426.088,21; 2) le quindici cartelle esattoriali e i due avvisi di addebito non le erano mai stati notificati, il che rendeva nulla l'intimazione di pagamento;
3) i crediti in essi portati erano prescritti, considerando il termine quinquennale della prescrizione dei contributi, anche nella contestata ipotesi che fossero stati notificati. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto delle Controparte_3 domande perché infondate in fatto e in diritto. Affermava che: 1) difettava la giurisdizione in relazione a tutti i crediti erariali, per i quali la giurisdizione apparteneva al giudice tributario, non a quello ordinario;
2) la doglianza relativa a vizi formali dell'intimazione – quella della sua adozione in assenza della notificazione degli atti presupposti (le cartelle e gli avvisi) - dovevano essere oggetto di opposizione nel termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c.; 3) le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito erano stati tutti ritualmente notificati, senza che la società attrice avesse mai svolto opposizione;
3) anche successivamente alla notificazione delle cartelle e degli avvisi erano state notificate altre intimazioni di pagamento, interruttive della prescrizione, cosicché nessuna prescrizione era maturata. Si costituiva in giudizio anche l' chiedendo anch'esso il rigetto delle domande CP_2 perché infondate in fatto e in diritto. Affermava le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito erano stati regolarmene notificati e quindi, da un lato, l'opposizione era tardiva e, dall'altro, nessuna prescrizione era maturata. Separate le domande relative ai due avvisi di addebito e trasmessi i relativi atti al giudice del lavoro – avendo essi ad oggetto crediti contributivi dell' – mutato il rito ex art. 427 CP_2
c.p.c. con la fissazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c., la causa era istruita solo documentalmente ed è stata decisa all'udienza del 16.12.25, mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. L'opposizione è infondata e, come tale, deve essere rigettata. Anzitutto, oggetto del presente giudizio sono solo l'avviso di addebito 32020170003454245000, notificato il 30.11.2017, per €. 11.758,70 e l'avviso di addebito 32020180004613084000, notificato il 25.12.2018, per €. 15.838,34, essendo gli altri stati oggetto di giudizio davanti al giudice civile del medesimo Tribunale di Bologna. Ciò premesso, secondo un orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide:
“la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a
pagina 2 di 6 ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale … lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio” (per tutte Cass. civ., SS. UU. n. 7514/22). Deve inoltre rilevarsi che nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.l.vo n. 46/99, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 del suddetto decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. La definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. Solo un atto giurisdizionale può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata e il giudicato, dal punto di vista processuale, spiega effetto in ogni altro giudizio tra le stesse parti per lo stesso rapporto e dal punto di vista sostanziale rende inoppugnabile il diritto in esso consacrato tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta quanto all'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato e a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi della originaria domanda. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui all'art. 24, comma 5, D.l.vo n. 46/99 non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo (da ultimo Cass. civ., sez. lav., n. 9784/20). Quanto poi al termine di prescrizione, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la cartella esattoriale non impugnata è atto interruttivo del credito, ma non novativo del suo titolo, al punto da fungere da giudicato e dunque da determinare un nuovo termine di prescrizione, ossia quello decennale, in sostituzione del termine proprio del credito portato dalla cartella. Questa regola vale anche nel caso in cui l'atto che costituisce il dies a quo, anziché essere costituito dalla cartella esattoriale, è costituito dal ruolo, che pur essendo titolo esecutivo, non è idoneo a comportare una novazione del credito, trasformandolo in uno avente la sua fonte in un titolo esecutivo. I crediti iscritti a ruolo, infatti, conservano la loro natura, e il ruolo stesso costituisce semmai un mezzo, un atto della procedura di riscossione, non contenendo accertamento di un diritto nuovo rispetto a quello oggetto di tutela mediante riscossione coattiva (da ultimo Cass. civ., III, n. 15704/21). Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto l'omessa notifica dei due avvisi di addebito oggetto dell'opposizione e dunque, da un lato, ha eccepito l'illegittimità dell'intimazione,
pagina 3 di 6 perché non preceduta dalla notificazione dei due avvisi, e, dall'altro, ha eccepito la prescrizione dei crediti da esse portati;
ha comunque eccepito anche la prescrizione maturata successivamente alla notificazione degli avvisi di addebito, se ritenuta sussistente. Nel costituirsi l' ha depositato la notificazione dei due avvisi (documenti nn. 1 e 2 CP_2 ter) oggetto della presente opposizione, rispettivamente il 30.11.2017 e il 25.8.2018. Risulta dunque infondata la questione relativa all'omessa notificazione degli avvisi, così come risulta tardiva quella relativa alla prescrizione maturata anteriormente alla loro notificazione, poiché il ricorrente avrebbe dovuto comunque svolgere tale motivo di opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notificazione degli avvisi stessi, pena la violazione dell'art. 24, comma 5, L. n. 46/99. Decorso il termine, nessuna contestazione relativa a fatti anteriori la notificazione degli avvisi può più essere fatta valere, poiché “la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito” (Cass. civ., VI, n. 1901/20; in termini Cass. civ., n. 11800/18). Dall'altro lato, con riferimento alla prescrizione che il ricorrente assume, invero un po' genericamente, essere avvenuta dopo la notificazione degli avvisi di addebito (notificazione che pure contesta ma che – per i motivi detti – non può più far valere), deve rilevarsi come la notificazione dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 21.5.2024, sia tempestiva, visto che il termine quinquennale è stato ritualmente interrotto con intimazione di pagamento notificata l'11.5.2018 e con pignoramento del 14.10.2022 (documenti nn. 16 e 17 di parte resistente), circostanze non contestate dalla società ricorrente. Sotto altro profilo, deve rilevarsi come il termine sia rimasto comunque sospeso in seguito all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID 19. E infatti l'art. 68, comma 1, D.L. n. 18/20, convertito in L. n. 27/20, recita: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione …” e il comma 4-bis aggiunge “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
… b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. Si tratta infatti, nel caso in esame, di carichi non tributari affidati all'agente della riscossione, il che rende applicabile la citata norma, con conseguente sospensione del termine di prescrizione per il periodo ivi indicato. Quanto poi alla nullità dell'intimazione di pagamento perché non preceduta dalla notificazione dei due avvisi di addebito, la relativa domanda è tardiva.
pagina 4 di 6 Si tratta infatti di motivo attinente alla legittimità formale di un atto esecutivo che, per tale ragione, integra un'opposizione agli atti esecutivi, consentita ex art. 24/6 D.l.vo n. 46/99 per il quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile” ed ex art. 29/2 del medesimo decreto per il quale “alle entrate indicate nel comma 1 (e dunque anche quelle non tributarie) non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Poiché infatti il citato art. 57 del d.p.r. n. 602/73, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni ex art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, né quelle ex art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo, deve ritenersi a contrario che in relazione alla riscossione dei crediti contributivi, e cioè non tributari, le opposizioni ex artt. 615, 617 e 618-bis c.p.c. siano consentite secondo le regole generali (così Cass. civ., sez. lav., n. 21863/04). Se così è, le contestazioni concernenti la regolarità formale dell'avviso di addebito devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla loro notificazione ex art. 617/2 c.p.c. E nel caso di specie la nullità dell'intimazione per vizio del procedimento riguarda la legittimità dell'atto ex art. 617 c.p.c., non anche il diritto dell'esattore di procedere a esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c. Dunque, l'opponente avrebbe dovuto svolgere l'opposizione relativa a tale motivo entro venti giorni dalla notificazione dell'intimazione. E infatti “È naturalmente ben possibile che con un unico atto vengano esperite entrambe le azioni a condizione che l'opposizione agli atti esecutivi risulti proposta nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella (escludendo la stessa possibilità di ricorsi separati un vulnus per l'attività difensiva in ragione del maggior termine di quaranta giorni previsto per opposizione all'esecuzione che risulterebbe sacrificato dalla scelta - non obbligata – dell'opposizione unitaria) … In conseguenza, qualora l'(unico) atto di opposizione risulti essere stato depositato entro il termine di quaranta giorni di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 ma oltre quello di venti di cui all'art. 617 cod. proc. civ., non possono essere esaminate le eccezioni formali, cioè quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass. civ., sez. VI;
n. 15116/15). Poiché nel caso di specie l'intimazione di pagamento è stata notificata il 21.5.2024 e il giudizio è stato introdotto l'11.6.2024, in relazione a tale domanda l'opposizione deve ritenersi tardiva. E ciò a tacere del fatto che, come detto, i due avvisi di addebito sono stati ritualmente notificati. Se così è, l'opposizione deve essere interamente rigettata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. La pluralità delle questioni affrontate ha reso necessario riservare il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini,
pagina 5 di 6 definitivamente pronunciando nella causa n. 581/25 R. G. LAV. promossa da Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, contro l' , in persona del Presidente pro CP_2 tempore, e l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione, limitatamente all'avviso di addebito 32020170003454245000 per €. 11.758,70 e all'avviso di addebito 32020180004613084000 per €. 15.838,34;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali a favore dell' e dell' CP_2 [...]
che liquida – per ciascuna difesa – in complessivi €. 3.500,00 per Controparte_3 compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge, se dovute;
- fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 16.12.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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