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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 20/02/2026, n. 2618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2618 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2618/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ZANETTI MASSIMO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5551/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - CF Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 Unitamente A Rappresentante_1 Amministratori - CF Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Cesareo - Piazzale Dell'Autonomia N. 1 00030 San Cesareo RM
Difeso da
Difensore_2 - CF Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 4 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249129845602000 IMU 2016
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1897/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Alla Società denominata in epigrafe veniva notificata da ADER una intimazione di pagamento basata, per quanto qui rileva, su una cartella avente pero oggetto imposta IMU relativa all'anno 2016 del Comune di
San Cesareo.
La società ha impugnato l'atto di intimazione con riferimento a tale cartella deducendo la mancata notificazione della cartella, come pure di altri precedenti avvisi di accertamento, e la conseguente prescrizione della pretesa tributaria.
Sia il Comune di San Cesareo che ADER si sono costituiti in giudizio concludendo per la reiezione del ricorso e producendo documentazione per provare la regolare notificazione della cartella e dunque il consolidamento della pretesa tributaria.
Alla udienza odierna però entrambe le parti presenti danno atto della rateizzazione nel frattempo accordato ed hanno chiesto nel merito la cessazione della materia del contendere;
ma il Comune ha insistito per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
°°°
La rateizzazione della pretesa documentata dalla ricorrente fa venire meno la materia del contendere.
Considerata la peculiarità della vicenda è equo compensare le spese processuali.
Ed invero il giudicante rileva che la cartella di pagamento richiamata nel dettaglio del debito dell'intimazione impugnata risulta notificata, come da documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ( Email_4) diverso da quello ufficiale della società ricorrente ( Email_5. ), risultante dal certificato camerale e presso il quale è stata infatti notificata l'intimazione impugnata.
Pertanto, il primo atto con il quale la società ha avuto conoscenza della pretesa tributaria è l'atto di intimazione di pagamento impugnato. La rateizzazione supera comunque ogni questione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33
Dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Roma 18.2.2026 Il Giudice monocratico.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ZANETTI MASSIMO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5551/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - CF Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 Unitamente A Rappresentante_1 Amministratori - CF Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Cesareo - Piazzale Dell'Autonomia N. 1 00030 San Cesareo RM
Difeso da
Difensore_2 - CF Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 4 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249129845602000 IMU 2016
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1897/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Alla Società denominata in epigrafe veniva notificata da ADER una intimazione di pagamento basata, per quanto qui rileva, su una cartella avente pero oggetto imposta IMU relativa all'anno 2016 del Comune di
San Cesareo.
La società ha impugnato l'atto di intimazione con riferimento a tale cartella deducendo la mancata notificazione della cartella, come pure di altri precedenti avvisi di accertamento, e la conseguente prescrizione della pretesa tributaria.
Sia il Comune di San Cesareo che ADER si sono costituiti in giudizio concludendo per la reiezione del ricorso e producendo documentazione per provare la regolare notificazione della cartella e dunque il consolidamento della pretesa tributaria.
Alla udienza odierna però entrambe le parti presenti danno atto della rateizzazione nel frattempo accordato ed hanno chiesto nel merito la cessazione della materia del contendere;
ma il Comune ha insistito per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
°°°
La rateizzazione della pretesa documentata dalla ricorrente fa venire meno la materia del contendere.
Considerata la peculiarità della vicenda è equo compensare le spese processuali.
Ed invero il giudicante rileva che la cartella di pagamento richiamata nel dettaglio del debito dell'intimazione impugnata risulta notificata, come da documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ( Email_4) diverso da quello ufficiale della società ricorrente ( Email_5. ), risultante dal certificato camerale e presso il quale è stata infatti notificata l'intimazione impugnata.
Pertanto, il primo atto con il quale la società ha avuto conoscenza della pretesa tributaria è l'atto di intimazione di pagamento impugnato. La rateizzazione supera comunque ogni questione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33
Dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Roma 18.2.2026 Il Giudice monocratico.